“Decreto sblocca PNRR” e misure di contrasto alle irregolarità negli appalti

04/03/2024

Contrasto al lavoro irregolare

Il Decreto Legge 02 marzo 2024 (GU 2 marzo 2024 n.52) di sblocco del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede una serie di misure per contrastare il lavoro nero e le irregolarità negli appalti.

Tra queste alcune si propongono di contrastare il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera.

Questo reato si verifica quando la manodopera viene somministrata senza un contratto di appalto regolare e senza un distacco di personale regolare. Si tratta cioè di una pratica in cui i lavoratori vengono impiegati in modo irregolare, senza rispettare le norme contrattuali e di distacco.

Secondo l’articolo 603-bis del Codice Penale, l’interposizione illecita di manodopera è sanzionata con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se il reato è commesso con violenza o minaccia, la pena può essere più severa, con una reclusione da cinque a otto anni e una multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore coinvolto.

Il distacco di personale può essere tuttavia regolare o “genuino” e in questo caso la pratica si riferisce all’assegnazione temporanea di un lavoratore a un datore di lavoro diverso da quello con cui ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In altre parole, il lavoratore viene “distaccato” dalla sua azienda di appartenenza per svolgere mansioni presso un’altra azienda o cantiere, mantenendo comunque i diritti e le tutele previste dal suo contratto originale.

Questo meccanismo è spesso correttamente utilizzato in situazioni come il lavoro interinale o l’appalto di servizi, in cui un’azienda assume temporaneamente lavoratori da un’altra azienda per soddisfare una specifica esigenza di manodopera. Il distacco di personale regolare è regolamentato da leggi e accordi collettivi per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati durante il periodo di distacco.

Equo trattamento economico dei lavoratori appaltati e subappaltati

Tra le modifiche apportate dal Decreto Legge 2 marzo 2024 per garantire la tutela di appaltatori e subappaltatori rileva la modifica all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativa alle seguenti questioni:
 
  • Trattamento economico dei lavoratori appaltati e subappaltati: si stabilisce che il personale impiegato nell’appalto o nel subappalto di opere o servizi deve ricevere una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale e territoriale più diffuso nel settore e nella zona in cui si svolge l’attività.
  • Solidarietà tra utilizzatore e somministratore: si estende il principio di solidarietà tra l’utilizzatore e il somministratore di prestatori di lavoro anche ai casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione per le esigenze di cui all’articolo 18, comma 2 (sostituzione di lavoratori assenti, incremento temporaneo dell’attività, avvio di nuove iniziative), nonché ai casi di appalto e di distacco transnazionale di cui all’articolo 18, comma 5-bis.

Durata dei rapporti di lavoro

Le modifiche apportate dal Decreto Legge del 2 marzo 2024 all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 riguardano la durata dei rapporti di lavoro e le relative sanzioni. Nel dettaglio:

 - Superamento del limite di durata dei rapporti di lavoro:
  • Nel caso in cui il limite di durata previsto dal comma 344 venga superato, il rapporto di lavoro oggetto della comunicazione di cui al comma 346 si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Se vengono utilizzati soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore coinvolto nella violazione.

Attività ispettiva

Ulteriori disposizioni introdotte dal DL riguardano l’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale e la creazione di una Lista di conformità INL.

- Attestato di conformità e Lista di conformità INL:
  • Dopo gli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro, se non emergono violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) rilascia un attestato al datore di lavoro.
  • Inoltre, previo consenso, il datore di lavoro viene iscritto in un elenco informatico denominato “Lista di conformità INL”. Questo elenco è consultabile pubblicamente tramite il sito istituzionale dell’INL.
  • L’iscrizione nell’elenco informatico avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Periodo di verifica limitato:
  • I datori di lavoro a cui è stato rilasciato l’attestato non sono soggetti a ulteriori verifiche da parte dell’INL per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione.
  • Tuttavia, restano valide le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
- Cancellazione dalla Lista di conformità INL:
  • In caso di violazioni o irregolarità accertate successivamente attraverso elementi di prova acquisiti dagli organi di vigilanza, l’INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

- Patente a punti per la sicurezza sul lavoro
 
Sono apportate modifiche ai contenuti dell’art. 27 del D. Lgs. 81/08 relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
 
  • A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno possedere una patente a punti per la sicurezza sul lavoro.
  • La patente sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro dopo l’iscrizione alla camera di commercio.
  • I requisiti per ottenere la patente includono:
  1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
  2. Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro e dei lavoratori.
  3. Possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
  • La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
  • Le violazioni delle norme di sicurezza comportano decurtazioni da 5 a 10 punti.
  • In caso di incidenti che provocano la morte di un lavoratore, la patente subisce una decurtazione di 20 crediti.
  • Per incidenti che causano inabilità permanente, assoluta o parziale, la decurtazione è di 15 crediti.
  • In caso di inabilità temporanea superiore a 40 giorni, la decurtazione è di 10 crediti.
  • In situazioni di morte o inabilità permanente, la patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi
- Sospensione cautelativa della patente:
  • Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere cautelativamente la patente fino a un massimo di dodici mesi.
  • L’INL definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.
  • Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati.
  • Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione allo stesso accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
 
- Riacquisto dei crediti:
  • crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7.
  • Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
  • I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15
- Incremento dei crediti:
  • Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
  • Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i Modelli di Organizzazione e di Gestione di cui all’articolo 30.
 
- Dotazione minima di crediti:
  • Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
  • L’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis, e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
- Informazioni sulla patente:
  • Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36.
  • Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente
  • Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA

Verifiche a cura del Committente

Il Decreto Legge del 02 marzo 2024 ha anche apportato modifiche al regime dei controlli da parte del Committente o del Responsabile lavori. In particolare, all’articolo 90 comma 9.

- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale:
  • Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Questa verifica deve avvenire secondo le modalità indicate nell’allegato XVII.
  • Tuttavia, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di verifica dell’idoneità si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
- Richiesta di informazioni alle imprese esecutrici:
  • Il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distintamente per qualifica. Questa dichiarazione deve essere corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili.
  • Inoltre, le imprese esecutrici devono fornire una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • Analogamente al punto precedente, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di richiesta di informazioni si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
  • Prevista la verifica del possesso della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero dell’attestato di qualificazione SOA.
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