Decreto Legge 11 ottobre 2024 n.145: Nuove disposizioni per lavoratori stranieri e tutela delle vittime del caporalato

04/11/2024

Il Decreto-Legge 11 ottobre 2024, n. 145 introduce una serie di disposizioni urgenti relative all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri e affronta temi cruciali come la tutela delle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale.

Capo I: Modifiche all’ingresso di lavoratori stranieri

Questo capitolo modifica il quadro legislativo che regola l’immigrazione e la condizione dello straniero in Italia, in particolare il Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998).

Tra i punti salienti:
 
1. Richiesta di dati biometrici: Per i visti nazionali, vengono richiesti dati biometrici conformi alla normativa europea, con un miglioramento dei controlli sui lavoratori stranieri in ingresso.
2. Procedura telematica: Le domande di nulla osta al lavoro devono essere presentate in modalità telematica, con firma digitale. 

Il Decreto introduce una procedura telematica obbligatoria per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro, ovvero l’autorizzazione necessaria per assumere lavoratori stranieri in Italia. Questo processo telematico deve rispettare specifiche modalità per garantire maggiore efficienza, tracciabilità e sicurezza.
 
  • Presentazione delle domande in via telematica: L'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) viene modificato per stabilire che i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri devono trasmettere le domande di nulla osta esclusivamente per via telematica. Questo implica che le tradizionali modalità cartacee non sono più valide.
  • Firma digitale o elettronica qualificata: Le domande devono essere sottoscritte digitalmente dal datore di lavoro, utilizzando la firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata. Questo requisito serve a garantire l’autenticità e la sicurezza dei documenti inviati, evitando possibili frodi o manipolazioni dei dati.
In particolare, la firma digitale non solo attesta l’identità del datore di lavoro, ma rappresenta anche una garanzia di conformità alle norme amministrative. Inoltre, nei documenti legati all’assunzione (come l'asseverazione per il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 24-bis: rispetto del CCNL, garanzia di condizioni adeguate di lavoro e sicurezza, congruità tra numero di richieste di nulla osta finalizzate all’assunzione e reale necessità produttiva o capacità economica dell’azienda), la firma digitale è obbligatoria, consolidando ulteriormente la validità legale dei documenti e la loro trasmissione.
 
3. Introduzione di vincoli per i datori di lavoro: Viene introdotto un vincolo per i datori di lavoro che non hanno rispettato obblighi precedenti, come la mancata sottoscrizione di contratti di soggiorno, impedendo loro di richiedere nuovi nulla osta.
 
Il Decreto prevede un inasprimento delle norme contro quei datori di lavoro che non rispettano le regole relative all’assunzione e alla gestione dei lavoratori stranieri. Nello specifico:
 
  • Esclusione dalla possibilità di presentare nuove domande di nulla osta: Un datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto un contratto di soggiorno a seguito di una domanda analoga per l’assunzione di un lavoratore straniero non potrà presentare nuove richieste. Questo significa che chi ha ottenuto il nulla osta per l’assunzione di un lavoratore, ma non ha poi completato il processo con la firma del contratto di soggiorno (ad esempio per negligenza o violazioni), viene escluso dalla possibilità di ripetere il processo.Questa misura mira a evitare che i datori di lavoro sfruttino il sistema in modo improprio o che presentino richieste senza effettiva intenzione di rispettare i propri obblighi contrattuali. Inoltre, viene prevista una deroga solo nel caso in cui il datore dimostri che la mancata sottoscrizione del contratto è dipesa da cause non imputabili a lui.
  • Preclusione per datori di lavoro condannati per caporalato: Un’altra misura di vincolo riguarda i datori di lavoro accusati o condannati, anche in via non definitiva, per il reato di caporalato (art. 603-bis del Codice Penale). Essi non possono presentare domande di nulla osta finché non si risolve la loro posizione giudiziaria. Questo rappresenta un ulteriore deterrente per i datori di lavoro coinvolti in pratiche di sfruttamento dei lavoratori.
4. Inasprimento delle verifiche: L'Ispettorato del Lavoro è incaricato di verificare le richieste di nulla osta, soprattutto in settori sensibili come l'agricoltura.
 
Un aspetto centrale del Decreto riguarda il rafforzamento dei controlli da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e altri organi competenti per garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e sull’assunzione dei lavoratori stranieri. In particolare:
 
  • Verifica della disponibilità di lavoratori nazionali: L’articolo 22 introduce una novità importante: l’Ispettorato del Lavoro e i Centri per l’Impiego devono verificare se vi siano lavoratori italiani disponibili per l’assunzione prima di autorizzare l’ingresso di lavoratori stranieri. Se entro otto giorni dalla richiesta di assunzione da parte del datore di lavoro non vi è risposta da parte del Centro per l’Impiego, si presume che non vi siano lavoratori disponibili, e il processo per il nulla osta può procedere.
  • Verifica di congruità: L’Ispettorato è inoltre incaricato di eseguire verifiche sulla congruità del numero delle richieste di assunzione rispetto alle necessità produttive o ai requisiti dei datori di lavoro, soprattutto nei settori più vulnerabili allo sfruttamento, come l’agricoltura e il settore turistico-alberghiero. Questa misura mira a prevenire l’abuso del sistema e ad evitare che i datori di lavoro chiedano nulla osta per un numero eccessivo di lavoratori rispetto alle reali esigenze.
  • Collaborazione con altri enti: L’Ispettorato del Lavoro collabora con altri enti, come l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per effettuare controlli approfonditi sulle dichiarazioni presentate dai datori di lavoro. Questo meccanismo di controllo incrociato garantisce che vengano rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro e previene abusi nella gestione dei contratti di lavoro per i lavoratori stranieri.

Capo II: Disposizioni per le vittime di caporalato e lotta al lavoro sommerso

Il decreto introduce nuove tutele per i lavoratori stranieri vittime di reati come il caporalato (art. 603-bis del Codice Penale):
 
  • Rilascio di permessi di soggiorno speciali: Alle vittime di sfruttamento che collaborano con le autorità viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, che può essere rinnovato e successivamente convertito in permesso di lavoro.
  • Misure di assistenza: Queste vittime hanno accesso a programmi di formazione e inserimento lavorativo, oltre a essere ammesse al sistema di inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
  • Revoca del permesso di soggiorno: Il permesso può essere revocato in caso di condotte incompatibili con la finalità della protezione.

Capo III: Flussi migratori e protezione internazionale

  1.  
  2. Gestione dei flussi: Sono introdotte procedure più rapide per l’ottenimento dei nulla osta al lavoro, con quote specifiche per settori come l’agricoltura e il turismo.
  3. Revisione delle procedure per la protezione internazionale: Viene rafforzata la cooperazione internazionale per la gestione delle migrazioni, con un focus su paesi caratterizzati da alto rischio di documentazione contraffatta (es. Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka).
  4. Controllo dei migranti: Il decreto introduce l’obbligo per i migranti di cooperare con le autorità italiane per l’identificazione, permettendo l’ispezione di dispositivi elettronici in caso di necessità.
  5.  

Capo IV: Rafforzamento della capacità amministrativa

Il decreto prevede l'assunzione di personale aggiuntivo per l'Amministrazione Civile dell'Interno e per gli Uffici Consolari per gestire l'aumento delle richieste di visti e nulla osta.

Tempi per l’entrata in vigore

Trattandosi di Decreto Legge è già in vigore dal momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in questo caso, il 11 ottobre 2024) e produce immediatamente i suoi effetti.
Entro 60 giorni, il Parlamento deve discuterne i contenuti e votarne la conversione in legge con o senza emendamenti.
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