COVID 19: Regione Piemonte-Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 aprile 2020, n. 44-Gestione rifiuti

20/04/2020

Il provvedimento fornisce indicazioni a seguito delle criticità emerse nel trattamento dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’emergenza epidemiologica e in particolare promuove iniziative di carattere straordinario finalizzate a scongiurare l’interruzione delle attività di recupero/riciclo, individuando misure emergenziali di carattere straordinario.
 
Validità per sei mesi a far data dalla approvazione.
 
Dispone:
  • di consentire ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del titolo III-bis della parte II, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, oppure del 50% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione provvedendo ad adeguare le garanzie finanziarie;
  • di applicare le stesse disposizioni in relazione agli aumenti delle capacità di messa in riserva (R13) anche per gli impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006;
  • rifiuti in deposito temporaneo da avviarsi ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale o quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi;
  • deposito temporaneo di durata non superiore a 18 mesi;
  • i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni raccolte in maniera differenziata in impianti localizzati in Regione, anche aventi codici EER non presenti tra quelli contenuti in autorizzazione (purchè non siano rifiuti pericolosi);
  • le deroghe all’esercizio ordinario sono subordinate ad apposita comunicazione, accompagnata da relazione tecnica, redatta dal Direttore Tecnico dell’impianto o tecnico abilitato, inviata a Regione Piemonte, Prefettura, Provincia/Città Metropolitana, ASL di competenza, Comuni interessati, Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla direzione regionale VV.F. Piemonte;
  • le deroghe sono accordate se rispettate le condizioni tecniche di stoccaggio, confinamento e contenimento, raccolta e trattamento degli eluati, copertura e rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi;
  • entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni.
 
Area Legale

DPGR Reg Piemonte 44_del 15 apr 2020-regione-piemonte
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