Direttiva (UE) 2022/431: Adeguamenti per esposizioni professionali a cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione
21/03/2022
Pubblicata in GUCE la Direttiva (UE) 2022/431, come adeguamento al progresso tecnico (ATP) della Direttiva 2004/37/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione professionale ad agenti cancerogeni o mutageni. Si prevede il recepimento entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (entro il 5 aprile 2024).
La Dir 2022/431 accorda in taluni casi periodi transitori di adeguamento al progresso tecnologico, definendo una puntuale time-line per studi e revisione di limiti di esposizione di talune sostanze e raccomandando il rispetto di uno o più valori limite di esposizione vincolanti ad oggi esistenti.
In particolare prevede modifiche in relazione a:
- valori limite biologici e relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo della progenie (reprotossiche), fermo restando l’obbligo di mantenimento da parte del DdL di misure che dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno, mutageno e della sostanza tossica per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia nocivo o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori;
- se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste. I lavoratori devono essere informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione. Il Medico competente è responsabile della sorveglianza sanitaria e deve proporre misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico; sono disposti nuovi obblighi di conservazione delle cartelle sanitarie individuali (almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione per gli agenti cancerogeni, almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione);
- per sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia o con valore di soglia vengono date indicazioni nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE;
- valutazione dei rischi connessi nella manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008; la Commissione europea si riserva di fornire orientamenti, anche in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori dall’esposizione;
- valore limite di lungo e breve termine per l’acrilonitrile, classificata come sostanza cancerogena (categoria 1B); potendo tale sostanza essere assorbita anche attraverso la cute è stato ritenuto opportuno stabilire un valore limite nell’ambito dell’applicazione della Dir. 2004/37/Ce e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. I valori limite di 0,45 ppm (1 mg/m3) si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026;
- valori limite per il nichel e composti, sostanze cancerogene (categoria 1 A); dal momento che l’esposizione ai composti del nichel può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie è stato ritenuto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti e corredarli di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il valore limite di 0,01 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025; il valore limite di 0,05 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3;
- valori limite del benzene, sostanza cancerogena (categoria 1 A) per la quale si ritiene utile definire orientamenti per il monitoraggio biologico e un progressivo adeguamento dei valori limite (Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024; valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026; obiettivo 0,2 ppm (0,66 mg/m3);
- valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile allo studio a partire dal 2022;
- limite di esposizione professionale nell’aria e valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici da definire entro 11 luglio 2022;
- valori limite per il monossido di carbonio, 20 ppm (23 mg/m3);
- valori limite per il mercurio e composti, 0,02 mg/m3;
- valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo, valore limite di esposizione 0,15 mg/m3;
In particolare per piombo e suoi composti ionici si prevede che il monitoraggio biologico comprenda la misurazione del livello di piombo nel sangue con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è di 70 μg Pb/100 ml di sangue.
La sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue;
- valore limite per cobalto e composti inorganici di cobalto attesi entro il 31 dicembre 2024;
- si prevede entro il 31 dicembre 2022 un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.
Area Legale
Direttiva (UE) 2022 431_ ATP Sostanze cancerogene