COVID 19: Un punto chiave nella interpretazione della responsabilità del Datore di Lavoro

23/06/2020

Riteniamo opportuno dare evidenza di un principio FONDAMENTALE sancito a livello normativo sulla questione di responsabilità dei Datori di Lavoro in periodo di COVID 19 su cui in questi mesi si sono accesi dibattiti interpretativi.

E’ riportato in un contesto probabilmente inadeguato per dargli il necessario risalto, che è quello dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, secondo cui “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID- 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
 
A dire, in altri termini, che i controlli e le eventuali contestazioni sull’agire del DdL dovranno essere orientati a valutare la corretta applicazione ed efficacia delle misure anticontagio, come richiamate dai Protocolli Governo-Parti Sociali negli specifici contesti delle diverse Organizzazioni produttive e di servizio su cui, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, il Datore di Lavoro è chiamato ad essere il primo garante. Tale principio era già stato affermato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in risposta a un’interrogazione parlamentare dinanzi la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ed ora è stato confermato in una vera disposizione legislativa.
 
Ampio margine d’azione per l’attuazione dei necessari controlli interni è quindi ora riconosciuto al Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, laddove presenti, Comitato che, supportato da Direzione aziendale, RSPP e Medico Competente, è chiamato anche a valutare le necessità di aggiornamento dei protocolli adottati al variare delle prescrizioni impartite dalla Autorità pubbliche.

Un richiamo importante è anche quello relativo al ruolo dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/01) per le organizzazioni che si sono dotate di Modello Organizzativo. In questo specifico contesto emergenziale, il principale compito dell’OdV è quello di una “rafforzata vigilanza” sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche. A tal fine, l’OdV è chiamato anzitutto a dialogare con i vertici dell’impresa, con il Comitato costituito per l’emergenza e con le funzioni aziendali interessate, con frequenza maggiore rispetto a quella pianificata prima della pandemia e ad assicurare un potenziamento dei flussi informativi non solo all’interno dell’Azienda, ma anche da e verso l’ente. Al riguardo, può essere opportuno prevedere riunioni periodiche tra l’OdV e il Comitato anche per un costante confronto circa la corretta implementazione di nuove disposizioni legislative.

L’OdV è chiamato a sollecitare e tenuto a ricevere, nella sua attività di vigilanza, eventuali segnalazioni in ordine a violazioni del Modello e delle precauzioni implementate in azienda per il contenimento del contagio.

Indispensabile, anche secondo la lettura interpretativa di Confindustria, che condividiamo completamente, che tutta l’attività realizzata dall’impresa per adeguarsi a tali prescrizioni trovi corrispondenza in un’adeguata reportistica dei presidi e delle misure di contenimento messi in atto, nonché degli esiti delle attività di controllo sulla loro corretta implementazione, garantendo la tracciabilità e la conservazione di tale documentazione.
 
Area Legale
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