Decreto Legislativo 19 giugno 2025 n 102: Acque destinate al consumo umano

01/09/2025

1. Oggetto del Decreto Legislativo

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, contiene disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, con il quale è stata attuata la Direttiva (UE) 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il nuovo decreto intende perfezionare e rendere più coerente il sistema normativo nazionale rispetto agli standard europei, introducendo aggiustamenti tecnici, definitori, procedurali e sanzionatori.

2. Novità introdotte rispetto alla normativa previgente

Rispetto al D.Lgs. 18/2023, il nuovo decreto:
 
  • Aggiorna e amplia le definizioni normative, introducendo nuove categorie concettuali rilevanti ai fini dell’applicazione del decreto. In particolare, viene definito il concetto di "lotto" per garantire la tracciabilità delle produzioni, quello di "apparecchiatura di trattamento dell’acqua" per comprendere anche i dispositivi domestici o pubblici che effettuano l’affinamento dell’acqua potabile (come le case dell’acqua), il termine "prodotto" quale oggetto composto da materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano, e infine l’"approvvigionamento idrico primario" inteso come l’insieme delle infrastrutture a monte dei settori di utilizzo. Tali definizioni, precisate agli artt. 2 e 3 del decreto, sono fondamentali per individuare con esattezza ambiti di responsabilità, punti di controllo e soglie di conformità.
  • Specifica con chiarezza i punti di conformità per le acque trattate tramite case dell'acqua e apparecchiature domestiche, identificando tali punti nel luogo di consegna dell'acqua al dispositivo e nel punto di erogazione all'utente. Questa doppia verifica garantisce che l'acqua rispetti i requisiti di sicurezza sia all'ingresso sia in uscita dal sistema di affinamento. Tale previsione assicura che eventuali modifiche organolettiche apportate dall'apparecchiatura (es. variazioni di sapore o odore) non compromettano la conformità igienico-sanitaria del prodotto erogato, tutelando il consumatore finale e chiarendo le responsabilità dei gestori idro-potabili e dei gestori della distribuzione interna (GIDI).
  • Rafforza i criteri di conformità per materiali, prodotti e ReMaF (reagenti chimici e materiali filtranti), imponendo che ogni componente a contatto con le acque destinate al consumo umano non alteri le proprietà organolettiche dell'acqua, non favorisca lo sviluppo microbico, e non rilasci contaminanti oltre i limiti normativi. La valutazione di conformità è effettuata secondo specifiche procedure armonizzate europee, con l'obbligo per produttori e importatori di utilizzare sostanze e materiali presenti negli elenchi positivi dell'Unione europea. Il decreto disciplina inoltre la tracciabilità dei lotti, le responsabilità dei soggetti coinvolti e le misure transitorie fino al 2036 per la piena applicazione del nuovo sistema di autorizzazione e controllo.
  • Istituisce il "Sistema nazionale di valutazione della conformità", composto dal Ministero della Salute (che esercita funzioni di indirizzo sanitario e autorizzazione), dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in qualità di autorità di notifica), da ACCREDIA (ente nazionale di accreditamento) e dagli organismi notificati che effettuano le verifiche di conformità. Tale sistema garantisce che i materiali e i prodotti destinati a entrare in contatto con l’acqua potabile siano valutati secondo i criteri armonizzati a livello europeo, e siano immessi sul mercato solo se rispondenti a precisi requisiti tecnico-sanitari, mediante rilascio di dichiarazioni UE di conformità e apposita marcatura indelebile.
  • Introduce obblighi di etichettatura, registrazione e tracciabilità nella piattaforma AnTeA (Anagrafe Tecnica dei Materiali a Contatto con l’Acqua), sistema nazionale informatizzato che consente di raccogliere, validare e rendere consultabili le informazioni relative ai materiali, prodotti e ReMaF impiegati negli impianti idrici. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a registrare nella piattaforma ogni prodotto immesso sul mercato, corredato dalla documentazione tecnico-sanitaria, dall’etichettatura prevista e dai riferimenti al lotto di produzione. Ciò consente un efficace sistema di sorveglianza e richiamo, rafforzando la trasparenza verso le autorità sanitarie e i consumatori.
  • Definisce regimi transitori con date certe per l'adeguamento.

3. Soggetti interessati

Direttamente coinvolti:
 
  • Gestori idro-potabili;
  • Gestori del servizio idrico integrato (EGATO);
  • Operatori economici che producono o commercializzano ReMaF e prodotti a contatto con l’acqua;
  • Ministero della Salute, ACCREDIA, CeNSiA, ISPRA, Regioni e ASL. 
Indirettamente interessati:
 
  • Consumatori;
  • Utenti industriali e produttori alimentari;
  • Importatori e distributori di apparecchiature e materiali per il trattamento delle acque.

4. Previsioni operative

Dal punto di vista operativo il decreto:
 
  • Prevede una serie di modifiche puntuali agli articoli da 2 a 26 del D.Lgs. 18/2023, con l’obiettivo di armonizzare le disposizioni nazionali agli orientamenti più recenti dell’Unione europea in materia di acque potabili. Tali modifiche riguardano, tra l’altro, l’estensione delle definizioni giuridiche, la riformulazione dei punti di conformità, l’adozione di nuove soglie di parametro (come per i PFAS), l’introduzione di obblighi informativi per i gestori e il rafforzamento delle misure di controllo sanitario e di tracciabilità. Sono inoltre ridefinite le modalità di autorizzazione e immissione sul mercato dei ReMaF, con nuovi standard tecnici e procedurali che coinvolgono anche i materiali a contatto con l’acqua e gli apparecchi di trattamento domestico e pubblico.
  • Stabilisce obblighi di trasmissione dati nel sistema AnTeA, imponendo a produttori, importatori e distributori di registrare e aggiornare le informazioni relative ai materiali, prodotti e ReMaF (reagenti e materiali filtranti) impiegati negli impianti idrici. I dati da trasmettere comprendono identificativi di prodotto, composizione chimica, dichiarazioni di conformità, risultati dei test di laboratorio, lotti di produzione e documentazione tecnica. Questo flusso informativo è finalizzato a garantire la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento, facilitare i controlli da parte delle autorità competenti e consentire eventuali interventi rapidi di richiamo o sostituzione in caso di non conformità.
  • Impone l’effettuazione di test specifici di laboratorio, la certificazione di conformità da parte di organismi notificati accreditati e la marcatura CE obbligatoria per tutti i materiali e i prodotti destinati a entrare in contatto con l’acqua potabile. Questi adempimenti devono essere eseguiti secondo le procedure stabilite dai regolamenti UE n. 2024/1359 e 2024/1360 e dalle decisioni di esecuzione della Commissione adottate nel 2024, che definiscono requisiti armonizzati a livello europeo in materia di sicurezza dei materiali. La marcatura CE attesta che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e qualità previsti e consente la libera circolazione sul mercato europeo, previo rilascio di una dichiarazione UE di conformità da parte del fabbricante.
  • Richiede l’adeguamento dei prodotti secondo le "liste positive" europee, ovvero gli elenchi ufficiali predisposti dalla Commissione europea che identificano le sostanze e i materiali autorizzati a entrare in contatto con l’acqua potabile. Tali liste costituiscono il riferimento vincolante per la valutazione della conformità dei materiali e prodotti: solo le sostanze incluse possono essere utilizzate nella fabbricazione o nel trattamento delle componenti destinate all’acqua. L’aggiornamento periodico delle liste garantisce l’allineamento alle più recenti evidenze scientifiche e tossicologiche, assicurando la tutela della salute pubblica e l’armonizzazione normativa tra gli Stati membri dell’Unione europea.
  • Istituisce un regime autorizzatorio per i ReMaF (Reagenti e Materiali Filtranti), che prevede l'obbligo di autorizzazione preventiva per l'immissione sul mercato e per l'utilizzo di tali prodotti negli impianti idrici destinati al consumo umano. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della documentazione tecnico-sanitaria da parte del CeNSiA (Centro Nazionale Sostanze e Acque), il quale valuta la sicurezza d’uso, la compatibilità con i parametri di qualità dell’acqua e l’assenza di effetti negativi sulla salute pubblica. Le verifiche includono analisi della composizione, studi di cessione di contaminanti, dati tossicologici e prestazioni dichiarate. Solo i ReMaF autorizzati e conformi potranno essere registrati nella piattaforma AnTeA e impiegati a regime a partire dal 2036.
  • Definisce obblighi documentali e responsabilità condivise lungo la catena di approvvigionamento.

5. Contenuto degli allegati

Gli allegati tecnici del D.Lgs. 102/2025 costituiscono parte integrante del corpus normativo, definendo parametri, requisiti, criteri e procedure operative essenziali per l’attuazione del decreto. In particolare:
 
  • Allegato I: stabilisce i parametri di qualità per le acque destinate al consumo umano. Include valori limite per sostanze prioritarie (quali nitrati, piombo, rame), ma soprattutto introduce nuovi parametri per i contaminanti emergenti, come i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e le microplastiche. Viene inoltre definito un valore guida per l’acido trifluoroacetico (TFA), con obbligo di monitoraggio progressivo e misure correttive in caso di superamento.
  • Allegato II: illustra la metodologia per il monitoraggio dei parametri, indicando la frequenza dei controlli, il numero minimo di campioni da prelevare e le caratteristiche delle analisi di laboratorio. Specifica anche gli standard tecnici per gli strumenti e i laboratori di prova.
  • Allegato III: definisce i metodi analitici standardizzati da utilizzare per la misurazione dei parametri di qualità dell'acqua. L'obiettivo è garantire l’uniformità dei risultati su tutto il territorio nazionale. Sono elencate le tecniche di analisi ammesse, i limiti di quantificazione, le prestazioni minime dei metodi e i criteri di validazione.
  • Allegato IV: stabilisce le regole per la presentazione dei risultati analitici e dei dati di monitoraggio da parte dei gestori e dei laboratori incaricati. Include formati standard di report, modalità di trasmissione dei dati alle autorità competenti e codifiche unificate per facilitare l’analisi centralizzata delle informazioni.
  • Allegato V: individua gli obblighi informativi nei confronti dei consumatori e dell’autorità sanitaria, definendo i contenuti minimi delle comunicazioni, le modalità di pubblicazione (es. siti web, bollette, sportelli), i tempi di aggiornamento e i casi di informazione urgente (es. non conformità gravi o pericoli per la salute).
  • Allegato VI: disciplina i requisiti minimi per l’approvazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), comprensivi di analisi dei rischi lungo l’intera filiera idrica, misure di mitigazione, sistemi di controllo e strategie di comunicazione del rischio. Prevede inoltre una check-list strutturata da utilizzare in sede di valutazione da parte delle autorità competenti.
  • Allegato VII: elenca le sostanze ammesse nei materiali a contatto con l’acqua, secondo le cosiddette liste positive, e specifica le soglie di cessione accettabili. Serve da riferimento per la verifica della conformità ai sensi dell’art. 10 del decreto.
  • Allegato VIII: fissa i criteri per la valutazione delle apparecchiature di trattamento dell’acqua ad uso domestico e pubblico, comprese le case dell’acqua, con indicazione dei test funzionali da eseguire, degli standard igienico-sanitari da rispettare e dei requisiti di informazione per gli utenti finali.
  • Allegato IX: definisce i requisiti tecnici per i ReMaF (Reagenti e Materiali Filtranti), comprendendo: criteri di valutazione tecnico-sanitaria, specifiche per l’etichettatura e la documentazione da fornire, obblighi di registrazione nella piattaforma AnTeA, modalità di conservazione, istruzioni d’uso e meccanismi di vigilanza. L’allegato specifica anche le modalità per la richiesta di autorizzazione al CeNSiA e i contenuti minimi dei dossier tecnici.
Tali allegati costituiscono lo strumento applicativo attraverso cui gli operatori e le autorità possono rendere concretamente esigibili gli obblighi normativi previsti dal decreto.

6. Decorrenza degli obblighi

I principali obblighi decorrono secondo le seguenti tempistiche:
 
  • Dal 31 dicembre 2026: obbligo di conformità dei materiali e prodotti ai sensi dell’art. 10;
  • Dal 13 gennaio 2026: obblighi specifici sui PFAS (art. 24);
  • Dal 13 gennaio 2027: obbligo di controllo dell’acido trifluoroacetico (TFA);
  • Dal 12 gennaio 2028: avvio delle procedure autorizzative per i ReMaF;
  • Dal 13 gennaio 2036: immissione sul mercato consentita solo per ReMaF autorizzati.
Il decreto è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 4 luglio 2025.
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