Digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi per le energie rinnovabili

15/12/2025

Il D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178

Il D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178 riscrive in parte le regole del gioco per autorizzazioni, repowering e gestione degli impianti da fonti rinnovabili.
Più digitalizzazione (piattaforma SUER), tempi procedimentali più chiari, maggior peso per accumuli ed elettrolizzatori, ma anche nuove garanzie per i territori (ripristino, compensazioni, tutele ambientali).

1. Inquadramento generale

Il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 contiene disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il nuovo decreto interviene quindi sull’architettura delle procedure autorizzative per impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo ed elettrolizzatori, aggiornando definizioni, modalità procedurali, tempi, competenze e allegati tecnici.

L’intervento si colloca nel quadro:
 
  • dell’attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n. 118);
  • del recepimento delle più recenti direttive europee in materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili;
  • degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, più in generale, delle politiche di transizione energetica e climatica.
In sintesi, il D.Lgs. 178/2025 non crea un nuovo regime autonomo, ma affina e corregge il D.Lgs. 190/2024, con l’obiettivo principale di rendere più lineari, rapide e digitalizzate le procedure, mantenendo al contempo le garanzie di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza.

2. Destinatari del decreto

2.1 Soggetti pubblici coinvolti

Il decreto si rivolge in primo luogo alle amministrazioni che gestiscono i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da fonti rinnovabili e alle infrastrutture connesse. In particolare:
 
  • Regioni e Province autonome, quale livello di governo che, di norma, conduce i procedimenti di autorizzazione unica e individua aree idonee e zone di accelerazione;
  • Comuni, responsabili soprattutto delle procedure di edilizia libera, dei titoli edilizi e della procedura abilitativa semplificata (PAS), nonché punto di contatto per gli interventi ricadenti nel loro territorio;
  • Amministrazioni preposte ai vincoli (Soprintendenze, Autorità competenti per la tutela del rischio idrogeologico, sismico e vulcanico, prevenzione incendi, difesa nazionale, salute e pubblica incolumità), coinvolte per i pareri e gli atti di assenso nei procedimenti;
  • Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in qualità di amministrazione competente per talune tipologie di progetti e come punto di contatto per i procedimenti di autorizzazione unica su impianti di rilievo nazionale;
  • Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e Acquirente unico S.p.A., cui viene affidato il nuovo meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie.
2.2 Operatori privati e altri destinatari

Sul versante privato, il decreto interessa:
 
  • imprese e soggetti proponenti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biometano ecc.);
  • operatori di sistemi di accumulo di energia e gestori di elettrolizzatori, espressamente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 190/2024 come modificato;
  • gestori di reti elettriche, gas e idrogeno, per le opere di connessione;
  • proprietari e gestori di aree e infrastrutture (pubbliche o private, terrestri o artificiali, bacini e condotte) che possono ospitare impianti o opere connesse;
  • professionisti, studi tecnici, società di consulenza e operatori finanziari coinvolti nella progettazione, autorizzazione e realizzazione degli impianti.
In termini sostanziali, il D.Lgs. 178/2025 è quindi un provvedimento destinato a tutti gli attori della filiera delle rinnovabili, sia lato pubblico che lato privato, con l’obiettivo di rendere più chiaro chi fa cosa, con quali strumenti e in quali tempi.

3. Obiettivi principali del decreto correttivo

Dalla lettura coordinata degli articoli emerge che il decreto persegue alcune finalità trasversali:
 
  • ampliare e chiarire l’ambito di applicazione del D.Lgs. 190/2024, includendo in modo esplicito gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori;
  • rafforzare la digitalizzazione delle procedure attraverso la piattaforma unica SUER, che diventa il canale ordinario per la presentazione delle pratiche e per l’utilizzo dei modelli unici;
  • specificare meglio le definizioni (interventi edilizi, opere connesse, infrastrutture indispensabili, revisione della potenza), così da ridurre le incertezze interpretative nei procedimenti;
  • rendere più prevedibili tempi e fasi delle procedure PAS e di autorizzazione unica, introducendo termini più chiari, possibilità di proroga limitate e regole più dettagliate per sospensioni e integrazioni documentali;
  • coordinare il regime delle rinnovabili con la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale, chiarendo il ruolo dei titoli edilizi, della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
  • agevolare gli interventi di repowering e revisione di potenza, riducendo i tempi procedurali quando l’incremento di potenza è limitato;
  • prevedere forme di compensazione territoriale e garanzie finanziarie più strutturate per i progetti autorizzati, a tutela dei territori interessati e del corretto ripristino dei luoghi a fine vita dell’impianto;
  • introdurre un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie in materia di procedimenti autorizzativi, per ridurre il contenzioso e fornire uno strumento rapido e gratuito alle parti.

4. Principali contenuti del decreto, articolo per articolo

4.1 Estensione dell’ambito oggettivo e nuove definizioni

Gli articoli iniziali del D.Lgs. 178/2025 intervengono sugli articoli 1, 3 e 4 del D.Lgs. 190/2024.

Ambito di applicazione (articolo 1 D.Lgs. 190/2024)
Viene precisato che la disciplina si applica non solo agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili, ma anche ai sistemi di accumulo e agli elettrolizzatori ad essi collegati.

Aree idonee e zone di accelerazione (articolo 3, comma 3 D.Lgs. 190/2024)
Si chiarisce che alcune previsioni non si applicano alle aree idonee e alle zone di accelerazione per le rinnovabili, che assumono così un ruolo centrale come spazi nei quali le procedure sono ulteriormente semplificate.

Nuove definizioni (articolo 4 D.Lgs. 190/2024)
Viene aggiornata la definizione di impianto ibrido, che può combinare più fonti rinnovabili, sistemi di accumulo o elettrolizzatori.
Sono introdotte definizioni specifiche di:
 
  • interventi edilizi, richiamando i regimi di attività edilizia libera, comunicazione, SCIA e permesso di costruire del D.P.R. 380/2001;
  • opere connesse (in particolare opere di connessione alle reti elettriche e del gas o idrogeno);
  • infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
  • revisione della potenza, concetto che ricomprende ripotenziamenti e rifacimenti anche parziali.
Questa parte del decreto serve soprattutto a dare un lessico comune agli operatori e alle amministrazioni, riducendo margini di incertezza sull’inquadramento degli interventi.

4.2 Digitalizzazione e piattaforma SUER

L’articolo 4 del decreto sostituisce integralmente l’articolo 5 del D.Lgs. 190/2024, dedicato alla digitalizzazione delle procedure.

La piattaforma SUER (Sportello unico per le energie rinnovabili), già prevista dal D.Lgs. 199/2021, diventa lo strumento centrale per:
 
  • guidare i soggetti proponenti lungo tutte le fasi dei regimi amministrativi (edilizia libera, PAS, autorizzazione unica);
  • mettere a disposizione i modelli unici per PAS e autorizzazione unica;
  • dialogare in modo interoperabile con gli altri sistemi informativi nazionali, regionali e locali.
I modelli unici per PAS e autorizzazione unica saranno adottati con decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in Conferenza unificata, e dovranno essere utilizzati attraverso la piattaforma SUER.
In attesa della piena operatività della piattaforma, la presentazione di progetti e istanze continua ad avvenire in formato digitale, secondo le modalità già previste dalle amministrazioni competenti.
L’obiettivo è uniformare il percorso amministrativo su tutto il territorio nazionale, riducendo la frammentazione delle prassi locali.

4.3 Progetto unico e gestione delle acque meteoriche

L’articolo 5 modifica l’articolo 6 del D.Lgs. 190/2024 in due direzioni principali:
 
  • viene chiarito quando un insieme di interventi deve essere trattato come progetto unico (più interventi sulla stessa fonte, in aree vicine e riconducibili a un unico centro di interessi), con conseguente somma delle potenze ai fini dell’applicazione delle soglie procedurali;
  • si introduce l’obbligo, per gli interventi ricompresi negli allegati A, B e C, di prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche per le nuove superfici impermeabilizzate (anche temporanee), tenendo conto delle precipitazioni intense e dei cambiamenti climatici.
Si tratta di una previsione che lega in modo esplicito la diffusione degli impianti rinnovabili alla gestione sostenibile del suolo e delle acque, in un’ottica di adattamento climatico.

4.4 Disciplina degli interventi in edilizia libera e coordinamento con i vincoli
L’articolo 6 interviene sull’articolo 7 del D.Lgs. 190/2024, che riguarda gli interventi ricompresi nell’allegato A (tipicamente riconducibili a regimi semplificati, spesso assimilabili all’edilizia libera).
In sintesi:
 
  • si richiede espressamente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
  • si precisa che, se gli interventi di allegato A ricadono in aree idonee o zone di accelerazione, essi sono considerati non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati e compatibili con quelli approvati, oltre che con i regolamenti edilizi vigenti;
  • in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, idrogeologici, di difesa nazionale, salute, rischio sismico o vulcanico e prevenzione incendi, taluni interventi di allegato A sono ricondotti alla procedura abilitativa semplificata (PAS);
  • vengono introdotte regole più puntuali su proroghe e termini per gli approfondimenti istruttori da parte delle amministrazioni preposte ai vincoli.
Queste modifiche mirano a evitare sovrapposizioni e incertezze tra regimi semplificati e regimi più complessi, collegando chiaramente gli interventi alla presenza o meno di vincoli.

4.5 Procedura abilitativa semplificata (PAS)
L’articolo 7 modifica in modo esteso l’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024, relativo alla procedura abilitativa semplificata.
I punti salienti sono:
 
  • individuazione del Comune procedente come punto di contatto per gli interventi che rientrano in PAS, anche quando l’impianto coinvolge più Comuni (in tal caso rileva il Comune sul cui territorio insiste la maggior parte dell’impianto);
  • utilizzo del modello unico PAS adottato ai sensi dell’articolo 5;
  • richiesta di prova della disponibilità dell’area anche tramite contratti preliminari;
  • obbligo di dimostrare, quando necessario, l’avvenuta presentazione delle comunicazioni o segnalazioni edilizie (CILA, SCIA) relative agli interventi edilizi connessi;
  • richiamo espresso al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
  • estensione e modulazione dei termini per integrazioni documentali e per i pareri delle amministrazioni preposte ai vincoli, con possibilità di proroghe contenute e motivabili;
  • innalzamento da uno a due anni del termine di efficacia della PAS, escludendo dal computo le cause di forza maggiore che impediscano l’avvio o la conclusione dei lavori;
  • coordinamento con la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e con i titoli edilizi per i progetti che richiedono il permesso di costruire.
Nel complesso, la PAS viene resa più strutturata e prevedibile, ma anche più esigente sul piano tecnico e documentale.

4.6 Autorizzazione Unica e integrazione con VIA, VINCA, titoli edilizi ed espropri
L’articolo 8 interviene sull’articolo 9 del D.Lgs. 190/2024, che disciplina il procedimento di autorizzazione unica.
Le principali novità sono:
 
  • chiara integrazione tra autorizzazione unica, valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza ambientale (VINCA): il provvedimento finale ricomprende tali valutazioni e gli eventuali titoli edilizi necessari;
  • la verifica di assoggettabilità a VIA, quando prevista, si svolge prima dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica, con una durata massima di 90 giorni dalla verifica di completezza della documentazione;
  • individuazione del punto di contatto del procedimento (regione, ente delegato o MASE, a seconda dei casi);
  • possibilità di dimostrare la disponibilità dell’area anche mediante contratti preliminari, includendo espressamente le superfici pubbliche;
  • disciplina più dettagliata dei termini della conferenza di servizi, delle sospensioni legate a VIA e VINCA e delle relative durate massime (in caso di VIA e VINCA simultanee, la sospensione non può superare 120 giorni);
  • definizione del contenuto minimo del provvedimento di autorizzazione unica, che deve includere:
  1. eventuali vincoli preordinati all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
  2. obbligo di ripristino dei luoghi a fine vita dell’impianto, con stima analitica dei costi e previsione di garanzie finanziarie (da prestare entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione);
  3. eventuali compensazioni territoriali o ambientali a favore dei comuni interessati, comprese in un intervallo tra l’1% e il 4% del valore economico della produzione attesa, al netto dell’energia autoconsumata, con esenzione per gli interventi su superfici edificate o coperture di parcheggi;
  4. previsione che l’esecuzione del decreto di esproprio avvenga entro un termine perentorio di un anno dalla sua adozione;
  5. estensione da quattro a cinque anni del termine di efficacia dell’autorizzazione unica, comprendendo anche i tempi necessari per eventuali procedure espropriative;
  6. decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito.
Questa parte del decreto mira a garantire maggiore certezza giuridica e tutela dei territori, legando la realizzazione degli impianti a obblighi chiari di ripristino e compensazione.

4.7 Accelerazione per la revisione della potenza e le pompe di calore

L’articolo 9 introduce nel D.Lgs. 190/2024 il nuovo articolo 9-bis, dedicato all’accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per alcune tipologie di intervento.
In particolare:
 
  • per interventi che comportano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15% (ripotenziamenti limitati) o per specifiche tipologie di pompe di calore, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti della metà e la durata massima della conferenza di servizi viene ridotta a 40 giorni;
  • quando tali interventi sono soggetti a VIA o ad altre valutazioni ambientali, la valutazione è circoscritta all’impatto derivante dall’incremento di potenza, senza riesaminare l’intero impianto;
  • le stesse riduzioni di termini si applicano agli interventi di determinate tipologie di impianti (ad esempio turbine o pompe di calore) sotto la soglia di 50 MW indicata negli allegati.
L’idea è favorire il repowering “leggero”, che consente di aumentare la produzione di energia rinnovabile senza nuovo consumo di suolo, accelerando gli iter quando l’impatto aggiuntivo è contenuto.

4.8 Concessioni e canoni per l’uso di aree e beni pubblici

L’articolo 10 modifica l’articolo 10 del D.Lgs. 190/2024, dedicato alle concessioni di aree e beni pubblici.
Tra le principali previsioni:
 
  • viene esclusa l’applicazione di questa disciplina alle servitù relative ad attraversamenti e interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi o opere puntuali per la rete aerea, che restano disciplinate da altre norme;
  • la documentazione da allegare alla richiesta di concessione deve comprendere la copia della richiesta di connessione alla rete elettrica;
  • sono ridefiniti i termini per il rilascio delle concessioni, con periodi più ampi per gli impianti off-shore;
  • gli oneri concessori decorrono dal centoventesimo giorno successivo al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
Si tratta di una razionalizzazione volta a coordinare meglio concessioni, connessioni e titoli abilitativi.

4.9 Aree idonee, zone di accelerazione e coordinamento con edilizia e processo amministrativo

Gli articoli successivi intervengono su più disposizioni del D.Lgs. 190/2024 (articoli 11, 12, 13 e 14) e su altre normative collegate.
In sintesi:
 
  • si rafforza il coinvolgimento degli enti locali nei procedimenti di individuazione delle zone di accelerazione;
  • si prevede che, quando le tipologie di intervento rientrano in più sezioni dell’allegato C, l’amministrazione procedente sia il MASE;
  • nel Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001) viene chiarito che, per la costruzione e l’esercizio degli impianti rientranti nel D.Lgs. 190/2024, si applicano le disposizioni del decreto sulle rinnovabili, ferma restando la disciplina edilizia per gli interventi edilizi in senso stretto;
  • nel Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) le controversie relative alle procedure e ai provvedimenti riguardanti i progetti di impianti di cui agli allegati A, B e C del D.Lgs. 190/2024 vengono ricondotte al rito abbreviato speciale, con tempi processuali ridotti.
Questo complesso di modifiche rende più chiaro il rapporto tra disciplina delle rinnovabili, edilizia e giustizia amministrativa, con l’intento di ridurre conflitti di competenza e tempi del contenzioso.

4.10 Risoluzione alternativa delle controversie

L’articolo 13 del decreto introduce nel D.Lgs. 190/2024 il nuovo articolo 12-ter, dedicato alla risoluzione alternativa delle controversie.
I punti chiave sono:
 
  • ARERA è incaricata di definire, con propri provvedimenti, meccanismi decisori di risoluzione extragiudiziale, gestiti dall’Acquirente unico S.p.A.;
  • le procedure devono garantire il contraddittorio tra le parti, avere durata massima predeterminata, essere gratuite per le parti e svolgersi preferibilmente in modalità digitale;
  • rientrano in tale ambito controversie su:
  1. presentazione telematica di progetti e istanze;
  2. accertamento della presenza di vincoli rilevanti;
  3. completezza della documentazione per PAS e autorizzazione unica;
  4. applicazione delle discipline semplificate in aree idonee o zone di accelerazione;
  5. individuazione del corretto regime amministrativo applicabile a uno specifico intervento;
  • le decisioni possono essere impugnate davanti al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In questo modo si introduce un canale intermedio tra amministrazione e giudice, pensato per risolvere rapidamente i contrasti interpretativi che spesso rallentano gli investimenti.

4.11 Aggiornamento degli allegati A, B, C e D

Gli ultimi articoli del decreto (16, 17, 18 e 19) intervengono sugli allegati A, B, C e D del D.Lgs. 190/2024, che elencano le tipologie di impianti e interventi associati ai diversi regimi autorizzativi e alcune specifiche disposizioni sanzionatorie o di rinvio.
A titolo esemplificativo:
 
  • nell’allegato A vengono inseriti gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza inferiore a 10 MW, collocati su bacini artificiali privi di vincoli e con occupazione limitata della superficie bagnata;
  • vengono disciplinati in modo più dettagliato gli interventi di ripotenziamento e rifacimento di impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, anche quando cambiano le caratteristiche tecnologiche (ad esempio rotori e altezze degli aerogeneratori), fissando parametri tecnici per rientrare nelle categorie semplificate;
  • per gli impianti idroelettrici si introducono nuove soglie di potenza e condizioni (ad esempio, impianti su condotte esistenti senza incremento di portata), che ne facilitano l’inquadramento in regimi meno gravosi quando l’impatto aggiuntivo è contenuto;
  • per gli impianti di accumulo si amplia l’ambito degli interventi considerati, allineando il testo alla nuova definizione di impianti di accumulo e chiarendo il loro inserimento nei diversi allegati;
  • l’allegato D viene aggiornato con rinvii a ulteriori norme settoriali, in particolare in materia di rifiuti e fonti rinnovabili, così da coordinare il sistema sanzionatorio e le responsabilità.
Queste modifiche consentono di adattare gli elenchi allegati all’evoluzione tecnologica (fotovoltaico flottante, nuovi sistemi di accumulo, repowering eolico e idroelettrico), mantenendo coerenza tra soglie di potenza, impatti attesi e regime amministrativo.
 

5. Impatti operativi per i diversi soggetti

5.1 Per le amministrazioni pubbliche

Per regioni, province autonome, comuni e amministrazioni preposte ai vincoli, il decreto comporta:
 
  • l’esigenza di allineare regolamenti, modulistica e prassi al nuovo quadro, in particolare rispetto all’uso della piattaforma SUER e dei modelli unici;
  • una maggiore attenzione alla gestione dei termini procedimentali, delle proroghe e delle sospensioni, che sono ora disciplinate in modo più puntuale;
  • la necessità di coordinare meglio i procedimenti di VIA e VINCA con quelli di PAS e di autorizzazione unica;
  • il coinvolgimento nei procedimenti di individuazione delle aree idonee e zone di accelerazione, con particolare attenzione al ruolo degli enti locali;
  • l’eventuale partecipazione ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, quale sede di confronto tecnico-giuridico con i proponenti.
5.2 Per operatori e proponenti di impianti

Per imprese e soggetti proponenti, le principali conseguenze sono:
 
  • la necessità di impostare fin dall’inizio i progetti in modo coerente con le nuove definizioni (interventi edilizi, opere connesse, infrastrutture indispensabili, revisione della potenza);
  • un maggiore ricorso alla presentazione telematica tramite SUER e all’utilizzo dei modelli unici, con un possibile beneficio in termini di chiarezza dei contenuti richiesti;
  • l’obbligo di pianificare per tempo la disponibilità delle aree (anche tramite contratti preliminari) e la gestione dei titoli edilizi;
  • la possibilità di usufruire di termini ridotti per interventi di repowering con aumenti contenuti di potenza;
  • la consapevolezza che i progetti di maggiore impatto dovranno prevedere, sin dalla fase di pianificazione economico-finanziaria, garanzie per il ripristino dei luoghi e possibili compensazioni territoriali;
  • l’accesso a un canale di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che può rappresentare un’alternativa più rapida al contenzioso davanti ai giudici amministrativi.
5.3 Per i territori e le comunità locali

Per i territori che ospitano gli impianti, il decreto rafforza:
 
  • le tutele in materia di sicurezza idrogeologica, sismica e vulcanica, grazie al coordinamento tra discipline e all’obbligo di sistemi di gestione delle acque meteoriche;
  • le garanzie di ripristino e gestione del fine vita degli impianti, attraverso l’obbligo di garanzie finanziarie;
  • la possibilità di beneficiare di compensazioni territoriali o ambientali, entro limiti percentuali del valore della produzione attesa.
In prospettiva, ciò mira a favorire un maggiore equilibrio tra esigenze energetiche e accettabilità sociale dei progetti.

6. Conclusioni

Il D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178 rappresenta un importante tassello di manutenzione normativa del sistema dei regimi amministrativi per le energie rinnovabili, introdotto dal D.Lgs. 190/2024.

Più che rivoluzionare il quadro esistente, il decreto:
 
  • amplia e rifinisce le definizioni;
  • rende più coerente e digitalizzato il funzionamento delle procedure;
  • integra in modo più organico gli strumenti di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza;
  • favorisce il repowering e la diffusione delle tecnologie più innovative;
  • introduce meccanismi di compensazione territoriale e di risoluzione alternativa delle controversie.
Per amministrazioni e operatori, il provvedimento richiede un aggiornamento attento delle prassi e una lettura coordinata con il D.Lgs. 190/2024, con il D.P.R. 380/2001 e con la normativa in materia di VIA e VINCA. A regime, tuttavia, esso dovrebbe contribuire a rendere più snelle, trasparenti e prevedibili le procedure per lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di transizione energetica.
 
Area Legale
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