Rifiuti e tracciabilità (RENTRI, xFIR, Albo gestori)
Il nucleo più immediatamente “compliance-driven” per le imprese è contenuto nell’
art. 13 (materie MASE), con commi che incidono sulla fase di transizione verso la tracciabilità digitale e sui requisiti tecnici per l’iscrizione all’Albo.
(a) xFIR e regime transitorio del FIR cartaceo
L’
art. 13, comma 5-bis consente, per un periodo transitorio, che il
formulario di identificazione dei rifiuti continui a essere emesso in
formato cartaceo in alternativa alle modalità digitali, fino al
15 settembre 2026, con decorrenza collegata al calendario applicativo del regolamento RENTRI (DM MASE 4 aprile 2023, n. 59 richiamato dalla norma). Sul piano operativo, la previsione evita una frattura netta “day one” tra cartaceo e digitale, ma impone di gestire correttamente il doppio binario: istruzioni interne, tracciabilità documentale e coerenza dei flussi informativi.
(b) Requisiti tecnici cat. 5 e geolocalizzazione
L’
art. 13, commi 5-quinquies e 5-sexies differisce al
30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi costituisce requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione in
categoria 5.
La disposizione attribuisce inoltre al
Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali il compito di definire con deliberazioni i tempi e le modalità che i trasportatori devono osservare per l’installazione.
Sul versante applicativo, il differimento non va letto come “moratoria piena”: l’adempimento resta programmabile (budget, procurement, installazione, policy interne), ma la scansione puntuale dipenderà dalle delibere dell’Albo. Per i trasportatori, il tema va collocato anche nel perimetro dei sistemi di gestione (controlli, audit, evidenze), perché la geolocalizzazione assume rilevanza di filiera nella logica del Registro (art. 188-bis TUA richiamato).
(c) Regime sanzionatorio e prima applicazione trasmissione dati
L’art. 13, comma 5-septies inserisce nell’
art. 258 del d.lgs. 152/2006 un nuovo
comma 10-bis: in sede di prima applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati informativi al Registro (art. 188-bis TUA), le sanzioni per la
mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari si applicano a decorrere dal
15 settembre 2026.
L’impatto è duplice: da un lato si attenua (temporaneamente) la pressione sanzionatoria sulla fase di avvio; dall’altro, la previsione non elimina il dovere di predisporre subito flussi e controlli, perché le criticità di trasmissione – anche se non immediatamente sanzionate nella specifica fattispecie – restano potenzialmente rilevanti in ottica ispettiva e di tracciabilità complessiva.
Implicazione pratica di sistema
Per imprese che producono/gestiscono rifiuti e per trasportatori cat. 5, la triade “doppio binario xFIR–FIR cartaceo / geolocalizzazione / sanzioni differite” suggerisce un piano HSE in due tempi:
- consolidamento procedurale (governance documentale, formazione interna, responsabilità operative);
- adeguamento tecnologico (interfacce gestionali, integrazioni, geolocalizzazione) con obbiettivi coerenti con i nuovi termini.
Acque (riutilizzo reflui e assetto regolatorio)
L’
art. 13, comma 1-bis proroga al
31 dicembre 2026 il termine previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, relativo al
riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo.
Per gli operatori della filiera idrica/irrigua e per gli utilizzatori finali, la proroga mantiene un quadro transitorio più lungo, utile a completare autorizzazioni, investimenti e assetti contrattuali.
In parallelo, l’
art. 13, comma 1-ter dispone che, dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’
art. 99, comma 1, TUA, è abrogato il regolamento di cui al
D.M. 12 giugno 2003, n. 185.
La norma è “di coordinamento”: non anticipa di per sé l’abrogazione, ma lega l’uscita dal sistema previgente all’effettiva operatività del nuovo regolamento, evitando vuoti normativi.