Sebbene il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 non introduca obblighi HSE in senso stretto, le disposizioni in esso contenute producono impatti indiretti ma giuridicamente rilevanti sui sistemi di gestione della salute, sicurezza e ambiente, in particolare per gli enti operanti in settori industriali, manifatturieri, energetici, infrastrutturali e chimici, nonché per le imprese inserite in filiere produttive e commerciali a dimensione internazionale.
In primo luogo, il rafforzamento del sistema sanzionatorio relativo alle misure restrittive dell’Unione europea, adottate ai sensi degli articoli 29 TUE e 215 TFUE, e la penalizzazione delle condotte di violazione ed elusione previste dall’articolo 275-bis c.p., incidono in modo diretto sulla catena di approvvigionamento di beni, materiali, sostanze e tecnologie.
L’impossibilità di intrattenere rapporti economici con determinati Stati, enti o operatori designati può determinare la necessità di ricorrere a fornitori alternativi, con conseguenti riflessi sulla qualificazione dei materiali, sulla conformità delle sostanze impiegate e sulla valutazione dei rischi chimici, fisici e ambientali nei luoghi di lavoro, rilevanti ai fini del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In secondo luogo, il decreto impone un innalzamento degli standard di tracciabilità delle operazioni economiche, tecniche e operative, incluse quelle aventi ad oggetto beni a duplice uso, tecnologie sensibili e servizi di assistenza tecnica, come disciplinati dall’articolo 275-bis, comma 1, lettere d) ed e), c.p., anche in coordinamento con il regolamento (UE) 2021/821. Tali profili possono intersecare direttamente le funzioni HSE qualora l’ente gestisca:
impianti soggetti alla normativa in materia di incidenti rilevanti (c.d. Seveso); sostanze pericolose o regolamentate, anche ai fini ambientali; tecnologie e macchinari con potenziale impatto sulla sicurezza dei lavoratori; attività di manutenzione, assistenza tecnica o trasferimento di know-how verso controparti estere.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda i doveri informativi e di segnalazione introdotti dall’articolo 275-ter c.p., la cui violazione può assumere rilevanza penale e determinare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’articolo 25-octies.2 D.Lgs. 231/01.
In tale contesto, omissioni o carenze informative relative a fondi, risorse o attività connesse a soggetti o territori interessati da misure restrittive UE possono emergere anche in occasione di eventi incidentali, non conformità ambientali o criticità di sicurezza industriale, rendendo necessario un coordinamento strutturato tra funzioni HSE, compliance e legale.
Infine, il rafforzamento dei sistemi di whistleblowing, esteso alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea dall’articolo 7 del D.Lgs. 211/2025, con conseguente modifica dell’ambito applicativo del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha un impatto diretto anche sui presidi HSE. Le segnalazioni interne possono infatti riguardare prassi operative scorrette, condizioni di rischio o non conformità ambientali che, ove connesse a rapporti o operazioni vietate, assumono una duplice rilevanza, sia sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sia sotto il profilo della prevenzione dei reati e della responsabilità 231.
In tale contesto, le funzioni HSE sono chiamate a operare all’interno di un sistema integrato di compliance, nel quale la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente si coordinano con la prevenzione dei rischi penali, amministrativi e reputazionali derivanti dal nuovo quadro normativo europeo.