Danno biologico e risarcimento del danno biologico
1. Definizione di Danno Biologico
Il danno biologico in ambito salute e sicurezza sul lavoro è inteso come una lesione all'integrità psico-fisica della persona, riconosciuta e indennizzabile a prescindere dagli effetti sulla capacità lavorativa. Questo è confermato dalla giurisprudenza e dalle disposizioni INAIL, dove il danno biologico è considerato un danno alla persona e un diritto della persona, a prescindere dalle ripercussioni economiche.2. Riferimenti Normativi
- Codice Civile: gli articoli 2043 e 2059 stabiliscono la responsabilità civile e il risarcimento del danno non patrimoniale.
- D.Lgs. 38/2000, art. 13: ha introdotto il sistema INAIL di indennizzo del danno biologico per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo criteri specifici per la valutazione medico-legale delle menomazioni.
- D.M. 12 luglio 2000: approva le tabelle INAIL per l’indennizzo del danno biologico, stabilendo i valori di riferimento in base al grado di invalidità e ai parametri personali (età, sesso).
- D.Lgs. 81/08: il Testo Unico stabilisce la tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, ma non definisce in modo diretto il danno biologico; si limita a prescrivere le misure preventive e protettive per la salute e sicurezza dei lavoratori. La tutela economica del danno biologico rientra nei compiti dell’INAIL, che interviene con il suo sistema assicurativo.
3. Differenza tra Danno Biologico e Danno Patrimoniale
- Il danno biologico riguarda le menomazioni psico-fisiche della persona e viene indennizzato dall’INAIL secondo parametri specifici che riflettono il grado di invalidità e la qualità della vita compromessa.
- Il danno patrimoniale, invece, è correlato alla perdita economica, come il mancato guadagno dovuto all’incapacità di svolgere l’attività lavorativa, calcolato sulla base della retribuzione del lavoratore.
Questa distinzione è in linea con la giurisprudenza e con le prassi INAIL.4. Calcolo del Danno Biologico
Il calcolo del danno biologico avviene in accordo con il D.Lgs. 38/2000, art. 13 e il D.M. 12 luglio 2000, con le seguenti precisazioni:
- Soglie percentuali: fino al 5% di invalidità non è previsto alcun indennizzo; dal 6% al 15% viene erogato un indennizzo in capitale (una tantum); oltre il 16% si ha diritto a una rendita mensile.
- Parametri personali: oltre al sesso e all’età, i criteri INAIL considerano l’entità specifica della menomazione fisica o psichica in base alla tabella ministeriale.
Nel caso di infortuni in itinere (incidenti avvenuti durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa), si applicano sempre il D.Lgs. 38/2000, art. 13 e il D.M. 12 luglio 2000, in quanto l'infortunio in itinere è considerato a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro coperto dall'INAIL.5. Applicazione del Codice delle Assicurazioni Private
Il Codice delle Assicurazioni Private non viene richiamato per il calcolo del danno biologico negli infortuni in itinere coperti dall'INAIL, perché l’indennizzo è interamente regolato dal sistema INAIL, anche se l'infortunio avviene su strada e coinvolge veicoli. L’INAIL interviene per indennizzare il danno biologico secondo le proprie tabelle e criteri, indipendenti dal regime della responsabilità civile auto.
Esclusività del D.Lgs. 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2000
In pratica, anche in caso di sinistro stradale in itinere, l’indennizzo del danno biologico avviene esclusivamente secondo il D.Lgs. 38/2000, art. 13 e il D.M. 12 luglio 2000, che stabiliscono il calcolo e la percentuale d'invalidità per le menomazioni fisiche e psichiche subite, senza richiamare le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private.
Eccezioni e doppia tutela
In alcuni casi può esistere la possibilità di una doppia tutela:
- L'INAIL indennizza il danno biologico e patrimoniale secondo le proprie tabelle e il regime previsto dal D.Lgs. 38/2000.
- Qualora sia identificabile una responsabilità civile di terzi (ad esempio un altro conducente), il lavoratore può richiedere un risarcimento aggiuntivo al responsabile civile tramite la sua assicurazione RCA. In questo caso, il risarcimento può integrare la compensazione per voci di danno non coperte dall’INAIL (come il danno morale), ma non sostituisce il calcolo del danno biologico previsto dall’INAIL.
Pertanto, il Codice delle Assicurazioni Private può intervenire solo come strumento integrativo di risarcimento se vi è un terzo responsabile dell'incidente, mentre per il calcolo del danno biologico in caso di infortunio in itinere occorre fare esclusivo riferimento al D.Lgs. 38/2000, art. 13 e al D.M. 12 luglio 2000.
Sintesi conclusiva: indennizzo e risarcimento
- Indennizzo INAIL: prestazione economica automatica, di natura amministrativa, parametrata al grado di menomazione.
- Risarcimento civile: ristoro integrale del danno, riconosciuto da un giudice previo accertamento di responsabilità.
Il lavoratore può dunque ricevere entrambe le forme di tutela: l’indennizzo dall’INAIL e, se sussistono i presupposti, il risarcimento del danno differenziale in sede giudiziaria.