Decreto Interministeriale 30 settembre 2022: Istanze di deroga ai VLE per campi elettromagnetici
24/10/2022
Con riferimento al D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE” il DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute in oggetto, dispone, ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs.81/08, criteri e modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) per attività comportanti esposizioni ai campi elettromagnetici.
Il DI prevede la possibilità per il DdL di trasmettere istanza di deroga ai VLE di campi elettromagnetici tramite compilazione del modulo riportato in allegato I e procedura telematica di invio alla Direzione generale per salute e sicurezza del Ministero del Lavoro. L’istanza e la relativa documentazione di corredo saranno esaminate da un tavolo tecnico convocato entro 30 gg. dalla ricezione. La commissione è tenuta a formulare il proprio parere entro 60 gg e in caso di parere positivo verrà adottato un provvedimento di autorizzazione in deroga con Decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute, da trasmettersi a DdL e organi di vigilanza competenti per territorio.
L’istanza di autorizzazione alla deroga temporanea di cui all’art. 212 del D.Lgs. 81/08 deve contenere tutti gli elementi richiamati in allegato II, con particolare riguardo alla descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga e alle risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’art. 209, D.Lgs. 81/08 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative o i processi produttivi descritti con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti nonché delle misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori.
Il Medico competente è tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti ai valori limite di esposizione in deroga e qualora riscontri effetti nocivi sulla popolazione riconducibili al superamento, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.