"Decreto milleproroghe" e art. 7-bis DPR 462/01: impianti di messa a terra

02/03/2020

Il Decreto Legge 162/2019 (cd decreto milleproroghe del 31/12/2019) è stato convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (pubblicata su supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020) e ha introdotto modifiche al DPR 462/01.

In particolare l’articolo 36 relativo all’ “Informatizzazione INAIL”, va a modificare il DPR 462/01 per quanto riguarda le verifiche degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, introducendo il nuovo articolo 7-bis che prevede che:
  • Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza;
  • I datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’Organismo Incaricato ad eseguire le verifiche degli impianti elettrici (di terra, scariche atmosferiche ed in ambiente a rischio esplosione) attraverso il sistema informativo CIVA dell’INAIL, già utilizzato per la denuncia delle attrezzature da lavoro (Sollevamento di cose, Sollevamento di persone e GVR) oppure tramite PEC;
  • Il costo della verifica è individuato da Decreto ex ISPESL del 7 luglio 2005, calcolato sulla potenza dell’impianto elettrico o sul tempo dedicato per la verifica in caso di impianto ATEX e secondo tariffario ministeriale. Gli Organismi Incaricati dovranno poi versare ad INAIL il 5% della tariffa delle verifiche effettuate.
La comunicazione ad INAIL con piattaforma CIVA o PEC andrà fatta dopo che il Datore di Lavoro avrà individuato l’Organismo Incaricato e immediatamente dopo la stipula di contratto per l’assegnazione di incarico per le verifiche.

Area Legale
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