Dichiarazione PRTR 2026 (Dati 2025) Nuovo applicativo online ISPRA: Scadenza 30 aprile 2026

13/04/2026

1. Cos'è la Dichiarazione PRTR

La Dichiarazione PRTR (Pollutante Release and Transfer Register) è la comunicazione annuale con cui i gestori di complessi produttivi industriali rendono note alle autorità competenti — e, per loro tramite, al pubblico — le emissioni significative di sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonché i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e di rifiuti.

Il registro E-PRTR, attivo a livello europeo dal 2007, raccoglie i dati annuali di circa 34.000 impianti industriali negli Stati membri dell'Unione europea e in altri Paesi aderenti al Protocollo UNECE. Esso costituisce uno strumento fondamentale di trasparenza ambientale, mettendo a disposizione del pubblico dati quantitativi e qualitativi sulle pressioni industriali sull'ambiente.

In Italia, il PRTR include le informazioni relative a oltre 3.000 stabilimenti industriali soggetti all'obbligo dichiarativo. Il flusso di dati è gestito dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che provvede alla raccolta, alla validazione e alla trasmissione al registro europeo.

2. Soggetti interessati e norme di riferimento

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione PRTR i gestori degli stabilimenti che svolgono una o più delle attività elencate nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006, superate le rispettive soglie di capacità. L'obbligo è statuito dall'art. 4 del DPR 11 luglio 2011, n. 157.

Quadro normativo di riferimento:
 
  • Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione del Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE).
  • D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 – Regolamento di esecuzione del Regolamento CE 166/2006: individua le autorità competenti, stabilisce gli obblighi dei gestori, definisce i contenuti della comunicazione e detta le regole sulla pubblicità dei dati.
  • D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, art. 30 – contiene ulteriori disposizioni attuative del Regolamento CE 166/2006 e definisce il regime sanzionatorio applicabile.


Il responsabile della dichiarazione

Il responsabile della dichiarazione è il gestore, il proprietario o il rappresentante legale del complesso produttivo nominato responsabile delle informazioni comunicate. È tenuto a garantire la qualità dei dati trasmessi; in caso di acquisizioni o cambi di ragione sociale in corso d'anno, è l'ultimo intestatario a farsi carico della dichiarazione per l'intero anno di riferimento.

3. Ambito di applicazione

Sono soggetti alla dichiarazione i complessi produttivi che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE 166/2006 e che superano le soglie di capacità previste per ciascuna delle attività elencate nell'Allegato I del medesimo regolamento. L'obbligo non è limitato agli impianti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), ma riguarda tutti i complessi che ricadono nelle categorie del regolamento europeo.

Le 9 macro-categorie di attività PRTR sono:
 
  • Settore energetico (centrali termoelettriche, raffinerie, impianti di gassificazione e liquefazione)
  • Produzione e trasformazione dei metalli
  • Industria mineraria
  • Industria chimica
  • Gestione dei rifiuti e delle acque reflue
  • Produzione e trasformazione del legno e della carta
  • Allevamento intensivo di bestiame e acquacoltura
  • Prodotti alimentari e bevande
  • Altre attività (trattamento di superfici, attività di concia, impianti chimici, ecc.)

Oggetto della dichiarazione sono le emissioni in aria, acqua e suolo e i trasferimenti di inquinanti nelle acque reflue e di rifiuti che superino le rispettive soglie previste dal regolamento. Restano invariati, per la dichiarazione PRTR 2026 rispetto agli anni precedenti, i contenuti (parametri e sostanze da comunicare), i criteri di compilazione e i valori soglia.

L'obbligo dichiarativo scatta anche in assenza di superamento delle soglie di emissione in aria, acqua o suolo, qualora lo stabilimento abbia trasferito fuori sito nell'anno di riferimento quantità di rifiuti superiori alle seguenti soglie (art. 5, Regolamento CE 166/2006):
 
  • Rifiuti pericolosi: oltre 2 tonnellate/anno
  • Rifiuti non pericolosi: oltre 2.000 tonnellate/anno

In tali casi il Gestore è tenuto a presentare la dichiarazione PRTR anche se nessuno degli inquinanti monitorati supera il corrispondente valore soglia nelle altre matrici ambientali.
 

Novità 2026 – Volumi di produzione: in continuità con l'esercizio 2025, i volumi di produzione devono essere riportati secondo le metriche e le unità di misura disponibili per la selezione nell'applicativo, dettagliate nel manuale utente. Si raccomanda la consultazione del manuale per i fattori di conversione in TEP (contenuto energetico dei prodotti energetici) e in UBA (conversione dei capi allevati).

4. Modalità di accesso all'applicativo per i Gestori

La novità principale del ciclo 2026 è l'adozione del nuovo applicativo PRTR online, raggiungibile all'indirizzo www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it

La trasmissione dei dati relativi all'anno 2025 avverrà esclusivamente tramite tale applicativo. La precedente modalità di invio tramite PEC con modulo Excel, utilizzata per i cicli fino al 2025 non è pertanto più operativa per il ciclo 2026.

Procedura di accredito (utenti non ancora registrati):
 
  • Accedere al portale www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it e inserire una richiesta di accredito
  • Attendere l'approvazione da parte di ISPRA
  • A seguito dell'approvazione, nell'area di lavoro sarà disponibile la sezione per l'inserimento dei dati della Dichiarazione PRTR2026

Utenti già accreditati:

Chi ha già ottenuto l'accredito come utente dell'applicativo PRTR può accedere direttamente alla sezione dedicata alla Dichiarazione PRTR2026, senza necessità di una nuova richiesta.

Effetti della trasmissione:

La trasmissione della dichiarazione tramite l'applicativo la rende automaticamente disponibile all'ISPRA e ai referenti delle Autorità competenti accreditati sul portale, per le attività di valutazione della qualità dei dati. Non è previsto invio a ulteriori destinatari (es. per PEC).

Documentazione di supporto: sul sito ISPRA sono disponibili la versione aggiornata del manuale utente dichiarante, la lista delle risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) e le istruzioni aggiuntive per gli allevamenti dichiaranti al PRTR.

Conservazione della documentazione

Il Gestore è tenuto a registrare e conservare per 5 anni dal termine dell'anno di riferimento tutta la documentazione relativa all'ottenimento dei dati dichiarati: misure analitiche, calcoli, stime, assunzioni e ipotesi adottate (art. 5, comma 5, Regolamento CE 166/2006 e Linee Guida, Allegato I, DPR 157/2011). L'assenza, l'incompletezza o la non veridicità di tale documentazione rileva ai fini della valutazione di qualità della dichiarazione da parte dell'Autorità competente e può costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, D.Lgs. 46/2014.

5. Scadenza prevista per l'invio dei dati

Anno di riferimento Scadenza trasmissione
2025 (Dichiarazione PRTR 2026) 30 aprile 2026

Il termine del 30 aprile di ogni anno è stabilito direttamente dal DPR 157/2011 e rappresenta un termine perentorio ai fini dell'applicazione dello schema sanzionatorio previsto all'art. 30 del D.Lgs. 46/2014.

A partire dalla Dichiarazione PRTR 2026, la modalità applicativo è a pieno regime e la trasmissione è obbligatoria nella sola forma digitale online.

6. Regime sanzionatorio

Il quadro sanzionatorio è definito dall'art. 30, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Regolamento CE 166/2006). Le sanzioni sono di natura amministrativa pecuniaria e si applicano ai seguenti casi:
 
Violazione Sanzione minima Sanzione massima
Omessa trasmissione della dichiarazione PRTR nei termini € 5.000 € 52.000
Mancata rettifica di inesattezze della comunicazione entro i termini indicati € 5.000 € 26.000

La sanzione è irrogata dall'autorità competente per la valutazione della dichiarazione, individuata in base al territorio di competenza: per i complessi in cui almeno un'installazione svolge un'attività soggetta ad AIA (Allegato VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006), è l'autorità competente al rilascio dell'AIA.

Avvertenza: la scadenza del 30 aprile rappresenta un termine perentorio. Il mancato rispetto espone il Gestore alla sanzione massima di € 52.000 per omessa trasmissione, indipendentemente dalla gravità dell'inadempimento nel merito dei contenuti dichiarati.

Nota di utilizzo

Per verifiche puntuali si raccomanda la consultazione diretta della normativa di riferimento e dei documenti ufficiali pubblicati da ISPRA.
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