COVID 19: DPCM Fase 2
27/04/2020
IL DPCM Fase II predispone un articolato meccanismo di uscita dalla Fase I (cd lockdown) con decorrenza 4 maggio per consentire la graduale ripresa delle attività di produzione e servizi che prevede un contestuale controllo della curva di contagio per i prossimi mesi assegnato alle Regioni, le quali dovranno fornire su base quotidiana dati sull’andamento della diffusione pandemica sui territori e dar conto degli interventi attuati al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e al Comitato tecnico-scientifico così da consentire verifiche e correttivi in tempo reale.
I passaggi e le condizioni di transizione dalla Fase I alle successive fasi di ripresa sono ben illustrati nel flow-chart contenuto in Allegato 10.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha anticipato che a far tempo dal 18 maggio potranno riaprire il commercio al dettaglio, musei, mostre e biblioteche, dal 1 giugno bar, servizi di ristorazione, barbieri, SPA, centri estetici e servizi alla persona.
Gli interventi sul territorio nazionale nell’attuale DPCM Fase II si sostanziano nel mantenimento in via precauzionale delle misure restrittive già approntate per spostamenti, giustificabili solo da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, autoquarantena domiciliare per soggetti sintomatici, divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati con facoltà del Sindaco di disporre chiusure temporanee, mantenimento delle distanze sociali per attività all’aperto, tra cui quelle richieste di 2 metri per attività sportive e motorie individuali, ora consentite.
Rimangono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.
Sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, così come i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma la possibilità di svolgimento della formazione a distanza.
Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato l, le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione dei servizi di asporto, sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
Su base regionale garantiti i servizi minimi essenziali di trasporto la cui erogazione dovrà evitare fenomeni di sovraffollamento negli orari di punta.
Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 contenente codici modificabili dal MISE e dal Min. Economia e Finanze.
E’ fatto richiamo al rigoroso rispetto dei protocolli condivisi Governo-parti sociali di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 per tutti gli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6), per i cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 7), per il settore trasporti e logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8).
La mancata attuazione che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell' attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (consentite mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte).
Le disposizioni per l’ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre prevedono l’acquisizione da parte dei vettori di tutte le informazioni di provenienza dei viaggiatori, motivi di viaggio, indirizzo completo dell' abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, controllo di temperatura, organizzazione di distanze e forniture di adeguati DPI all’imbarco.
Tutti le persone rientranti dall’estero anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio per l’attivazione delle successive procedure di controllo per le imposte attività di sorveglianza.
Deroghe agli accessi in Italia sono previste per comprovate esigenze lavorative.
In Allegato 3 sono riportate le attività che potranno riprendere con decorrenza 4 maggio.
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