Deleghe e responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un titolare di un’azienda farmaceutica, chiamato a rispondere del reato di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p., e della violazione aggravata dell'art. 437 c.p., per avere dolosamente omesso di predisporre le misure di sicurezza idonee ad impedire lo scoppio di un reattore per la produzione di metanitrotioanisolo che aveva comportato l’incendio della fabbrica, con crollo parziale, danni alle abitazioni circostanti nel raggio di un centinaio di metri e lesioni a due dipendenti.

Era stato contestato che lo stabilimento operava in assenza di un sistema sostanziale di sicurezza, con carenze sul piano strutturale e su quello del rispetto della normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi.
L’imprenditore si era difeso in giudizio sostenendo che, “a differenza del personale tecnico dello stabilimento, non sarebbe stato in grado di rendersi conto della necessità degli accorgimenti che gli si addebita di avere tralasciato e del pericolo che la loro mancata adozione comportava”, e che comunque sussisteva “la causa di non punibilità del caso fortuito”.

La Cassazione afferma la violazione dell’articolo 437 c.p. ed osserva che non era ancora stato rinnovato il certificato di prevenzione incendi, come era invece necessario, trattandosi di lavorazione con l'impiego di solventi e altri prodotti infiammabili, con possibile formazione di gas e alto rischio di esplosione.

Secondo la Corte chiunque operasse in tale situazione di pericolo, al di là di una specifica qualifica, avrebbe potuto rendersi conto della situazione di pericolo. Nemmeno era possibile scaricare la responsabilità sui propri operatori: “il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all'osservanza delle norme antinfortunistiche solo se dia la prova rigorosa - cosa che nel caso di specie non è affatto avvenuta - di avere delegato ad altre persone tecnicamente qualificate l'incarico di seguire lo svolgimento delle varie attività, riservando per sé solo funzioni amministrative”. 

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