Decisione di Esecuzione (UE) 2025/113: Trasmissione informazioni in attuazione della Direttiva Seveso

24/02/2025

1. Ambito di applicazione

La Decisione di esecuzione (UE) 2025/113 è stata elaborata dalla Commissione Europea. Disciplina il formato che gli Stati membri devono utilizzare per la trasmissione delle informazioni relative all'attuazione della Direttiva 2012/18/UE (conosciuta anche come direttiva Seveso III) sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
La decisione aggiorna il modulo stabilito dalla precedente Decisione 2014/896/UE, che viene abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2026.

2. Cosa prevede l’articolo 21, paragrafo 2 della Direttiva 2012/18/UE

L’articolo 21, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva ogni quattro anni. La relazione deve essere redatta utilizzando un modulo standard, aggiornato per garantire la comparabilità e l’accuratezza dei dati e migliorare la valutazione dell’efficacia delle misure adottate per prevenire incidenti rilevanti.

3. Lo scopo del modulo che deve essere usato dagli Stati membri

Lo scopo del modulo è consentire agli Stati membri di:
 
  • Trasmettere informazioni strutturate e dettagliate sull'attuazione della Direttiva 2012/18/UE.
  • Garantire che i dati siano accurati e comparabili tra gli Stati membri.
  • Valutare l’efficacia delle misure di prevenzione degli incidenti e migliorare la disponibilità pubblica di informazioni pertinenti.

4. Quali dati contiene (informazioni obbligatorie e facoltative)

Il modulo comprende:
 
Informazioni obbligatorie:
 
  • Dati sugli stabilimenti di soglia superiore e inferiore (rapporti di sicurezza, piani di emergenza, ispezioni, misure di sicurezza).
  • Numero di stabilimenti non conformi alle disposizioni della direttiva.
  • Periodo di riferimento delle attività.
 
Informazioni facoltative:
 
  • Osservazioni sugli effetti domino, sulla qualità dell’attuazione e su difficoltà riscontrate.
  • Dati su settori non coperti dalla direttiva (ad esempio, infrastrutture portuali o ferroviarie).
  • Informazioni su pratiche nazionali e buone pratiche.

5. Chi rileva i dati all'interno degli Stati membri

I dati sono raccolti dalle autorità competenti designate dagli Stati membri, che includono gli enti responsabili del controllo degli stabilimenti e dell’attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva.

6. Chi è tenuto a raccogliere i dati in Italia

In Italia, le autorità incaricate della raccolta dei dati sono:
 
  • Il Ministero della Transizione Ecologica (o enti equivalenti in base a modifiche organizzative).
  • Le Regioni e le ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale), responsabili del controllo degli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso. 
Le fonti principali sono:
 
  • Rapporti di sicurezza presentati dagli operatori.
  • Piani di emergenza predisposti dalle autorità.
  • Esiti delle ispezioni. 
I dati devono essere trasmessi alla Commissione Europea ogni quattro anni, utilizzando il modulo stabilito dalla decisione.

7. La banca dati eSPIRS

La banca dati eSPIRS (European Seveso Plants Information Reporting System) è una piattaforma elettronica utilizzata per centralizzare le informazioni sugli stabilimenti di soglia superiore e inferiore. Essa viene alimentata dagli Stati membri, che aggiornano regolarmente i dati. La banca dati può essere consultata dalla Commissione Europea e dalle autorità competenti degli Stati membri. Per accedere alla banca dati, è necessario registrarsi tramite il servizio di autenticazione dell'Unione Europea (EU Login). Una volta registrati, è possibile consultare eSPIRS tramite il seguente link.

8. La scadenza prevista per l’invio

Gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi al periodo di riferimento 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2026 entro il 30 settembre 2027.