DGR 18 aprile 2016 n. X/5065 - Regione Lombardia - Indirizzi per l’applicazione del D.M. 272/2014 in Materia di Relazione di Riferimento

05/05/2016

DGR 18 aprile 2016 n X 5065 - Regione Lombardia - Indirizzi per l’applicazione del DM 272-2014 in Materia di Relazione di Riferimento_Made Hse_Gruppo Marcegaglia

Con Delibera (DGR 18 aprile 2016 n. X/5065), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Lombardia del 22 Aprile 2016, sono stati approvati per gli indirizzi per l'applicazione del D.M. 272/2014 in materia di Relazione di Riferimento.
Con questa Delibera la Regione Lombardia definisce modalità e tempistiche per la presentazione, da parte dei gestori di impianti con AIA di competenza regionale/provinciale, della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento e, ove dovuta, della Relazione di Riferimento stessa (Allegato 1 alla DGR).
Le tempistiche sono differenziate a seconda della casistica in cui ricade l'impianto, con riferimento allo status delle procedure di rilascio, aggiornamento, riesame e modifica dell'AIA e devono tenere conto di quanto già eventualmente previsto in modo esplicito nell'AIA rilasciata dalle singole autorità competenti. Le quattro casistiche individuate dalla DGR sono riportate di seguito:

  • Caso A: procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013, ossia i procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE (IED) e che pertanto devono prevedere il rilascio di autorizzazioni allineate ai contenuti della stessa Direttiva; rientrano in questa casistica le attività “esistenti non già soggette ad AIA” le cui autorizzazioni sono state rilasciate da Regione Lombardia.

La procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è trasmessa nei tempi previsti esplicitamente nell’autorizzazione, o comunque entro 3 mesi dall’emanazione della presente circolare. L’eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa nei tempi previsti esplicitamente nell’autorizzazione, o comunque entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento, oppure entro il termine di 9 mesi, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell’autorità competente in esito all’esame della verifica preliminare effettuato nell’ambito dell’attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

  • Caso B: procedimenti di rilascio, riesame (o rinnovo), modifica sostanziale o aggiornamento in corso, ossia procedimenti avviati sia precedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della Direttiva IED, che non sono ancora conclusi al momento dell’emanazione della presente circolare.

La procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è trasmessa prima della chiusura del procedimento, per iniziativa volontaria del Gestore, oppure entro il termine di 3 mesi, stabilito dall’Autorità Competente con il rilascio o l’aggiornamento dell’atto, ove i tempi di conclusione del procedimento non consentano la redazione della verifica. L’eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento; entro il termine di 9 mesi, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell’autorità competente in esito all’esame della verifica preliminare effettuato nell’ambito dell’attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

  • Caso C: nuove installazioni o modifiche sostanziali, ossia attività che, o perché di nuova realizzazione (non ancora messe in esercizio) o perché oggetto di modifica con incremento della capacità produttiva oltre le soglie di cui all’allegato VIII, entrano per la prima volta nell’ambito di applicazione della Direttiva IED, nonché attività già autorizzate AIA ed oggetto di modifica sostanziale.

La procedura di verifica, qualora questa concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento, è trasmessa contestualmente alla domanda di primo rilascio di AIA o di modifica sostanziale. La relazione di riferimento, ove la verifica preliminare indichi l’obbligo di presentarla, è trasmessa contestualmente alla domanda di primo rilascio/modifica sostanziale di AIA e, in ogni caso, prima della messa in esercizio dell’installazione, oppure entro il termine di 9 mesi, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell’autorità competente in esito all’esame della verifica preliminare effettuato nell’ambito dell’attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

  • Caso D: procedimenti di rilascio, modifica, rinnovo o aggiornamento conclusi prima dell’entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE, ossia procedimenti chiusi con rilascio dell’AIA precedentemente all’entrata in vigore della direttiva IED (7 gennaio 2013) e che non hanno avviato nessun procedimento di riesame/rinnovo o modifica sostanziale successivamente a tale data.

Per le installazioni AIA esistenti per le quali non ci sono procedimenti in corso o non siano stati rilasciati provvedimenti già adeguati alla Direttiva 2010/75/IED, la presentazione della procedura di verifica deve avvenire contestualmente alla presentazione dell’istanza del primo riesame o modifica sostanziale. L’eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga l’obbligo di presentare la relazione di riferimento; entro il termine di 9 mesi dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell’autorità competente in esito all’esame della verifica preliminare effettuato nell’ambito dell’attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

La DGR fornisce inoltre indicazioni puntuali per la predisposizione della verifica di sussistenza da parte dei gestori, includendo anche un fac-simile per la predisposizione delle informazioni richieste (Allegato 2 alla DGR). La verifica di sussistenza dovrà essere effettuata dal gestore secondo la procedura già prevista dall'allegato I del DM 272/2014, nonché secondo le ulteriori indicazioni operative contenute nell'allegato 2 alla DGR e trasmessa all'autorità competente AIA e al dipartimento competente di ARPA.

 

Divisione Ambiente e Salute

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