Il DL 7 gennaio 2022 n. 1 (GU 7 gennaio 2022, SG n. 4), in vigore dall’8 gennaio 2022, apporta integrazioni alla Legge 28 maggio 2021 n. 76 disponendo con il nuovo art. 4-quater l’
estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2 a
cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, con eccezione per i dispensati in ragione dello stato di salute e per particolari condizioni cliniche documentate. E’
previsto inoltre il differimento della vaccinazione per comprovati motivi di salute o per acquisita immunizzazione a seguito di contagio, situazioni che dovranno comunque essere certificate da notifica del medico.
Tale obbligo viene confermato
fino al 15 giugno 2022.
Con decorrenza dal 15 febbraio i lavoratori degli ambiti scolastico e universitario senza limiti di età (art. 9 -ter DL 52/2021 convertito con L 17 giugno 2021), i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni
del settore pubblico (art. 9-quinquies), compresi i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa o di formazione, anche in qualita' di discenti, anche sulla base di contratti esterni, i lavoratori
che operano negli uffici giudiziari (art. 9-sexies)
e nel settore privato (art. 9-septies), compresi docenti e discenti anche sulla base di contratti esterni,
saranno tenuti ad esibire al DdL una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o guarigione (“Green Pass rafforzato”).
E’ fatto obbligo da parte dei responsabili dei rispettivi ambiti lavorativi di effettuare controlli circa il rispetto delle prescrizioni in richiamo, anche a mezzo di propri delegati.
I lavoratori soggetti, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso delle certificazioni richieste o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Non si prevedono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione o altro compenso.
E’ vietato l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di coloro che sono privi di Green Pass rafforzato. Mantenuto il previgente apparato sanzionatorio nel caso di violazioni.
Per i soggetti esentati da vaccinazione e per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro provvede ad assegnare mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro nei seguenti casi:
- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19
L’importo per gli inadempienti verrà richiesto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria
Il DL 52/2021 si completa con il nuovo art. 9 bis 1 che
con decorrenze differite e fino al 31 marzo 2022 dispone l’impiego del “Green Pass base” per l’accesso a:
- servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022)
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio 2022)
fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Modificato anche l’art. 9 - septies del DL 52/2021 che ora all’art. 7 dispone che nelle imprese private,
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il DdL può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi,
rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Complesso il
sistema di controllo e di gestione dei casi di positività nel settore scolastico.