Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 giugno 2026: Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

03/08/2026

Scheda tecnica

Provvedimento Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 giugno 2026, n. 78 — “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
G.U. Serie Generale n. 156 dell'8 luglio 2026
Vigenza Non è indicata una data di entrata in vigore differita né una vacatio legis specifica; l'efficacia è collegata alla pubblicazione in G.U. e sul sito del Ministero del Lavoro (art. 32, comma 1, l. 69/2009)
Norma attuata Art. 1, commi 1175 e 1176, l. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), dl 2 marzo 2024, n. 19, conv. l. n. 56/2024
Norme sostituite Il decreto aggiorna nella sostanza l'Allegato A del DM 30 gennaio 2015, cui l'INPS (circolare n. 150/2025) rinviava in attesa del nuovo decreto attuativo; rispetto a quell'elenco il nuovo Allegato A introduce tre voci ulteriori (art. 603-bis c.p., art. 27 co. 11 d.lgs. 81/2008, clausola residuale)
Delega Atto attuativo previsto direttamente dalla norma primaria (art. 1, commi 1175-1176, l. 296/2006)
Destinatari Datori di lavoro che intendono fruire di benefici normativi e contributivi; INL e istituti previdenziali competenti al rilascio del DURC; consulenti del lavoro; funzioni legali e HSE d'impresa

La nota si rivolge a datori di lavoro, RSPP/ASPP e consulenti HSE che devono valutare l'impatto delle violazioni in materia di sicurezza sul godimento dei benefici contributivi. Per la sintesi operativa si rimanda al punto 3 e al box finale.

Il decreto individua, in attuazione dell'art. 1, commi 1175-1176, l. 296/2006, l'elenco delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale — comprese quelle su tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza — che precludono l'accesso ai benefici normativi e contributivi. L'elenco (Allegato A) associa a ciascuna fattispecie una durata ostativa espressa in mesi, da un minimo di 3 a un massimo di 24. Il provvedimento definisce inoltre le modalità di accertamento (provvedimenti definitivi) e le cause che escludono l'effetto ostativo (prescrizione obbligatoria, oblazione).

1. Contesto

L'art. 1, comma 1175, l. 296/2006 subordina i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro al possesso del DURC e all'assenza di violazioni nelle materie del lavoro e della legislazione sociale, incluse quelle di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'art. 29, comma 1, lett. a), dl 19/2024 — collegato al PNRR, in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare — ha novellato tale comma, e il decreto in commento ne costituisce l'atto attuativo, individuando in Allegato A l'elenco delle violazioni rilevanti ai sensi del comma 1176 della medesima legge.

2. Ambito e soggetti

Il decreto si rivolge a tutti i datori di lavoro, senza distinzione settoriale, nella misura in cui l'accesso a benefici normativi e contributivi sia condizionato al possesso del DURC. Sono coinvolti, oltre al datore di lavoro:
  • gli enti previdenziali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, competenti alla verifica delle condizioni ostative;
  • i soggetti che, a diverso titolo, abbiano riportato provvedimenti definitivi per le fattispecie elencate in Allegato A.

3. Cosa cambia

Il meccanismo generale

L'art. 1 del decreto individua nell'Allegato A le violazioni che costituiscono causa ostativa al godimento dei benefici normativi e contributivi. Il comma 2 precisa che rilevano solo le violazioni accertate con provvedimenti definitivi: sentenze passate in giudicato oppure ordinanze-ingiunzione ex art. 18 l. 698/1981 divenute definitive. Il comma 3 esclude l'effetto ostativo quando il procedimento penale si sia estinto per prescrizione obbligatoria (artt. 20 ss. d.lgs. 758/1994 e art. 15 d.lgs. 124/2004) oppure per oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.).

L'elenco e le durate ostative (Allegato A)
 
Fattispecie Tipologia di violazione Durata ostativa
Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro 24 mesi
Art. 589, comma 2, c.p. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche 24 mesi
Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) — voce nuova rispetto al DM 30/1/2015 24 mesi
Art. 590, comma 3, c.p. Lesioni personali gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche 18 mesi
Artt. 55 (commi 1, 2, 5 lett. a-d), 68 co.1 lett. a-b, 87 commi 1-3, 159 commi 1-2 lett. a-b, 165, 170, 178, 219, 262 commi 1-2 lett. a-b, 282 commi 1-2 lett. a) d.lgs. 81/2008 Sanzioni TUSL a carico di datore di lavoro/dirigente per titolo: obblighi generali (55), luoghi di lavoro (68), attrezzature/DPI (87), cantieri mobili (159), segnaletica (165), movimentazione carichi (170), videoterminali (178), agenti fisici (219), sostanze pericolose (262), agenti biologici (282) 12 mesi
Art. 105, comma 1, lett. a-b, DPR 320/1956 Lavori eseguiti in sotterraneo 12 mesi
Art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto, revocato o annullato 8 mesi
Art. 3, commi 3-5, dl 12/2002 conv. l. 73/2002 Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto (lavoro “in nero”) 6 mesi
Art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008 Mancanza della patente a crediti (o documento equivalente) o patente con punteggio inferiore a 15 crediti — voce nuova rispetto al DM 30/1/2015 6 mesi
Artt. 7 e 9 d.lgs. 66/2003, solo se relativi ad almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata Violazioni in materia di riposo giornaliero e riposo settimanale 3 mesi
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, incluse quelle di tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza Clausola residuale — non presente nell'Allegato A del DM 30/1/2015 3 mesi

La struttura è graduata: alle fattispecie di maggiore gravità (omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza, riduzione o mantenimento in schiavitù, caporalato) corrisponde la durata ostativa massima di 24 mesi; le violazioni contravvenzionali del d.lgs. 81/2008 richiamate si collocano su una fascia intermedia di 12 mesi; una clausola di chiusura residuale fissa in 3 mesi la durata per ogni altra violazione penale non espressamente elencata.

6. Criticità e profili di compliance

  • Rapporto con provvedimenti attuativi precedenti: il testo del decreto non lo dichiara espressamente, ma fonti esterne (circolare INPS n. 150/2025) indicano che, in attesa di questo decreto, si faceva riferimento all'Allegato A del DM 30 gennaio 2015; il nuovo Allegato A ne riprende la struttura aggiungendo tre voci (art. 603-bis c.p., art. 27 co. 11 d.lgs. 81/2008, clausola residuale). Il decreto in commento non contiene una clausola di abrogazione espressa del DM 2015.
  • Soglia del 20% per artt. 7 e 9 d.lgs. 66/2003: la condizione “almeno pari al 20% della manodopera regolarmente impiegata” introduce un criterio quantitativo che richiederà, in fase applicativa, criteri omogenei di calcolo non specificati nel decreto.
  • Clausola di chiusura residuale: la voce “ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale” ha portata potenzialmente ampia; la riconduzione di una singola violazione a tale clausola, piuttosto che a una fascia nominata, andrà valutata caso per caso.


Il decreto non introduce nuovi obblighi di condotta, ma ridefinisce il perimetro delle conseguenze amministrative - in termini di accesso a benefici normativi e contributivi - collegate a violazioni già sanzionate altrove. Per i datori di lavoro, l'elemento rilevante è la durata ostativa associata a ciascuna fattispecie e la sua decorrenza dall'accertamento definitivo.