Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, proroga degli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali

14/04/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, il Governo ha disposto una proroga dei termini previsti per l’obbligo assicurativo contro i danni da eventi catastrofali e calamità naturali, inizialmente fissato al 31 marzo 2025 dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 101, legge n. 213/2023).

Il provvedimento, adottato in considerazione delle difficoltà operative legate all'elevato numero di imprese coinvolte, in larga parte micro e piccole imprese, differenzia la decorrenza dell’obbligo in base alla dimensione aziendale, come definita dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775.

Resta invece invariata la scadenza per le grandi imprese, per le quali l’obbligo decorre dal 31 marzo 2025.

Il decreto ha anche effetto sulla decorrenza delle sanzioni previste dal comma 102 della stessa legge di bilancio, collegandole alle nuove scadenze di obbligo assicurativo.

Nella tabella che segue si fornisce un quadro sintetico degli adempimenti previsti, suddivisi per tipologia di impresa, con indicazione della relativa decorrenza e del riferimento normativo.

Tabella riepilogativa

Adempimento

Tipologia di impresa Riferimento legislativo Procedura Decorrenza
Obbligo di stipulare polizze assicurative contro danni da eventi catastrofali (su beni art. 2424) Grandi imprese Art. 1, comma 101, legge 30 dicembre 2023, n. 213 + art. 1, comma 3, D.L. 31 marzo 2025, n. 39 Obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025; la sanzione (comma 102) si applica dopo 90 giorni dalla scadenza 31 marzo 2025 (termine confermato)
Obbligo di stipulare polizze assicurative contro danni da eventi catastrofali Imprese di medie dimensioni Art. 1, comma 101, legge n. 213/2023 + art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 39/2025 Termine prorogato per la stipula della polizza 1° ottobre 2025
Obbligo di stipulare polizze assicurative contro danni da eventi catastrofali Piccole imprese e microimprese Art. 1, comma 101, legge n. 213/2023 + art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 39/2025 Termine prorogato per la stipula della polizza 31 dicembre 2025
Applicazione sanzioni per mancata stipula (comma 102 della legge n. 213/2023) Grandi imprese Art. 1, comma 102, legge n. 213/2023 + art. 1, comma 3, D.L. 39/2025 Decorrenza della sanzione: 90 giorni dopo il termine di obbligo 29 giugno 2025 (90 gg da 31 marzo)
Applicazione sanzioni per mancata stipula (comma 102 della legge n. 213/2023) Imprese medie, piccole e microimprese Art. 1, comma 102, legge n. 213/2023 + art. 1, comma 2, D.L. 39/2025 Decorrenza della sanzione: coincide con la nuova decorrenza dell’obbligo (1° ottobre o 31 dicembre, a seconda della dimensione) 1° ottobre 2025 / 31 dicembre 2025
 

Note di chiarimento

  • Il riferimento alla dimensione d’impresa è dato dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775, che aggiorna la classificazione di micro, piccole, medie e grandi imprese.
  • L’art. 2424 del codice civile si riferisce ai beni iscritti nello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, come terreni, fabbricati, impianti, attrezzature ecc.).
  • La disciplina attuativa tecnica è contenuta nel DM MEF 30 gennaio 2025, n. 18, che stabilisce le modalità operative per la stipula e l’adeguamento delle polizze.
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