Criteri di applicazione del DM 12 aprile 2019

16/05/2019

Antincendio

Il DM 12/04/2019 (GU 23 aprile 2019) apporta modifiche al Codice di Prevenzione incendi di cui al DM 03/08/2015 ridefinendo le modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Viene valorizzato l’approccio prestazionale della sicurezza antincendio (Performance Based Fire Protection) rispetto all’approccio prescrittivo più tradizionale prevedendo dal 20 ottobre 2019 l’applicabilità di distinte procedure per progettazione di nuove attività, ampliamenti o modifiche esistenti.

Nella circolare 378/2019 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (che integra la circolare 361 di marzo) è presente una tabella di sintesi delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione che abbiamo provveduto ad arricchire con l’indicazione delle attività richiamate dall’Allegato I al DM 03/08/2015 secondo i nuovi criteri di riparto.

Ricordiamo che il DM 03/08/2015 aveva previsto per un periodo transitorio dal 18/11/2015 al 20/10/2019 l’applicazione alternativa (secondo la regola del “doppio binario”) delle cd Regole Tecniche Verticali - RTV (criteri tecnici di prevenzione incendi tradizionali e normati) e delle Regole Tecniche Orizzontali - RTO (che definiscono criteri operativi e progettuali comuni per più attività sprovviste di specifica regola tecnica).
Ora per 41 attività comprese in All. I al DPR 151/2011 (che contempla 80 attività complessivamente) le RTO diventano l’esclusivo riferimento progettuale vincolante con decorrenza 20 ottobre 2019.

Si ricorda inoltre l’INAIL ha pubblicato nel 2018 un’utile guida ai criteri di progettazione richiamati dal DM 03/08/2015 scaricabile al seguente link.

 

Tipologia di attività Progettazione di nuove attività
(realizzate dal 20 ottobre 2019)
Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti
(realizzate dal 20 ottobre 2019)
Attività soggette (80)
(DPR 151/2011)
Senza RTV (Regola Tecnica Verticale)

Obbligatorio il Codice
(= Regola Tecnica Orizzontale - RTO per progettazione, realizzazione ed esercizio)

Attività soggette:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56;57; 63;64;69 (no attività commerciali con vendita ed esposizione di beni);
70; 73;75 (limitatamente a depositi mezzi rotabili e locali adibiti a ricovero natanti ed aeromobili); 76

Il progettista sceglie tra:
• applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento
• applicazione del Codice all’intera attività
• se il Codice non è compatibile con
l’esistente, applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi (metodo tradizionale)
Con RTV

Il progettista sceglie tra:
• Codice
• regole tecniche prescrittive tradizionali

Attività soggette:
66 (no strutture turistico-recettive all’aria aperta e rifugi alpini);
67 (no asili nido),
69 (limitatamente ad attività commerciali dove prevista vendita ed esposizione di beni);
71, 75 (no deposito mezzi rotabili e locali adibiti a ricovero natanti ed aeromobili)

Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate in allegato 1 del DPR 151/2011 Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali

 

Area Legale

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