Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172: Obblighi vaccinali, estensioni, durata del Green Pass

29/11/2021

Il nuovo decreto legge pubblicato in GU n.282 del 26 novembre 2021 dispone ulteriori misure da adottare con carattere d’urgenza per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 introducendo importanti novità relative a obblighi vaccinali, estensioni, durata del Green Pass.
In particolare vengono precisate differenze applicative tra “Super Green Pass” e “Green Pass base” con diverse rettifiche rispetto alla bozza di decreto circolata nei giorni scorsi.

Il decreto è in vigore dal 27 novembre.

Riportiamo nel sinottico una sintesi dei principali adempimenti previsti e delle novità introdotte.
Da quando Tipologia certificazione Per chi Per fare cosa Dove Fino a quando Riferimento/Note
Per zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio

Per zona gialla o arancione dal 29 novembre ad interim
Green Pass “rafforzato” Persone vaccinate o guarite da COVIDPersone vaccinate o guarite da COVID Accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Fanno eccezione i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale per fruire dei quali è richiesto il Green Pass “base”
Zone bianca, gialla e arancione 15 gennaio salvo proroghe Art. 5 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

Art. 6 – Disposizioni transitorie
6 dicembre 2021 Green Pass “base” Persone con tampone antigenico o molecolare negativo Accesso a luoghi di lavoro, mezzi di trasporto pubblici locali, regionali o a lunga percorrenza, palestre e piscine e relativi spogliatoi, attività sportive al chiuso, alloggio in albergo, piste da sci e impianti di risalita Zone bianca e gialla 15 gennaio salvo proroghe Artt. 4 e 5
6 dicembre 2021 Nessuna certificazione Tutti Accesso ai bar e ai ristoranti all’aperto, accesso al bancone, acquisto cibi o bevande da asporto, sport all’all’aperto (no accesso a docce e spogliatoi), shopping e spesa al supermercato Zone bianca e gialla 15 gennaio salvo proroghe Art. 4 - Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
15 dicembre 2021 Green Pass a seguito di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario Esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario Requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative Tutte Ad interim Art. 1 - Obblighi vaccinali
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie eseguono verifica immediata tramite Piattaforma nazionale-DGC del possesso delle certificazioni comprovante la avvenuta vaccinazione “comprensiva di richiamo” successiva al ciclo vaccinale primario. In caso di mancata produzione della documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure dell'attestazione relativa all'omissione o al differimento, entro 5 gg dalla ricezione della richiesta, si prevedono l’immediata sospensione dall’esercizio della professione e l’annotazione nell’Albo professionale fino ad ulteriore comunicazione dell’interessato
15 dicembre 2021 Green Pass “rafforzato” Personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, operatori di strutture che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie. Requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento
delle prestazioni lavorative
Tutte Ad interim Art. 2 - Estensione dell’obbligo vaccinale
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa
Durata del certificato ridotta a 9 mesi (Art. 3 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19)
Riduzione della durata del certificato verde, che scende da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione

Anticipo terza dose (Circ. Min. Salute n. 53312 del 22/11/2021)
Riduzione da 6 a 5 mesi dell’intervallo tra la conclusione del ciclo vaccinale e la terza dose
L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose ‘booster’ (di richiamo) con vaccino a m-RNA, alle categorie per cui è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato

Controlli (Art. 7)
In ambito territoriale sono demandati al Prefetto che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni di cui all’articolo 9 del DL n. 52 del 2021.

 
Area Legale

Decreto Super Green Pass
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