Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 Nuove responsabilità ambientali per le imprese – Più reati, più sanzioni, più controlli
08/09/2025
1. Ambito di intervento del decreto
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", si inserisce nel quadro delle misure emergenziali adottate dal Governo per:
- Rafforzare il sistema repressivo e preventivo nei confronti delle condotte illecite in materia ambientale, con particolare attenzione al ciclo dei rifiuti;
- Dare attuazione alla sentenza CEDU del 30 gennaio 2025 in materia ambientale; tale sentenza ha accertato la responsabilità dello Stato italiano per la violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto non aveva adottato misure efficaci a tutela della vita e della salute dei cittadini esposti a inquinamento ambientale grave e persistente, con particolare riferimento all’area della Terra dei Fuochi. Il decreto-legge interviene pertanto su tre livelli: rafforzamento delle sanzioni penali e degli strumenti cautelari, estensione delle misure di prevenzione anche in ambito ambientale e potenziamento delle bonifiche e dei presidi operativi di tutela ambientale, al fine di colmare i deficit strutturali e normativi rilevati dalla Corte europea.
- Potenziare gli strumenti operativi per la bonifica della cosiddetta "Terra dei Fuochi";
- Prorogare misure di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, con particolare riferimento alla Regione Marche.
2. Novità normative e modifiche introdotte
2.1. Modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)
- Art. 212, comma 19-ter: l’impresa di autotrasporto che, pur tenuta, non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione del Titolo VI, Parte IV, è soggetta a sospensione dall’Albo degli autotrasportatori (15 giorni – 2 mesi). In caso di reiterazione/recidiva è prevista la cancellazione con divieto di reiscrizione per 2 anni.
- Art. 255: inasprite le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. È introdotta la sospensione della patente per chi abbandona rifiuti con veicolo. Si amplia l’uso della videosorveglianza.
- Art. 255-bis (rifiuti non pericolosi): delitto punito con reclusione da 6 mesi a 5 anni; per titolari/responsabili di enti: 9 mesi – 5 anni e 6 mesi. Aggravanti se vi è pericolo per persone o ambiente o se commesso in siti contaminati.
- Art. 255-ter (rifiuti pericolosi): delitto punito con reclusione da 1 a 5 anni; aggravato (pericolo concreto per salute/ambiente o in siti contaminati) da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; per titolari/responsabili da 1 a 5 anni e 6 mesi, che diventano 2 – 6 anni e 6 mesi in caso di aggravanti.
- Art. 256: riformulazione delle pene per gestione illecita dei rifiuti, previsione di aggravanti ambientali e confisca obbligatoria di mezzi e aree.
- Art. 256-bis: disciplinata la combustione illecita di rifiuti, estesa anche ai rifiuti non pericolosi. Pena: 1 – 5 anni (non pericolosi); 3 – 6 anni (pericolosi). Aggravanti specifiche per pericolo a salute o ambiente (aumento fino a un terzo). Ulteriori aggravanti per condotta organizzata.
- Art. 258: aumento delle sanzioni amministrative; introdotte misure accessorie come sospensione dall’Albo nazionale gestori ambientali (2–6 mesi per rifiuti non pericolosi, 4–12 mesi per pericolosi) e sospensione patente (1–4 mesi per non pericolosi, 2–8 mesi per pericolosi). Nuovo comma 4-bis: confisca obbligatoria del mezzo.
- Art. 259: riformulata la fattispecie di spedizione illegale di rifiuti: reclusione da 1 a 5 anni, aumentata se pericolosi.
- Art. 259-bis: aggravante se la spedizione illegale è commessa nell’ambito di attività d’impresa o comunque organizzata.
- Art. 259-ter: forma colposa della spedizione illegale, con pene ridotte.
2.2. Modifiche al Codice Penale
- Art. 131-bis: esclusa l’applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai nuovi delitti ambientali.
- Artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies: rafforzate le aggravanti ambientali, coordinate con le nuove disposizioni del TUA.
2.3. Modifiche al Codice di Procedura Penale
- Estesa l’applicazione dell’arresto in flagranza differita ex art. 382-bis c.p.p. ai delitti ambientali più gravi (artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies c.p. e artt. 255-bis, 255-ter, 256 commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 256-bis, 259 TUA). La flagranza può essere desunta da documentazione video/telematica entro 48 ore dal fatto.
2.4. Misure di prevenzione (Codice antimafia e L. 146/2006)
- Estensione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ai nuovi delitti ambientali, equiparati ai reati di criminalità organizzata ai fini dell’applicazione delle misure.
2.5. Modifiche al D.Lgs. 231/2001
- Rafforzata la responsabilità degli enti ex art. 25-undecies: aumento delle quote pecuniarie (es. lett. b) da 600 a 900; nuova lett. e) per 452-sexies fino a 900/1200 quote; introdotte lett. e-bis) 452-septies, e-ter) 452-terdecies, e-quater) 452-quaterdecies). Rafforzamento delle sanzioni interdittive (commi 1-bis e 7). Inclusi tra i reati presupposto i nuovi delitti ambientali del TUA (255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 259).
2.6. Modifiche al Codice della Strada
- Previste sanzioni per abbandono di rifiuti da veicoli, rilevabili anche mediante sistemi di videosorveglianza.
3. Disposizioni finanziarie e operative
- Art. 8: esteso l’utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo (AGEA) alle attività di repressione dei reati ambientali, rendendola disponibile alle autorità di pubblica sicurezza e alla polizia giudiziaria.
- Art. 9: autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2025 a favore del Commissario unico di cui all’art. 10, c. 5, D.L. 25/2025, conv. L. 69/2025, per interventi nella Terra dei Fuochi, incluse rimozioni superficiali. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli artt. 192, c. 3, e 244, cc. 2-4, TUA, inclusa la rivalsa.
- Art. 10: modificato l’art. 22-ter, c. 1, ultimo periodo, D.L. 4/2022 (conv. L. 25/2022): la prosecuzione del CAS è subordinata all’avvenuta presentazione della domanda di contributo, anche oltre i termini.
- Art. 11: prorogato lo stato di emergenza nella Regione Marche fino al 31 dicembre 2025.
4. Impatti operativi
- Imprese: incremento della responsabilità penale e amministrativa; necessità di aggiornamento dei modelli 231 e rafforzamento dei sistemi di compliance ambientale.
- Pubbliche amministrazioni: maggiori poteri sanzionatori e di indagine; attribuzione di poteri sostitutivi al Commissario unico; rafforzamento degli strumenti di prevenzione.
- Cittadini: aumento della tutela della salute e dell’ambiente, ma anche maggiore esposizione a sanzioni in caso di condotte illecite.
- Sistema giustizia: integrazione delle nuove fattispecie nel sistema penale e processuale, rafforzamento delle possibilità di intervento repressivo.
Il decreto-legge n. 116/2025 rappresenta un intervento normativo di ampia portata, volto a rafforzare il contrasto ai reati ambientali e a sanare le criticità strutturali evidenziate sia in ambito nazionale sia europeo. Le modifiche introdotte producono effetti diretti su molteplici ambiti dell’ordinamento – penale, processuale, amministrativo e ambientale – e impongono a imprese, pubbliche amministrazioni e operatori del diritto un attento aggiornamento degli strumenti di prevenzione, gestione e controllo, in particolare con riguardo ai modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 e agli obblighi ambientali operativi.