Da quando |
Adempimento |
Per chi |
Per fare cosa |
Dove |
Fino a quando |
Riferimento/Note |
Dal 1 febbraio 2022 |
Durata certificazione vaccinale (Super Green Pass) |
Per tutti coloro che si sono sottoposti a ciclo vaccinale completo e somministrazione della dose di richiamo |
Attività varie |
Per tutte le zone |
6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 6 mesi a far data dalla medesima somministrazione |
Art. 3 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 |
Dal 25 dicembre 2021 |
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie |
Per tutti anche all’aperto. |
Per attività varie all’aperto.
Richiesta mascherina FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso o all’aperto e contestuale divieto di consumare cibi o bevande in luoghi diversi dai servizi di ristorazione |
Per tutte le zone
Sale teatrali, sale da concerto, , sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo o altri locali assimilati, eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
Accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto |
Fino al 31 gennaio 2022 per attività all’aperto.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) per le specifiche attività richiamate |
Art. 4 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 |
Dal 25 dicembre 2021 |
Consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione |
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) |
Accesso a locali con servizi di ristorazione |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art. 5 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 |
Dal 25 dicembre 2021 |
Eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo, discoteche e locali assimilati |
Vietate feste comunque denominate, eventi a queste assimilate e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
Sospese medesime attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati |
Feste, balli, concerti |
Per tutte le zone |
Fino al 31 gennaio 2022 |
Art. 6 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 |
Dal 30 dicembre 2021 |
Accesso di visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice |
Accesso consentito a soggetti muniti di certificazione verde Covid 19 rilasciata a seguito di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
soggetti in possesso di certificazione rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48h ore precedenti l’accesso. |
Accesso a strutture socio-sanitarie/assistenziali e assimilate |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art. 7 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 |
Dal 10 gennaio 2022 |
Accesso a musei, istituti e luoghi della cultura, mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive;
centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
alberghi e altre strutture recettive, servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
sagre e fiere, convegni e congressi;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose |
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) |
Accesso a musei, piscine, palestre, centri termali, parchi tematici;
alberghi e altre strutture recettive, servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
sagre e fiere, convegni e congressi;
feste |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221;
Art.1 commi 1, 3 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 |
Dal 10 gennaio 2022 |
Corsi di formazione privati se svolti in presenza |
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) |
Accesso a corsi privati in presenza |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 |
Dal 10 gennaio 2022 |
Trasporti pubblici |
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonchè soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) |
Accesso a trasporti pubblici |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art.1 comma 2 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 |
Dal 10 gennaio 2022 |
Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
servizi di ristorazione all'aperto;
piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. |
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonchè soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) |
Accesso servizi turistico-commerciali |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221;
Art.1 comma 4 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 |
Dal 31 dic 2021 |
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto |
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonchè soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass)
capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata
Obbligo di mascherina FFP2; non consentito il consumo di cibi e bevande |
Spettacoli aperti al pubblico |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art.1 comma 6 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 |
Dal 31 dic 2021 |
No quarantena precauzionale |
Non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
Obbligo di indossare maschera FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Disposizioni valide anche per persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale dal 31 dicembre 2021 |
Quarantena |
Per tutte le zone |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) |
Art. 2 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 |