COVID 19: ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 4 NOVEMBRE 2020 - Regioni a livello di rischio alto

06/11/2020

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre sono state individuate Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e quelle che si collocano in uno "scenario di tipo 4”, entrambe con livello di rischio "alto”, alle quali si applicano misure differenziate di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Riportiamo per comodità elenchi e disposizioni di base relative.

Alleghiamo inoltre tavole colorate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rapida identificazione degli obblighi associati alle Regioni segnalando tuttavia che nelle Zone Rosse ai sensi dell’art. 3 comma 4 lettera a) del DPCM 3 novembre ad oggi restano consentiti gli spostamenti in entrata e uscita per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Allegato 1 (“scenario di tipo 3” di elevata gravità e da un livello di rischio alto) _ Zone Arancio

a) Puglia
b) Sicilia

Valori di Rt regionali prevalentemente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5

  • divieto di spostamento in entrata e uscita dai territori salvo che gli stessi siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Allegato 2 (“scenario di tipo 4” massima gravità e livello di rischio alto) _ Zone Rosse

a) Calabria
b) Lombardia
c) Piemonte
d) Valle d’Aosta

Valori di Rt regionali prevalentemente e significativamente maggiori di 1,5

  • divieto di spostamento in entrata e uscita dai territori salvo che gli stessi siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • i datori di lavoro pubblici sono richiesti di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Area Legale
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner