COVID 19: Lavoratori fragili
19/08/2020
Il DL 30 luglio 2020 n.83 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 è stato corredato di un allegato “chiuso” in cui è stata prevista l’estensione della scadenza di alcune disposizioni espressamente individuate.
Tale elenco non fa menzione di ulteriore proroga per le tutele disposte per i LAVORATORI FRAGILI in periodo emergenziale, già previste dall’art. 26, comma 2, del Decreto-legge cd “Cura Italia”, e formalmente concluse al 31 luglio, come da previsione dell’art. 74 del Decreto-legge cd “Rilancio” del 19 maggio 2020.
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, comma 3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una particolare condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, veniva disposta la possibilità di assentarsi dal servizio per il perdurare del periodo pandemico, con prescrizione del MMG o dalle competenti autorità sanitarie aventi in carico il paziente.
Con nota della Direzione centrale delle risorse umane dell’INPS del 31 luglio 2020 è stato ribadito che, in carenza di espressa previsione legislativa, lo specifico giustificativo istituito per assicurare il beneficio spettante per le predette assenze, viene a cadere dal 1° agosto 2020 e sarà ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa e dalla legislazione contrattuale vigente in materia di malattia.
Sono in molti ad attendere un ulteriore provvedimento “riparatore”.
Area Legale
Comunicazione INPS 31 lug 2020