COVID 19: DPCM 17 maggio 2020-Calendario aperture e Protocolli di settore per la FASE II
19/05/2020
Il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e DL 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ripropone misure urgenti per il contenimento del contagio, definendo un calendario di progressive aperture per diverse attività e dando ampia delega per l’attivazione e il controllo delle attività di servizio e produzione alle decisioni dei Governatori regionali e ai protocolli di settore definiti tra Governo e Parti Sociali, in sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome e in base all’andamento epidemico.
L’impressione che se ne trae da una prima lettura è che il testo sia un compendio di documenti già noti e, che sia stato redatto con estrema cautela, con un contributo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) limitato a raccomandazioni generali di tipo sanitario già note e di richiamo di misure di prevenzione e contenimento su base nazionale. Inoltre si rimbalzano le valutazioni di opportunità di attivazione, sospensione o di specifico intervento alle Regioni e alle organizzazioni competenti che, se necessario, dovranno rimodulare le misure contenitive sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici.
Ampio richiamo è fatto anche ai documenti di indirizzo già prodotti da ISS e INAIL.
Di maggior interesse sono le schede tematiche relative ai principali settori di attività che tuttavia si ha l’impressione siano state acquisite dai protocolli di settore che le Associazioni di categoria avevano già fatto circolare e proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle settimane scorse.
I settori disciplinati sono i seguenti:
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
L’Allegato 8 introduce linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, anche in previsione di GREST e campi estivi.
L’Allegato 10 è relativo ai criteri impiegati nella redazione dei protocolli di settore da parte del Comitato tecnico-scientifico (CTS).
Le disposizioni si applicano a far tempo dal 18 maggio fino al 14 giugno:
- a decorrere dal 15 giugno 2020, consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con accompagnatori che si conformino ai protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia richiamate Allegato 8, con facoltà per le Regioni di disporre anticipazioni o posticipi;
- palestre aperte dal 25 maggio in accordo con linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020 (dal 15 giugno max 200 persone al chiuso e 1000 all’aperto);
- sospese le attività didattiche in presenza (master, corsi professionali, attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza);
- sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, permessa la ristorazione con asporto;
- consentite le attività inerenti ai servizi alla persona a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive;
- attività industriali, di cantieristica e dei trasporti da svolgersi nel rispetto dei protocolli già sottoscritti.
Permane l’obbligo di impiego sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Ingresso in Italia previa autocertificazione e controlli di coerenza documentale e rilevazione della temperatura in caso di imbarco o uso di qualsiasi vettore di trasporto pubblico, obbligo di immediata comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.
Prevista la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario riattivate secondo piani territoriali.
Ribadito il compito di coordinamento sul territorio dei servizi ispettivi e di controllo da parte delle Prefetture.
Area Legale
DPCM 17 mag 2020