COVID 19: Nuovo DPCM 22 mar 2020
23/03/2020
Il nuovo DPCM 22 marzo 2020 pubblicato nell’edizione straordinaria della GU del 22 marzo 2020 dispone:
- sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (elenco suscettibile di ampliamento con DM Sviluppo Economico / Economia e Finanze);
- attività professionali già richiamate dall’art 7 DPCM 11 marzo 2020 possono proseguire purchè:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (in tal senso si esprime anche Ord. Min. Salute e Min. Int del 22 mar 2020);
- possibilità di ricorso al lavoro agile per le attività sospese per quanto compatibile;
- consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui ha sede l’attività produttiva con facoltà dello stesso di sospensione in assenza di condizioni giustificative;
- chiusura musei e istituti di cultura e attività di istruzione solo a distanza;
- consentite produzione, trasporto, commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria ed alimenti;
- consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia, se dall’interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- consentite altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale con le stesse modalità di preventiva comunicazione.
Al Prefetto compete informare Presidente della Regione o Provincia autonoma, Ministro dell’Interno, dello Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le forze di polizia delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti assunti.
Le attività sospese dovranno definitivamente interrompersi entro il 25 marzo 2020.
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