Dal "Decreto Fiscale" nuovi obblighi di formazione per DdL e nuovi compiti per il Preposto
27/12/2021
Modifiche di rilievo all’art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 sono state introdotte in tema di formazione sui temi della sicurezza sul lavoro dal DL 146/2021 (cd “Decreto Fiscale”), convertito con Legge 17 dicembre 2021, n.215 e in vigore in testo emendato dal 21 dicembre 2021. Entro giugno 2022 è infatti atteso un accordo dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome che individuerà durata e contenuti minimi della formazione obbligatoria anche per il Datore di Lavoro. L’obbligo è sostenuto da un apparato sanzionatorio di cui fa previsione l’art. 55, comma 5 lettera c del D-Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro) con possibilità da parte del funzionario dell’Ispettorato del Lavoro di adottare un provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni riscontrate contenute nella nuova versione dell’Allegato I al D.Lgs. 81/08, tra cui la mancata formazione.
Inedito anche l’obbligo di nomina dei Preposti da parte di Datore e Dirigente introdotto all’art. 18 comma 1 dalla lettera b -bis ) che prevede di individuare e quindi di nominare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. La mancata nomina potrà comportare l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire il compenso spettante al Preposto per lo svolgimento di tali novità.
Tali sanzioni sono previste anche in caso di mancata nomina del Medico Competente nei casi previsti, di mancata fornitura dei DPI, o di mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.
Tra le modifiche introdotte dalla Legge di conversione anche la maggiore incisività dei controlli da parte dei Preposti, come previsti dal nuovo art 19, comma 1, per cui in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, tali soggetti aziendali dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, avranno il potere di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Cambiano anche le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nella legge di conversione viene inoltre precisato che l’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e si prevede l’esercitazione estesa alle procedure di lavoro in sicurezza. Anche gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Si dispone inoltre una stretta sulla cadenza della formazione di aggiornamento per i Preposti che dovrà ora avvenire ogni 2 anni e tutte le attività formative a loro riferite dovranno svolgersi in presenza.
Vedi anche i nostri ulteriori approfondimenti sulle modifiche al TU apportate dal cd “Decreto Fiscale” (DL 146/2021):
Area Legale
Legge 17 dicembre 2021, n. 215