La Cassazione il 1° dicembre 2010 ha sottolineato che, "nel disciplinare la delega di funzioni antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, l’art. 16, commi 1-3, D.Lgs. n. 81/2008 esige espressamente che la delega sia conferita per iscritto, benché già prima della sua entrata in vigore fosse comunque necessaria la certezza del rilascio e del contenuto della delega sia per ritenerne l'esistenza, sia per poterne individuare i contenuti, con conseguente invalidità della delega nel caso di mancata indicazione della data o epoca del rilascio o dei compiti delegati".
Con la sentenza 25/2/2010, n. 769, la Sez. IV fornisce una ulteriore preziosa conferma riguardo a un problema altamente discusso nel periodo antecedente al D.Lgs. n. 81/2008. In effetti, l’art. 16, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 chiarisce finalmente che la delega deve risultare da "atto scritto", e in tal modo esclude la possibilità di provare per testi il trasferimento di funzioni da parte del datore di lavoro.
In questo quadro, la Sez. IV osserva infatti che "la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi (ora disciplinata dall'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 12 D.Lgs. n.106/2009) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa".
E aggiunge che "la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate".