Danno biologico e risarcimento del danno biologico

1. Definizione di Danno Biologico

Il danno biologico in ambito salute e sicurezza nel lavoro è inteso come una lesione all'integrità psico-fisica della persona, riconosciuta e risarcibile a prescindere dagli effetti sulla capacità lavorativa.
Questo è confermato dalla giurisprudenza e dalle disposizioni INAIL, dove il danno biologico è considerato un danno alla persona e un diritto della persona a prescindere dalle ripercussioni economiche.

2. Riferimenti Normativi

Codice Civile: Gli articoli 2043 e 2059 stabiliscono la responsabilità civile e il risarcimento del danno non patrimoniale, ma la normativa primaria di riferimento per il danno biologico è il D.Lgs. 38/2000 che ha introdotto il sistema INAIL di risarcimento del danno biologico per gli infortuni sul lavoro.
D.Lgs. 81/08: Il Testo Unico stabilisce la tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori ma non definisce in modo diretto il danno biologico; esso invece si limita a prescrivere le misure preventive e protettive per la salute e sicurezza dei lavoratori. La tutela del danno biologico, quindi, rientra nei compiti dell’ INAIL, che interviene con il suo sistema assicurativo.

3. Differenza tra Danno Biologico e Danno Patrimoniale

La descrizione della differenza tra danno biologico e danno patrimoniale è la seguente:
  • Il danno biologico si concentra sulle menomazioni psico-fisiche della persona e viene risarcito secondo parametri specifici che riflettono il grado di invalidità e la qualità della vita compromessa;
  • Il danno patrimoniale, invece, è correlato alla perdita economica, come il mancato guadagno dovuto all’incapacità di svolgere l’attività lavorativa, calcolato sulla base della retribuzione del lavoratore.
Questa distinzione è in linea con la giurisprudenza e con le prassi INAIL.

4. Calcolo del Danno Biologico

L’analisi del calcolo del danno biologico avviene in accordo con le norme INAIL, ma con alcune precisazioni:
 
  • Soglie percentuali: fino al 5% di invalidità non è previsto alcun risarcimento; dal 6% al 15% viene erogato un indennizzo in capitale e oltre il 16% si ha diritto a una rendita mensile.
  • Parametri personali: oltre al sesso e all’età, i criteri INAIL considerano l’entità specifica della menomazione fisica o psichica in base alla tabella del D.M. 12 luglio 2000.
Nel caso di infortuni in itinere, ossia gli incidenti avvenuti durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa, si applica il D.Lgs. 38/2000 e il D.M. 12 luglio 2000 per il calcolo del danno biologico, in quanto l'infortunio in itinere è considerato a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro coperto dall'INAIL.

5. Applicazione del Codice delle Assicurazioni Private

Il Codice delle Assicurazioni Private non viene richiamato per il calcolo del danno biologico negli infortuni in itinere coperti dall'INAIL, perché il risarcimento è interamente regolato dal sistema INAIL, anche se l'infortunio avviene su strada e coinvolge veicoli. L’INAIL interviene per risarcire il danno biologico secondo le proprie tabelle e criteri, indipendenti dal regime della responsabilità civile auto.
 
Esclusività del D.Lgs. 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2000
 
In pratica, anche in caso di sinistro stradale in itinere, il risarcimento del danno biologico avviene esclusivamente secondo il D.Lgs. 38/2000 e il D.M. 12 luglio 2000, che stabiliscono il calcolo e la percentuale d'invalidità per le menomazioni fisiche e psichiche subite, senza richiamare le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private.
 
Eccezioni e Doppio Risarcimento
 
In alcuni casi, però, potrebbe esistere la possibilità di un doppio risarcimento:
 
  • L'INAIL risarcisce il danno biologico e patrimoniale secondo le proprie tabelle e il regime previsto dal D.Lgs. 38/2000.
  • Qualora sia identificabile una responsabilità civile di terzi (come un altro conducente), il lavoratore può richiedere un risarcimento aggiuntivo al responsabile civile tramite la sua assicurazione RCA. In questo caso, il risarcimento dalla RCA potrebbe integrare la compensazione per voci di danno non coperte dall’INAIL (ad esempio il danno morale), ma non va a sostituire il calcolo del danno biologico previsto da INAIL. 
Pertanto, il Codice delle Assicurazioni Private può intervenire solo come risarcimento aggiuntivo e integrativo se vi è un terzo responsabile dell'incidente, ma per il calcolo del danno biologico nel contesto di un infortunio in itinere occorre fare esclusivo riferimento al D.Lgs. 38/2000 e al D.M. 12 luglio 2000.