Decreto Legge 7 maggio 2024, n.60: Misure di riforma delle politiche di coesione

13/05/2024

Nuovo ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del nostro Governo per accelerare l’attuazione degli interventi finanziati dalla UE. In questo caso il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, noto come "Decreto Coesione", introduce misure urgenti per rafforzare l'efficienza della politica di coesione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Questo decreto mira ad accelerare l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), con un approccio orientato al risultato. Entra in vigore l’8 maggio e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Le disposizioni coprono vari settori strategici, tra cui la semplificazione amministrativa e contabile, lo sviluppo e la coesione territoriale, il lavoro, l'istruzione, l'università e la ricerca, gli investimenti, la cultura e la sicurezza.
 
Inoltre, il decreto stabilisce che i Ministeri, le regioni e le province autonome, responsabili dei programmi della politica di coesione europea, identifichino un elenco di interventi prioritari all'interno degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati.
 
Nello specifico i settori strategici attenzionati dal decreto sono quelli delle risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese anche per le transizioni digitale e verde, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
 
Si ricorda che condizioni abilitanti di finanziamento sono la dotazione di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione.
 
Per dare garanzia di correttezza dei progetti e degli interventi prioritari individuati e conseguente assegnazione delle risorse disponibili è prevista una cabina di regia con poteri di impulso e coordinamento, sede di confronto tra Stato, Regioni e province autonome, che vagli procedure, beneficiari, assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti, rispetto dei cronoprogrammi e completamento degli interventi.
 
L'articolo 5 stabilisce procedure per il monitoraggio rafforzato dei progetti prioritari. Le amministrazioni responsabili trasmettono rapporti semestrali sul progresso dei progetti entro specifici periodi all'anno. Questi rapporti consentono di verificare le tempistiche e di applicare premi in caso di conformità. Se ci sono ritardi, le amministrazioni devono comunicare le ragioni e le azioni correttive pianificate. Il Dipartimento per le politiche di coesione coordina il monitoraggio tra programmi nazionali e regionali per evitare sovrapposizioni. L'attuazione di queste disposizioni non comporta nuovi costi per la finanza pubblica.
 
L'articolo 6 delinea le misure per potenziare la capacità amministrativa per la realizzazione dei progetti prioritari. Si stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuova azioni specifiche per il rafforzamento della capacità amministrativa delle entità coinvolte nei progetti di coesione. Queste azioni possono essere finanziate utilizzando risorse destinate ai programmi precedenti, nel rispetto delle regole vigenti. Si autorizza anche l'utilizzo delle risorse di programmi precedenti per digitalizzare i processi di coesione. Gli enti beneficiari possono accelerare la selezione del personale senza seguire i normali processi di assunzione, purché rispettino i fabbisogni identificati. Inoltre, si stabilisce che i contratti di lavoro derivanti da queste disposizioni non possono superare il 31 dicembre 2026. Per accelerare la realizzazione dei progetti, il Dipartimento stipula convenzioni con una società per fornire supporto amministrativo alle regioni meno sviluppate. Le risorse per queste attività provengono da un programma nazionale di assistenza tecnica. La società incaricata può utilizzare risorse interne o esterne, inclusa la consulenza esterna, nel rispetto delle leggi vigenti.
 
L'articolo 7 mira a promuovere il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione europea incentivando una programmazione e attuazione più efficiente dei progetti prioritari. Le regioni possono utilizzare economie di risorse non spese per finanziare ulteriori interventi, previa verifica e approvazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Se le amministrazioni ritardano o non adempiono ai loro compiti, possono essere dati brevi termini per agire, e in caso di persistente inerzia, il governo può intervenire sostitutivamente. Se ci sono disaccordi che impediscono la realizzazione dei progetti, la Cabina di regia può chiedere l'attivazione di procedure per superare tali disaccordi.
 
L'articolo 8 è inteso a implementare gli obiettivi della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta (JTF). La Cabina di regia definisce gli orientamenti nazionali per sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche nei settori digitali, puliti, biotecnologici e per affrontare carenze di competenze. I programmi di coesione possono essere riprogrammati per sostenere investimenti produttivi e di ricerca in queste aree entro specifiche scadenze. Si destina una somma di 300 milioni di euro per programmi di investimento realizzati dalle imprese che corrispondono agli obiettivi di STEP, con modalità operative definite da un decreto ministeriale. Il Programma nazionale del Fondo per una transizione giusta contribuisce alla transizione verso tecnologie pulite e investimenti per ridurre le emissioni e riqualificare i lavoratori, in linea con gli obiettivi di STEP. Le risorse di cofinanziamento nazionale possono essere mantenute nei programmi di coesione o utilizzate per gli stessi obiettivi. I progetti cofinanziati sono soggetti a monitoraggio. Le risorse derivanti dalla revisione del PNRR possono anche sostenere le priorità identificate per gli obiettivi di STEP.
 
Gli articoli 9, 10 e 11 presentano disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, ai controlli e alla distribuzione delle risorse per lo sviluppo e la coesione territoriale.
Prevista l'aggiunta di cinque unità al Nucleo per le politiche di coesione per attività di controllo, l'anticipazione dell'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione alle regioni che non hanno ancora sottoscritto gli Accordi per la coesione. Si definiscono criteri e modalità per l'utilizzo di tali risorse, si introduce il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato a finanziare progetti infrastrutturali nelle regioni del Sud Italia. Viene stabilito il finanziamento per interventi in vari settori, con particolare attenzione alle infrastrutture essenziali.
 
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto contengono disposizioni su vari temi:
 
L'articolo 12 riguarda i contratti istituzionali di sviluppo, stabilendo una ricognizione sullo stato di attuazione entro luglio 2024 e trasferendo le funzioni di responsabile unico del contratto al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Inoltre, prevede una revisione della governance dei contratti.
L'articolo 13 tratta delle zone logistiche semplificate, concedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Specifica anche il limite di spesa e le modalità di accesso al beneficio.
L'articolo 14 riguarda gli interventi nel territorio del Mezzogiorno affidati a Commissari straordinari di governo, con l'individuazione degli interventi finanziabili e la copertura degli oneri derivanti.
L'articolo 15 disciplina gli investimenti per sostenere piccole e microimprese nelle aree interne, le risorse assegnate ai comuni, e le operazioni di finanziamento nel settore idrico e aeroportuale della regione Calabria, con relative compensazioni finanziarie.
 
Previste misure di sostegno all’occupazione. Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del testo legislativo in esame riguardano diverse disposizioni relative alla promozione dell'autoimpiego, all'incentivazione dell'occupazione giovanile e femminile, nonché alla gestione finanziaria delle relative misure.

Soggetti gestori:

  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale di società come Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito per gestire le misure di promozione dell'autoimpiego.
  • Invitalia s.p.a. è responsabile del tutoraggio, selezione delle domande e concessione degli incentivi.
  • Le regioni erogano servizi di supporto ai destinatari tramite i centri per l'impiego.
  • Possono cofinanziare le misure regionali.
  • È previsto un sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Disposizioni finanziarie:

  • Si prevede un totale di 800 milioni di euro per le misure di autoimpiego.
  • Le risorse provengono dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e dal programma GOL del PNRR.

Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici:

  • Si incentivano le attività imprenditoriali nei settori tecnologici e di transizione ecologica e digitale.
  • Si concedono esenzioni contributive per i datori di lavoro che assumono giovani fino a 35 anni.
  • Sono previsti contributi per le imprese e criteri di qualificazione.

Bonus Giovani:

  • Si prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani.
  • L'esonero è anche previsto per le imprese che operano nel Mezzogiorno.
  • Sono definite modalità operative per l'accesso ai benefici.

Bonus Donne:

  • Si prevede un esonero contributivo per le imprese che assumono donne svantaggiate.
  • Il beneficio si applica anche nel Mezzogiorno.
  • Sono definite le modalità operative e i criteri di ammissibilità.
L’art. 28 fa un importante richiamo a Disposizioni in materia di contrasto del lavoro sommerso e in particolare al decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge il 29 aprile 2024, che stabilisce nuove disposizioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso nel settore edile.
Nei casi di appalti pubblici e privati per lavori edili, prima di effettuare il saldo finale, il responsabile del progetto o il direttore dei lavori (o il committente in assenza di quest'ultimo) devono verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, seguendo le modalità definite da un decreto ministeriale.
Nel caso degli appalti pubblici, il mancato rispetto di questa verifica comporta conseguenze sulla valutazione della performance della stazione appaltante e viene comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Per gli appalti privati di valore uguale o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale è subordinato all'attestazione di congruità da parte del direttore dei lavori o del committente, e il mancato rispetto di questa condizione comporta sanzioni amministrative per il direttore dei lavori o il committente.
 
L'articolo 33 contiene Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali e introduce disposizioni volte a favorire lo sviluppo economico e la competitività territoriale nelle regioni del Sud Italia, in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale "Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027". Vengono individuati criteri per la selezione degli investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con focus su produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo della rete energetica e stoccaggio intelligente. Si prevede un finanziamento complessivo di 1.026 milioni di euro, utilizzando risorse del PN RIC 2021-2027. Il CIPESS può assegnare risorse aggiuntive dal Fondo FSC per migliorare infrastrutture e servizi nei territori interessati. Per accelerare gli interventi, possono essere sottoscritti contratti istituzionali di sviluppo e l'INVITALIA S.p.a. può essere incaricata dell'attuazione degli interventi.
Area Legale

Decreto Legge 7 maggio 2024 n. 60_Politiche di coesione
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