Dalla Legge 203/2024 modifiche al DLgs 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro
03/03/2025
Articolo 10 della Legge 203/2024 – Modifiche al D.Lgs. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro
Tra i numerosi temi toccati e riformati dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, “Disposizioni in materia di lavoro”, già in commento sulle nostre colonne, c’è anche la materia della somministrazione di lavoro.
L’art. 10 della Legge 203/2024 introduce modifiche strutturali alla disciplina della somministrazione di lavoro, ridefinendo i rapporti tra agenzie di somministrazione, lavoratori e imprese utilizzatrici.
Sulla questione si è espresso anche l’INL con Nota prot. 9740 del 30 dicembre 2024.
Le principali conseguenze di tali interventi sono:
- Ritorno al principio generale secondo cui il superamento del limite di 24 mesi nella somministrazione a termine può comportare la stabilizzazione del rapporto presso l’utilizzatore.
- Maggiore flessibilità per le aziende grazie all’esclusione di alcune categorie di lavoratori dai limiti numerici della somministrazione a termine.
- Sostegno all’occupazione di categorie svantaggiate, consentendo deroghe ai limiti di durata massima dei contratti a termine.
Tali modifiche servono a bilanciare l’esigenza di maggiore stabilità occupazionale per i lavoratori con la necessità di garantire alle imprese maggiori margini di flessibilità, specie in relazione a lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate o in contesti produttivi specifici.
L’articolo 10 della Legge 203/2024 interviene significativamente sulla disciplina della somministrazione di lavoro, modificando il D.Lgs. 81/2015 in tre principali ambiti:
- Abrogazione di alcune disposizioni dell’art. 31, comma 1;
- Esclusione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato;
- Modifica delle condizioni di durata massima del contratto a termine per determinate categorie di lavoratori.
1. Abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015
La norma elimina il quinto e sesto periodo del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2015, che prevedevano la possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione un lavoratore somministrato a tempo determinato oltre il limite di 24 mesi, purché l’agenzia di somministrazione lo avesse assunto a tempo indeterminato.
Con questa modifica, l’eventuale superamento del limite dei 24 mesi nella somministrazione a termine potrà determinare, in capo all’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato, in conformità alla disciplina generale.
Inoltre, viene eliminata la disposizione transitoria che ne prevedeva l’applicabilità fino al 30 giugno 2025, rendendo definitiva la soppressione di questa eccezione.2. Esclusione di specifiche categorie dai limiti quantitativi della somministrazione a termine
Viene introdotta una deroga ai limiti quantitativi previsti per i contratti di somministrazione a tempo determinato dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
I limiti quantitativi non si applicano:
- ai lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ai contratti di somministrazione a termine conclusi in alcune specifiche situazioni già previste dal citato art. 23, comma 2, tra cui:
- avvio di nuove attività,
- start-up innovative,
- attività stagionali,
- specifici spettacoli,
- sostituzione di lavoratori assenti,
- lavoratori over 50.
Questa modifica amplia le possibilità di ricorso alla somministrazione a termine, senza che l’utilizzatore sia vincolato ai limiti numerici ordinariamente previsti dalla normativa vigente.3. Deroga ai limiti sulla durata massima del contratto a termine per alcune categorie di lavoratori
L’intervento normativo modifica anche l’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, prevedendo che le condizioni stabilite dall’art. 19, comma 1 (durata massima del contratto a tempo determinato) non si applichino in alcuni casi specifici.
Nello specifico, la deroga riguarda:
- Soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di:
- trattamenti di disoccupazione non agricola,
- ammortizzatori sociali.
- Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione dell’art. 2, numeri 4) e 99), del Regolamento UE n. 651/2014, come individuati dal decreto ministeriale previsto dall’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
Tale modifica mira a incentivare l’occupazione di soggetti appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro, consentendo loro una maggiore continuità occupazionale attraverso la flessibilità della durata dei contratti a termine.