COVID 19: DPCM 2 marzo 2021 - Nuove disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

22/03/2021

Pubblicato il nuovo DPCM 2 marzo 2021 sul s.o. alla GU n. 52 del 2 marzo 2021 che detta nuove disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Tali disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021.

Il DPCM si completa con i consueti Allegati ripresi dai precedenti DPCM.

Per le attività produttive industriali e commerciali, i cantieri, trasporto e logistica confermato l’obbligo di applicazione dei Protocolli condivisi Governo-Parti sociali elaborati nel periodo marzo-aprile dello scorso anno (All. 12-13-14), , fatta salva l’applicazione di eventuali Protocolli di maggior dettaglio per gli specifici settori.

Nella Pubblica Amministrazione richiesto ai Dirigenti di fare ricorso alle percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, promuovendo per i lavoratori fragili soluzioni utili ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL , e incentivando iniziative di formazione professionale.

Raccomandata la differenziazione degli orari di accesso ai luoghi di lavoro sia nei settori pubblico che privato e la modalità di ricorso al lavoro agile per tutte le attività professionali compatibili.

Convegni e riunioni nei settori pubblico e privato consentiti solo con modalità a distanza.

Scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che sia garantita quella in presenza per almeno il  50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte si avvale della didattica a distanza. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. Sono possibili deroghe in ragione dell’andamento epidemiologico sui singoli comuni per effetto di provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione Province autonome e comunque quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Le università possono predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica a distanza o in presenza che tengano conto delle esigenze formative nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca richiamate all’Allegato 18.

Consentiti i corsi di formazione in presenza in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa e secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Consentiti in presenza (come confermato anche da nota interpretativa del 4 marzo di Confindustria) corsi in materia di salute e sicurezza.

Vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

A seguito dell’ingresso nel territorio nazionale obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico come richiamati all’art. 51.

Richiamate le misure di contenimento applicabili nelle Regioni in zone contrassegnate da colori diversi secondo lo schema allegato.

Si riportano nel prospetto i nuovi Criteri di classificazione delle Regioni ripresi dal  DL 23 feb 2021 n. 15 validi dal 24 febbraio 2021 al 27 marzo 2021

e le indicazioni per gli spostamenti (di modifica alla L. 14 lug 2020, n. 74 di conversione del DL 16 mag 2020, n. 33) come integrati dal presente DPCM.

 

Denominazione del territorio in zone Quando Scenario Attività consentite
a.) Zona bianca = livello di rischio basso (Capo II art. 7 DPCM) Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi/100.000 abitanti per tre settimane consecutive Si collocano in uno scenario di tipo 1, con livello di rischio basso.
 
SCENARIO 1: Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all’inizio dell’autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici.
Si applicano le comuni misure anti contagio previste dal DPCM, nonché i protocolli e le linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
b.) Zona arancione = livello di rischio almeno moderato o alto (Capo IV artt. 33, 34, 35 DPCM) Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi/100.000 abitanti per tre settimane consecutive Si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato o si collocano, a parità di incidenza settimanale, in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto
 
SCENARIO 2: Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve e medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25. Un’epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata da una costante crescita dell’incidenza di casi e corrispondente aumento dei tassi di ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero di casi potrebbe però essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi.
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

In ambito comunale consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore  05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali  tali  persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
 
Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
 
Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto. Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, aeroporti, porti, interporti.
c.) Zona rossa = livello di rischio almeno moderato o alto (Capo V art. 38, 39, 40 DPCM) Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi/100.000 abitanti per tre settimane consecutive Si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato
 
SCENARIO 3: Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5. Un’epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità dovrebbe essere caratterizzata da una più rapida crescita dell’incidenza di casi rispetto allo scenario e potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi. È però importante osservare che qualora l’epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire potrebbe essere maggiore.
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Consentito il transito sui territori in zona rossa qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
 
Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
d.) Zona gialla le Regioni nei cui territori sono presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).
  Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In ambito regionale consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra  le ore 05:00 e  le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
 
Area Legale

DPCM 2 marzo 2021
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