L’art. 28 D.Lgs. 81/2008 impone che il DVR valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, comprese le differenze di genere, l’età e la provenienza da altri paesi. L’art. 17 qualifica questa funzione come non delegabile del datore di lavoro. Un sistema di IA ad alto rischio che produce valutazioni sui lavoratori introduce almeno tre profili di rischio specifici che devono essere identificati, valutati e documentati nel DVR.
Profilo 1 — Rischio da output non supervisionato
Se l’output del sistema di IA non è adeguatamente supervisionato da un responsabile competente prima che produca effetti su decisioni relative alla formazione, alla mansione o alle condizioni di lavoro, esiste il rischio che una valutazione errata causi danni alla salute o alla sicurezza: assegnazione di un compito pericoloso a un lavoratore che il sistema ha erroneamente valutato come idoneo, o limitazione ingiustificata di un lavoratore competente con conseguenze sulla sua condizione professionale e psicologica. Questo rischio deve essere identificato, valutato con la metodologia adottata dall’impresa e governato con misure specifiche di prevenzione e controllo.
Profilo 2 — Rischio da bias algoritmico
I modelli di IA sono addestrati su dataset che possono non rappresentare adeguatamente la composizione della forza lavoro dell’impresa per genere, età, provenienza geografica, livello di esperienza o disabilità. Un sistema addestrato prevalentemente su operatori giovani e di sesso maschile produce valutazioni sistematicamente sfavorevoli per lavoratrici, lavoratori anziani o lavoratori con background diverso. L’art. 28 D.Lgs. 81/2008 richiede esplicitamente che la valutazione dei rischi tenga conto delle differenze di genere, dell’età e della provenienza: il rischio da bias algoritmico rientra in questo perimetro e deve essere valutato e documentato. Il deployer deve richiedere al fornitore i dati sulla composizione del dataset di addestramento e le misure adottate per la gestione dei bias. Il nuovo art. 4 bis Reg. (UE) 2024/1689 consente inoltre al deployer di un sistema ad alto rischio di trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali quando ciò sia strettamente necessario per rilevare e correggere distorsioni, alle condizioni ivi previste: è una base giuridica, non un obbligo di verifica.
Profilo 3 — Rischio da raccolta di dati comportamentali e fisiologici
L’uso di dispositivi indossabili o di sistemi di rilevamento comportamentale durante l’attività lavorativa introduce un rischio di intrusione nella sfera personale del lavoratore che, se non governato con misure organizzative e tecniche adeguate, può generare stress lavoro-correlato, percezione di sorveglianza invasiva e deterioramento del clima organizzativo. Questi effetti sono rischi per la salute dei lavoratori ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/2008 e devono essere valutati anche quando i dati raccolti non configurano inferenza emotiva vietata.
Contenuti minimi della sezione DVR
La sezione del DVR dedicata al sistema di IA deve contenere i seguenti elementi. Se l’impresa non dispone di un modello strutturato, può utilizzare la checklist operativa riportata di seguito come guida alla redazione.
| Identificazione del sistema |
Denominazione, versione, fornitore, funzioni svolte, tipologia di output prodotto, dati acquisiti, reparti e lavoratori coinvolti. |
| Classificazione AI Act |
Punto Allegato III applicabile; scadenza obblighi di conformità; assenza di pratiche vietate ex art. 5 verificata. |
| Valutazione dei 3 profili di rischio |
Output non supervisionato, bias algoritmico, raccolta dati comportamentali/fisiologici: probabilità e gravità del danno. |
| Misure di prevenzione e controllo |
Procedura di sorveglianza funzionale; responsabile designato; limiti d’uso dichiarati dal fornitore; misure di sicurezza dei dati. |
| Documentazione tecnica del fornitore |
Riferimento alla documentazione ex Allegato IV AI Act ricevuta; stato della valutazione di conformità; istruzioni d’uso. |
| Sorveglianza funzionale degli output |
Identificazione del soggetto che esercita la sorveglianza (ruolo, formazione ricevuta, procedura di segnalazione); modalità di conservazione dei log. |
| Informativa ai lavoratori |
Data, modalità e contenuto dell’informativa erogata (art. 36 D.Lgs. 81/2008; dal 2 dicembre 2027 anche art. 26 AI Act). Firma di ricezione o equivalente. |
| Consultazione RLS |
Data della consultazione; contenuto della comunicazione all’RLS; osservazioni RLS e risposta del datore di lavoro. |
| Raccordo con il medico competente |
Protocollo di raccordo definito e documentato; perimetro concordato tra output IA e giudizio di idoneità; eventuali aggiornamenti del protocollo di sorveglianza sanitaria. |
| Aggiornamento programmato |
Periodicità di revisione (almeno annuale o a seguito di: aggiornamenti del sistema, incidenti, modifiche della forza lavoro). |