Denuncia di infortunio all’INAIL e rischio di “confessione stragiudiziale” per il DdL
12/06/2023
In caso di infortunio di lavoratore assicurato, con prognosi superiore a 3 gg., il Datore di Lavoro o Delegato/incaricato del DdL o Mandatario del DdL è tenuto a trasmettere denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica all’INAIL riportando i riferimenti del certificato medico pervenuto (numero identificativo del certificato, data di rilascio, data in cui il DdL ha ricevuto il certificato medico, prognosi riservata, malattia-infortunio per causa virulenta assimilata a causa violenta, periodo di prognosi) in accordo con quanto previsto con Circolare INAIL n. 10 del 2016.
Tale obbligo è supportato da un apparato sanzionatorio che in caso di mancato adempimento prevede una sanzione ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 variabile da 1.290 a 7.745 euro.
Tramite procedura informatica i dati trasmessi e riferibili ad un infortunio superiore a 30 gg. sono resi disponibili anche alla autorità di Pubblica Sicurezza.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 9 aprile 2023 n. 8611 ha precisato che quanto contenuto nella parte descrittiva della denuncia di infortunio predisposta dal Datore di Lavoro (o per suo conto ad es. da un impiegato dell’Ufficio del Personale) può avere ai sensi dell’art. 2735 c.c. valenza probatoria di una confessione stragiudiziale, cioè resa fuori da un procedimento giudiziale, che può essere apprezzata (cioè tenuta in considerazione in caso di avvio di un procedimento in sede civile) dal giudice che deve esprimersi sulla causa e con effetti sullo sviluppo del procedimento stesso.
Nel caso richiamato dalla sentenza in esame il lavoratore infortunato era ricorso in sede civile contro la propria azienda per il riconoscimento del danno patito, nello specifico un trauma cranico commotivo con frattura completa di rocca e mastoide di dx con conseguenze importanti dal punto di vista neurologico, a seguito, a suo dire dalla caduta dall’alto durante un’operazione di prelievo di una lastra di vetro da uno scaffale in quota.
In sede processuale l’azienda aveva invece sostenuto si fosse trattato di un trauma da scivolone in piano.
Dirimente per la vicenda è stata la verifica da parte del magistrato con quanto dichiarato dalla stessa azienda all’epoca della denuncia all’INAIL in cui si riportava, in perfetto accordo con quanto asserito dall’attore infortunato, che la causa fosse stata appunto la “caduta da uno scaffale”.
Tale facoltà del giudice di “rivisitazione” della dinamica incidentale va a confermare quanto già asserito in altra Sent. Cass. Civ. Sez. Lavoro del 3 ottobre 2018, n. 24121.
L’effetto di tale apprezzamento della prova documentale è stato quello del rinvio del giudizio da parte della Corte di Cassazione ad altra sezione del giudice di Appello territorialmente competente per la rivalutazione del caso.
Quello che si ricava dall’esame della vicenda è che la descrizione della dinamica dell’infortunio deve essere ricostruita in modo accurato, trasparente e plausibile rispetto agli effetti di danno patiti dall’infortunato, avendo la valenza di una confessione stragiudiziale del Datore di Lavoro ad un pubblico funzionario, che potenzialmente può avere effetti in sede processuale a distanza di tempo dall’evento occorso.
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