COVID 19: L. 27/2020 - Legge di conversione “Decreto Cura Italia”-Proroghe ambientali
07/05/2020
La Legge 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) ha confermato quanto già disposto dagli artt. 103 e 113 e ha introdotto un nuovo articolo (113 bis) in materia di deposito temporaneo dei rifiuti.
L’art. 103 relativo a “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” ha precisato al comma 2 che le tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale proroga è prevista anche per segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali (es. AIA, AUA ecc.) comunque denominate.
In relazione all’art. 113 che disciplina il “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti” sono state confermate le scadenze al 30 giugno 2020 per:
- presentazione del modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) (articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70);
- versamento diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 24, comma 4, del Regolamento di cui al Decreto MATTM n. 120/2014).
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente (art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 188/2008);
- trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (art. 17, comma 2, lettera c del D.Lgs. n. 188/2008).
L’art. 113 bis relativo a “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” ha disposto che è consentito il deposito temporaneo di rifiuti (di cui fa previsione l’art. 183 comma 1 lett bb del D.Lgs. 152/2006) fino ad un quantitativo massimo doppio, con limite massimo temporale non superiore di 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi (quindi 60 metri cubi cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi).
Eventuali ordinanze a livello regionale sulla materia contenenti misure in deroga continuano ad essere efficaci in forza di quanto previsto dall’art. 191 del Codice Ambientale in materia di “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”.
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