Pubblicato il nuovo DPCM 2 marzo 2021 sul s.o. alla GU n. 52 del 2 marzo 2021 che detta nuove disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Tali disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021.
Il DPCM si completa con i consueti Allegati ripresi dai precedenti DPCM.
Per le attività produttive industriali e commerciali, i cantieri, trasporto e logistica confermato l’obbligo di applicazione dei Protocolli condivisi Governo-Parti sociali elaborati nel periodo marzo-aprile dello scorso anno (All. 12-13-14), , fatta salva l’applicazione di eventuali Protocolli di maggior dettaglio per gli specifici settori.
Nella Pubblica Amministrazione richiesto ai Dirigenti di fare ricorso alle percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, promuovendo per i lavoratori fragili soluzioni utili ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL , e incentivando iniziative di formazione professionale.
Raccomandata la differenziazione degli orari di accesso ai luoghi di lavoro sia nei settori pubblico che privato e la modalità di ricorso al lavoro agile per tutte le attività professionali compatibili.
Convegni e riunioni nei settori pubblico e privato consentiti solo con modalità a distanza.
Scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che sia garantita quella in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte si avvale della didattica a distanza. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. Sono possibili deroghe in ragione dell’andamento epidemiologico sui singoli comuni per effetto di provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione Province autonome e comunque quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Le università possono predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica a distanza o in presenza che tengano conto delle esigenze formative nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca richiamate all’Allegato 18.
Consentiti i corsi di formazione in presenza in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa e secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Consentiti in presenza (come confermato anche da nota interpretativa del 4 marzo di Confindustria) corsi in materia di salute e sicurezza.
Vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
A seguito dell’ingresso nel territorio nazionale obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico come richiamati all’art. 51.
Richiamate le misure di contenimento applicabili nelle Regioni in zone contrassegnate da colori diversi secondo lo schema allegato.
Si riportano nel prospetto i nuovi Criteri di classificazione delle Regioni ripresi dal DL 23 feb 2021 n. 15 validi dal 24 febbraio 2021 al 27 marzo 2021
e le indicazioni per gli spostamenti (di modifica alla L. 14 lug 2020, n. 74 di conversione del DL 16 mag 2020, n. 33) come integrati dal presente DPCM.