Da quando |
Tipologia certificazione |
Per chi |
Per fare cosa |
Dove |
Fino a quando |
Riferimento/Note |
Per zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio
Per zona gialla o arancione dal 29 novembre ad interim |
Green Pass “rafforzato” |
Persone vaccinate o guarite da COVIDPersone vaccinate o guarite da COVID |
Accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.
Fanno eccezione i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale per fruire dei quali è richiesto il Green Pass “base” |
Zone bianca, gialla e arancione |
15 gennaio salvo proroghe |
Art. 5 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
Art. 6 – Disposizioni transitorie |
6 dicembre 2021 |
Green Pass “base” |
Persone con tampone antigenico o molecolare negativo |
Accesso a luoghi di lavoro, mezzi di trasporto pubblici locali, regionali o a lunga percorrenza, palestre e piscine e relativi spogliatoi, attività sportive al chiuso, alloggio in albergo, piste da sci e impianti di risalita |
Zone bianca e gialla |
15 gennaio salvo proroghe |
Artt. 4 e 5 |
6 dicembre 2021 |
Nessuna certificazione |
Tutti |
Accesso ai bar e ai ristoranti all’aperto, accesso al bancone, acquisto cibi o bevande da asporto, sport all’all’aperto (no accesso a docce e spogliatoi), shopping e spesa al supermercato |
Zone bianca e gialla |
15 gennaio salvo proroghe |
Art. 4 - Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 |
15 dicembre 2021 |
Green Pass a seguito di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario |
Esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario |
Requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative |
Tutte |
Ad interim |
Art. 1 - Obblighi vaccinali
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie eseguono verifica immediata tramite Piattaforma nazionale-DGC del possesso delle certificazioni comprovante la avvenuta vaccinazione “comprensiva di richiamo” successiva al ciclo vaccinale primario. In caso di mancata produzione della documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure dell'attestazione relativa all'omissione o al differimento, entro 5 gg dalla ricezione della richiesta, si prevedono l’immediata sospensione dall’esercizio della professione e l’annotazione nell’Albo professionale fino ad ulteriore comunicazione dell’interessato |
15 dicembre 2021 |
Green Pass “rafforzato” |
Personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, operatori di strutture che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie. |
Requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento
delle prestazioni lavorative |
Tutte |
Ad interim |
Art. 2 - Estensione dell’obbligo vaccinale
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa |