Il
Codice delle Assicurazioni Private non viene richiamato per il calcolo del danno biologico negli infortuni in itinere coperti dall'INAIL, perché il risarcimento è interamente regolato dal sistema INAIL, anche se l'infortunio avviene su strada e coinvolge veicoli. L’INAIL interviene per risarcire il danno biologico secondo le proprie tabelle e criteri, indipendenti dal regime della responsabilità civile auto.
Esclusività del D.Lgs. 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2000
In pratica, anche in caso di sinistro stradale in itinere, il risarcimento del danno biologico avviene esclusivamente secondo il
D.Lgs. 38/2000 e il
D.M. 12 luglio 2000, che stabiliscono il calcolo e la percentuale d'invalidità per le menomazioni fisiche e psichiche subite, senza richiamare le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private.
Eccezioni e Doppio Risarcimento
In alcuni casi, però, potrebbe esistere la possibilità di un
doppio risarcimento:
- L'INAIL risarcisce il danno biologico e patrimoniale secondo le proprie tabelle e il regime previsto dal D.Lgs. 38/2000.
- Qualora sia identificabile una responsabilità civile di terzi (come un altro conducente), il lavoratore può richiedere un risarcimento aggiuntivo al responsabile civile tramite la sua assicurazione RCA. In questo caso, il risarcimento dalla RCA potrebbe integrare la compensazione per voci di danno non coperte dall’INAIL (ad esempio il danno morale), ma non va a sostituire il calcolo del danno biologico previsto da INAIL.
Pertanto, il Codice delle Assicurazioni Private può intervenire solo come risarcimento aggiuntivo e integrativo se vi è un terzo responsabile dell'incidente, ma per il calcolo del danno biologico nel contesto di un infortunio in itinere occorre fare esclusivo riferimento al
D.Lgs. 38/2000 e al
D.M. 12 luglio 2000.