A fronte della proroga dello stato di emergenza epidemiologica al 30 aprile 2021 vengono riproposte con DPCM 14 gennaio 2021 misure di contenimento allineate ai precedenti DPCM, che dovranno essere modulate in rapporto alle Ordinanze del Ministero della Salute, sulla base degli scenari di gravità a livello regionale (come indicati agli artt. 2 e 3 dello stesso DPCM).
Le disposizioni in richiamo al presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
Saranno individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi:
- superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato;
- superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.
Condizione necessaria per la riclassificazione a scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive all’accesso è il permanere per quattordici giorni di un livello di rischio effettivamente inferiore.
Il Ministero della Salute verifica il permanere dei presupposti richiamati agli artt. 2 e 3 del DPCM su base settimanale e provvede all’eventuale riscrittura delle Ordinanze
Per la formazione, anche se i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza e l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Allo stesso modo sono consentiti i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione.
Consentita la prosecuzione delle attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale nel rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, richiamato all’allegato 12.
Allo stesso modo confermata la prosecuzione delle attività nei cantieri, secondo il Protocollo del 24 aprile 2020 di cui all’allegato 13, e nel settore del trasporto e della logistica secondo il Protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero sono richiamate all’art. 6 con i divieti aggiornati contenuti all’elenco E dell’allegato 20. All’ art. 7 riproposti gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero mentre l’art. 8 contiene le misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.
Il DPCM si completa con i già noti 25 Allegati.
Area Legale
Dpcm 14 gennaio 2021_GU 15 gen 2021