Deliberazione ANGA n.4 2024: Ulteriori semplificazioni nella gestione dei RAEE

17/02/2025

La Deliberazione ANGA n. 4/2024 dispone l'abrogazione della categoria 3-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali eliminando l'obbligo di iscrizione all'Albo per tali attività.
Ora si prevede che prevede che le operazioni di deposito preliminare e trasporto dei RAEE effettuate dai distributori o da soggetti incaricati non richiedano l'iscrizione all'Albo. La categoria 3-bis era riferita alle attività di gestione semplificata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare:

Riguardava i seguenti soggetti interessati:

  • Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): coloro che vendono o distribuiscono AEE.
  • Installatori di AEE: coloro che si occupano dell'installazione di tali apparecchiature.
  • Gestori dei centri di assistenza tecnica: operatori che effettuano la manutenzione e la riparazione di AEE.

Attività regolate:

  • Deposito preliminare alla raccolta: le operazioni svolte presso i punti vendita o di assistenza, dove i distributori potevano raccogliere i RAEE dai consumatori.
  • Trasporto dei RAEE: effettuato dai distributori stessi o da soggetti incaricati, con modalità semplificate per favorire la gestione dei rifiuti tecnologici.

Normativa di riferimento:

  • La categoria 3-bis era stata istituita in base al Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, che definiva le modalità semplificate per queste attività.
  • Era prevista anche nel Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, che specificava i requisiti tecnici e finanziari per l'iscrizione all'Albo.

Obiettivo:

  • Consentire la gestione e il trasporto dei RAEE in maniera semplificata, promuovendo il corretto recupero e smaltimento di rifiuti elettronici da parte dei distributori e installatori.

Effetti normativi:

  • La Delibera 4 tiene conto del Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 (convertito in Legge 14 novembre 2024, n. 166), che introduce modifiche per conformarsi a obblighi derivanti dall'Unione Europea e procedure di infrazione.
  • L'articolo 14-bis, comma 7, del Decreto-Legge n. 131 prevede che le operazioni di deposito preliminare e trasporto dei RAEE effettuate dai distributori o da soggetti incaricati non richiedano più l'iscrizione all'Albo.
  • Il comma 10 del medesimo articolo abroga i regolamenti precedenti, tra cui i decreti ministeriali 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121.
Tra i provvedimenti abrogati sono inclusi:
 
  • La Delibera n. 1 del 19 maggio 2010, relativa alle modalità semplificate per la gestione dei RAEE da parte dei distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
  • La Delibera n. 2 del 6 febbraio 2019, che introduceva modifiche alla modulistica per l'iscrizione e rinnovo all'Albo con procedura semplificata.

Entrata in vigore:

  • La Delibera entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Area Legale

Delib. ANGA 4 2024
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