COVID-19: DPCM 18 ottobre 2020 - Ord. Reg. Lombardia 16 ottobre 2020

21/10/2020

DPCM 18 ottobre 2020

Le disposizioni valgono fino al 13 novembre.

Per le Aziende:

  • fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza (in precedenza il DPCM 13 ottobre le consentiva rispettando il Protocollo in Allegato I a pag. 80);
  • le attività didattiche relative ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza possono continuare a svolgersi nel rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
Ordinanza della Regione Lombardia del 16 ottobre 2020.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 17 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 6 novembre 2020.

L’Ordinanza ribadisce la possibilità di prosecuzione dell’attività formativa nel rispetto del Protocollo Formazione professionale (Protocollo richiamato a pag. 67 DPCM 13 ottobre 2020)

In materia di controllo accessi e sorveglianza sui luoghi di lavoro dispone:

  • controllo della temperatura a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto;
  • in caso di casi sintomatici il DdL direttamente o tramite l’ufficio del personale segnala circostanza ed eventuali contatti lavorativi al medico competente (MC);
  • il MC provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati;
  • il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG;
  • nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità che non prevedono la presenza fisica del DdL o suo Preposto (es. settore trasporti pubblici, servizi di assistenza domiciliare), previste analoghe comunicazioni;
  • ai lavoratori sintomatici richiesto di mettersi in autoisolamento e di non permanere nei luoghi di lavoro, né recarsi al Pronto Soccorso;
  • il Datore di Lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
 
Area Legale

ORDINANZA 620_16_ottobre_2020
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