Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229: Le nuove misure di contenimento

10/01/2022

Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229, in vigore dal 31 dicembre, apporta ulteriori modifiche alle misure urgenti di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 a complemento di quanto disposto solo qualche giorno fa con DL 24 dicembre 2021, n. 221 che aveva sancito il differimento dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022.
Abbiamo pertanto aggiornato nel sinottico allegato i principali adempimenti previsti e le novità introdotte, riportati in carattere rosso.
Da quando Adempimento Per chi Per fare cosa Dove Fino a quando Riferimento/Note
Dal 1 febbraio 2022 Durata certificazione vaccinale (Super Green Pass) Per tutti coloro che si sono sottoposti a ciclo vaccinale completo e somministrazione della dose di richiamo Attività varie Per tutte le zone 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 6 mesi a far data dalla medesima somministrazione
Art. 3 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 25 dicembre 2021 Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie Per tutti anche all’aperto. Per attività varie all’aperto.

Richiesta mascherina FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso o all’aperto e contestuale divieto di consumare cibi o bevande in luoghi diversi dai servizi di ristorazione
Per tutte le zone

Sale teatrali, sale da concerto, , sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo o altri locali assimilati, eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto

Accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto
Fino al 31 gennaio 2022 per attività all’aperto.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) per le specifiche attività richiamate
Art. 4 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 25 dicembre 2021 Consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) Accesso a locali con servizi di ristorazione Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 5 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 25 dicembre 2021 Eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo, discoteche e locali assimilati Vietate feste comunque denominate, eventi a queste assimilate e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Sospese medesime attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Feste, balli, concerti Per tutte le zone Fino al 31 gennaio 2022 Art. 6 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 30 dicembre 2021 Accesso di visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice Accesso consentito a soggetti muniti di certificazione verde Covid 19 rilasciata a seguito di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;

soggetti in possesso di certificazione rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48h ore precedenti l’accesso.
Accesso a strutture socio-sanitarie/assistenziali e assimilate Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 7 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 10 gennaio 2022 Accesso a musei, istituti e luoghi della cultura, mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive;
centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

alberghi e altre strutture recettive, servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

sagre e fiere, convegni e congressi;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) Accesso a musei, piscine, palestre, centri termali, parchi tematici;

alberghi e altre strutture recettive, servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

sagre e fiere, convegni e congressi;

feste
Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Art.1 commi 1, 3 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229
Dal 10 gennaio 2022 Corsi di formazione privati se svolti in presenza Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) Accesso a corsi privati in presenza Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 10 gennaio 2022 Trasporti pubblici Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonchè soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) Accesso a trasporti pubblici Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art.1 comma 2 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229
Dal 10 gennaio 2022 Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
servizi di ristorazione all'aperto;
piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonchè soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass) Accesso servizi turistico-commerciali Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Art.1 comma 4 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229
Dal 31 dic 2021 Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonchè soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Super Green Pass)

capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata

Obbligo di mascherina FFP2; non consentito il consumo di cibi e bevande
Spettacoli aperti al pubblico Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art.1 comma 6 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229
Dal 31 dic 2021 No quarantena precauzionale Non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Obbligo di indossare maschera FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Disposizioni valide anche per persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale dal 31 dicembre 2021
Quarantena Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 2 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229
 
Area Legale
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