Decreto Milleproroghe 2026 ed effetti sui temi HSE

23/03/2026

Inquadramento e perimetro dell’analisi

Il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200, come coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, si colloca nel filone dei provvedimenti “milleproroghe”, intervenendo prevalentemente sul differimento di termini e sull’adeguamento di scadenze già previste da discipline settoriali.

La presente nota seleziona e commenta i profili di maggiore interesse in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro e salute, con attenzione agli effetti applicativi per imprese, consulenti HSE e soggetti istituzionali.

Ambiente

Rifiuti e tracciabilità (RENTRI, xFIR, Albo gestori)

Il nucleo più immediatamente “compliance-driven” per le imprese è contenuto nell’art. 13 (materie MASE), con commi che incidono sulla fase di transizione verso la tracciabilità digitale e sui requisiti tecnici per l’iscrizione all’Albo.

(a) xFIR e regime transitorio del FIR cartaceo

L’art. 13, comma 5-bis consente, per un periodo transitorio, che il formulario di identificazione dei rifiuti continui a essere emesso in formato cartaceo in alternativa alle modalità digitali, fino al 15 settembre 2026, con decorrenza collegata al calendario applicativo del regolamento RENTRI (DM MASE 4 aprile 2023, n. 59 richiamato dalla norma). Sul piano operativo, la previsione evita una frattura netta “day one” tra cartaceo e digitale, ma impone di gestire correttamente il doppio binario: istruzioni interne, tracciabilità documentale e coerenza dei flussi informativi.

(b) Requisiti tecnici cat. 5 e geolocalizzazione

L’art. 13, commi 5-quinquies e 5-sexies differisce al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi costituisce requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5.
La disposizione attribuisce inoltre al Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali il compito di definire con deliberazioni i tempi e le modalità che i trasportatori devono osservare per l’installazione.

Sul versante applicativo, il differimento non va letto come “moratoria piena”: l’adempimento resta programmabile (budget, procurement, installazione, policy interne), ma la scansione puntuale dipenderà dalle delibere dell’Albo. Per i trasportatori, il tema va collocato anche nel perimetro dei sistemi di gestione (controlli, audit, evidenze), perché la geolocalizzazione assume rilevanza di filiera nella logica del Registro (art. 188-bis TUA richiamato).

(c) Regime sanzionatorio e prima applicazione trasmissione dati

L’art. 13, comma 5-septies inserisce nell’art. 258 del d.lgs. 152/2006 un nuovo comma 10-bis: in sede di prima applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati informativi al Registro (art. 188-bis TUA), le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

L’impatto è duplice: da un lato si attenua (temporaneamente) la pressione sanzionatoria sulla fase di avvio; dall’altro, la previsione non elimina il dovere di predisporre subito flussi e controlli, perché le criticità di trasmissione – anche se non immediatamente sanzionate nella specifica fattispecie – restano potenzialmente rilevanti in ottica ispettiva e di tracciabilità complessiva.

Implicazione pratica di sistema

Per imprese che producono/gestiscono rifiuti e per trasportatori cat. 5, la triade “doppio binario xFIR–FIR cartaceo / geolocalizzazione / sanzioni differite” suggerisce un piano HSE in due tempi:
 
  1. consolidamento procedurale (governance documentale, formazione interna, responsabilità operative);
  2. adeguamento tecnologico (interfacce gestionali, integrazioni, geolocalizzazione) con obbiettivi coerenti con i nuovi termini.


Acque (riutilizzo reflui e assetto regolatorio)

L’art. 13, comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo.
Per gli operatori della filiera idrica/irrigua e per gli utilizzatori finali, la proroga mantiene un quadro transitorio più lungo, utile a completare autorizzazioni, investimenti e assetti contrattuali.

In parallelo, l’art. 13, comma 1-ter dispone che, dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’art. 99, comma 1, TUA, è abrogato il regolamento di cui al D.M. 12 giugno 2003, n. 185.
La norma è “di coordinamento”: non anticipa di per sé l’abrogazione, ma lega l’uscita dal sistema previgente all’effettiva operatività del nuovo regolamento, evitando vuoti normativi.

Energia e clima (profili ambientali indiretti)

L’art. 13, comma 2 sposta al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell’obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture (art. 27, comma 1, d.lgs. 199/2021). Per gli operatori obbligati, l’effetto è un differimento che incide su pianificazione e contratti di approvvigionamento.

Sempre in art. 13, i commi 5-ter e 5-quater intervengono sulla disciplina dell’inviato speciale per il cambiamento climatico, estendendo il periodo di riferimento fino al 2027 e aggiornando le coperture. Si tratta di una misura di governance pubblica, con impatto indiretto sulle politiche climatiche e sulle interlocuzioni istituzionali.

L’art. 13, comma 5-novies proroga al 31 dicembre 2026 un termine in materia di mitigazione degli aumenti dei costi energetici per imprese energivore (rinvio a disciplina emergenziale pregressa): anche qui l’effetto è prevalentemente economico-regolatorio, ma con riflessi ESG e di sostenibilità operativa.
 
Bonifiche, rigenerazione e assetti commissariali

Due interventi meritano attenzione per la “governance ambientale” di aree complesse:
 
  • SIN Taranto: l’art. 13, commi 3 e 4 proroga la durata dell’assetto commissariale fino al 31 dicembre 2026 e introduce un adempimento di reporting: entro il 31 marzo 2026 il Commissario trasmette a Presidenza del Consiglio e MEF–RGS il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato (con informativa anche al CIPESS).
  • Bagnoli-Coroglio: l’art. 1, comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 il Commissario straordinario per l’area e rafforza la struttura; è previsto un ulteriore presidio di trasparenza/controllo con cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato entro il 31 marzo 2026.

Per gli operatori economici coinvolti (affidatari, subappaltatori, gestori di servizi), queste norme non introducono “obblighi HSE” tipici, ma incidono su tempi e presidio amministrativo dei programmi di bonifica e rigenerazione, con riflessi su cantieri, autorizzazioni e continuità degli interventi.
 
Paesaggio e procedimenti autorizzativi
L’art. 8, comma 5-quinquies modifica il termine entro cui adottare disposizioni modificative e integrative del regolamento sull’autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31), portandolo da 48 a 54 mesi. È un differimento di “cornice” che può rilevare nella pianificazione di interventi soggetti a procedure paesaggistiche, soprattutto nei progetti con forte componente ambientale o infrastrutturale.

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

Lavori subacquei e iperbarici

L’art. 1, comma 16-bis rinvia al 1° gennaio 2027 l’applicazione di specifiche disposizioni della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente:
 
  • all’obbligatorietà dell’iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell’esercizio dei lavori;
  • all’obbligo di immersione in coppia con un OTS per personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica.

Il differimento concede tempo per adeguamenti organizzativi e di qualificazione, ma per datori di lavoro e committenti resta consigliabile anticipare l’allineamento procedurale (qualifiche, contrattualistica, gestione appalti, DPI e piani operativi), perché la filiera dei lavori subacquei è tipicamente ad alto rischio e ad alta esposizione ispettiva.
 
Continuità del servizio di assistenza ai bagnanti

L’art. 9, comma 3-sexies proroga, per l’anno 2026, la sospensione dell’efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell’attività di assistente ai bagnanti, fino alla fine della stagione balneare 2026 come definita dalla normativa richiamata e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.

La previsione risponde a esigenze di continuità del servizio e di reperimento di personale. Sul piano della gestione del rischio, la proroga non dovrebbe tradursi in abbassamento degli standard: la selezione e l’addestramento restano centrali, come pure la verifica delle abilitazioni, dei turni e dell’organizzazione del presidio.
 
Revisione delle macchine agricole

L’art. 15, comma 2-bis fissa una nuova scansione dei termini per la revisione delle macchine agricole (DM MIT 20 maggio 2015), prevedendo:
 
  • immatricolati prima del 31 dicembre 1983: 31 dicembre 2026;
  • immatricolati 1° gennaio 1984–31 dicembre 1996: 31 dicembre 2027;
  • immatricolati 1° gennaio 1997–31 dicembre 2023: 31 dicembre 2028;
  • immatricolati dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Per le imprese agricole e per chi utilizza tali mezzi (anche in appalto o contoterzismo), la proroga va letta come opportunità per pianificare manutenzioni e verifiche, ma senza confondere il differimento della revisione amministrativa con gli obblighi di sicurezza delle attrezzature: la gestione del rischio impone comunque controlli, manutenzioni, informazione/formazione e uso conforme alle istruzioni del costruttore.
 
Prevenzione incendi in immobili e luoghi della cultura

L’art. 8, comma 3 pone un termine di adeguamento al 31 dicembre 2026 per il completamento dell’iter di ottenimento del certificato di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) o per la messa a norma delle criticità e delle prescrizioni impartite, con riferimento agli immobili e ai luoghi della cultura sottoposti a tutela. La norma richiama anche l’adozione del piano di limitazione dei danni.

Pur trattandosi di un perimetro “settoriale”, il contenuto è pienamente coerente con i principi HSE: la scadenza, per gli enti proprietari/gestori, impone un approccio per priorità (gap analysis, progettazione, cantierizzazione, gestione delle prescrizioni) e una documentazione robusta in caso di controlli.

Salute

Formazione continua (ECM)

L’art. 5, comma 9-bis proroga al 31 dicembre 2028 il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua (art. 16-bis, d.lgs. 502/1992) relativo al triennio 2023–2025; al contempo chiarisce che il triennio 2026–2028 e il relativo obbligo decorrono ordinariamente dal 1° gennaio 2026.

In chiave HSE, la proroga interessa in particolare i professionisti sanitari che operano anche in ambito aziendale (si pensi al medico competente, laddove ricompreso nel perimetro ECM), perché consente un recupero programmato dei crediti del triennio precedente senza interrompere la decorrenza del nuovo triennio. Ne discende una gestione “a doppio binario” anche sul fronte formativo: chi è in ritardo sul 2023–2025 deve colmare il gap entro il 2028, ma già dal 2026 matura l’obbligo del triennio successivo.