Decreto Legge 17/2022 e modifiche in materia di sorveglianza radiometrica su rottami e prodotti metallici
14/03/2022
Il Decreto Legge 17/2022 (cd “Decreto Energia”) ha introdotto importanti misure di contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e disposto nuove strategie sul piano nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma ha anche apportato significative modifiche alla disciplina della sorveglianza radiometrica intervenendo sul D.Lgs. 101/2020 e in particolare sull’art. 72 e sull’allegato XIX.
Fino ad oggi era stata sospesa l’applicabilità di fatto dei contenuti dell’allegato XIX in assenza dell’annunciato decreto attuativo di iniziativa ministeriale.
Ora si prevede che a far tempo dal 30 giugno 2022 entrino in vigore a tutti gli effetti le disposizioni contenute nel rinnovato allegato XIX, completamente sostituito.
Tra le novità introdotte segnaliamo:
- il riconoscimento dell’utilizzo della strumentazione fissa costituita dai portali radiometrici, con correzioni apportate alla norma originaria per quanto riguarda i riferimenti a tipologia di misurazioni e grandezze fisiche
- nei criteri di sorveglianza radiometrica si precisa che i controlli consistono:
- per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
- per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto;
- nell’ambito di attività di controllo di qualità si prevede la misura della concentrazione di attività per unità di massa sui provini di colata e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto;
- per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi se si tratta di semilavorati, confermato l’obbligo generale di effettuazione controlli radiometrici a carico dell’importatore in fase di sdoganamento;
- in caso di importazione di prodotti finiti, l’obbligo di controllo radiometrico è previsto solo su richiesta specifica delle autorità competenti sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse;
- eliminato l’obbligo, previsto dal previgente testo dell’Allegato XIX, di controllo anche a destino (all’ingresso dello stabilimento di arrivo) dei semilavorati e prodotti importati in aggiunta al controllo già effettuato in dogana.
Area Legale
DL-17-2022_Art.40_All.A-1-3-2022