Le imprese energivore dovranno eseguire le diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015 ed inviarle all’ENEA entro e non oltre il 22 dicembre.
Lo ha chiarito il Mise pubblicando una serie di “risposte a domande frequenti”, che cercano di chiarire gli aspetti di cui all’art.8 D.Lgs.102/2014 che ha recepito la direttiva efficienza energetica introducendo per le grandi imprese e per le imprese energivore, l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica dei propri insediamenti produttivi.
Per le imprese già certificate ISO14001, ISO 50001 o EMAS, potranno essere inviate le diagnosi già effettuate, purché siano conformi all’allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
Il mancato rispetto dell’obbligo entro il 5 dicembre, espone alla sanzione da 4000 a 40000 euro ed in caso che la diagnosi non sia conforme alla normativa, la sanzione sarà da 2000 a 20000 euro.