Danno biologico

Inteso quale lesione all'integrità psicofisica (dell'assicurato) suscettibile di valutazione medico legale, viene tutelato dall'Inail con riguardo alle lesioni conseguenti agli infortuni verificatisi successivamente al 25 luglio del 2000. Si tratta di un indennizzo areddituale, in quanto non parametrato alla retribuzione dell'assicurato in un determinato periodo precedente all'infortunio ed è erogato in conto capitale per le menomazioni quantificabili in percentuale compresa fra il 6% e il 15%; in forma di rendita per quelle di grado pari o superiore al 16%.
In questo ultimo caso viene altresì prevista una quota aggiuntiva di rendita per il ristoro delle presumibili conseguenze di ordine patrimoniale derivanti dal danno biologico.
La liquidazione del trattamento in esame avviene sulla base di tre tabelle approvate con decreto ministeriale e nella quali sono riportate 387 menomazioni raggruppate in ordine alfabetico (nella prima); la misura dell'indennizzo (nella seconda); i coefficienti per la valutazione del danno patrimoniale subito dal lavoratore per effetto della menomazione riportata (nella terza).
Il termine assegnato all'Inail per la liquidazione delle indennità a ristoro del danno biologico è di 120 giorni dalla ricezione del certificato medico che attesta la cessazione dello stato di invalidità temporanea assoluta.