“Decreto fiscale” e modifiche al TU Sicurezza

25/10/2021

Il “Decreto fiscale” collegato alla Legge di bilancio 2022, DL 21 ottobre 2021 n. 146, ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro disponendo:
  • misure di potenziamento delle attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e interventi di coordinamento con le ASL a livello provinciale per un più efficace presidio territoriale dei controlli in materia di prevenzione e sicurezza;
  • previsto il provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi illeciti in materia di sicurezza sul lavoro;

       in particolare:

  • per il contrasto del lavoro irregolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro richiamate all’Allegato I dello stesso Decreto;
  • durante il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • il provvedimento di sospensione viene comunicato ad ANAC e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per quanto di competenza;
  • riconosciuta la competenza dei locali comandi dei VVF a disporre la sospensione delle attività per gravi violazioni di norme relative agli aspetti di prevenzione incendi;
  • accordati poteri di sospensione nel caso di gravi violazioni di disposizioni prevenzionali anche ai funzionari dell’ASL;
  • condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato sono:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I del Decreto;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari

  • previsto l’inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva dell’imprenditore per reato analogo commesso nei precedenti cinque anni alla adozione del provvedimento
  • avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso entro 30gg all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente che è tenuto ad esprimersi nei successivi 30 gg. dalla notifica del ricorso
  • fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti per i reati commessi, l’Allegato I al Decreto in oggetto riporta un elenco puntuale di fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori aggiuntivi:
  • disposto l’incremento di organico per l’INL con previsione di un contingente di personale ispettivo nuovo pari a 1.024 unità;
  • previsto anche l’incremento del numero dei funzionari ispettivi adibiti ai controlli degli ambienti di lavoro presso l’Arma dei Carabinieri con decorrenza gennaio 2022;
  • rafforzato il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) con il supporto dell’INAIL che alimenterà i dati relativi ad aziende assicurate, infortuni denunciati, compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e malattie professionali denunciate.

Si riporta il sinottico in Allegato 1 contenente le fattispecie di violazione con le relative “sanzioni accessorie”.

  FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000
 

Area Legale
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