Direttiva (UE) 2024/825 e tutela del consumatore sui prodotti sostenibili

02/04/2024

La Direttiva UE 2024/825 del Parlamento e del Consiglio del 28 febbraio 2024 prevede la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione commerciale e interviene a modifica delle Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE.

La Direttiva include disposizioni che prevedono:

Contributo al corretto funzionamento del mercato interno: La direttiva mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde.
 
Responsabilità degli operatori economici: Gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili agli utilizzatori finali ed ai consumatori.
 
Contrasto alle pratiche commerciali sleali: La direttiva introduce norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili.
 
Contrasto al greenwashing: Le nuove norme mirano a contrastare le asserzioni ambientali ingannevoli (greenwashing), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.
 
Contrasto all’obsolescenza precoce dei beni: La direttiva si propone di contrastare le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni. Sono valorizzati aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami.
 
Garanzia di asserzioni ambientali eque, comprensibili e affidabili: La garanzia che le asserzioni ambientali sono eque, comprensibili e affidabili consentirà agli operatori economici di operare su un piano di parità e permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l’ambiente rispetto ai prodotti concorrenti.
 
Certificazione dei marchi di sostenibilità: Secondo la direttiva, solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche saranno autorizzati. Il sistema di certificazione stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso del marchio di sostenibilità per l’operatore economico in caso di non conformità a quanto richiesto. Il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall’operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione o nazionali.
 
Garanzia commerciale di durabilità: prevista una garanzia commerciale di durabilità del prodotto ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell’arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale qualora i beni non mantengano la propria durabilità.
 
Indice di riparabilità: il produttore attraverso la documentazione tecnica dovrà riportare l’indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione.
 
Aggiornamento del software: per i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, la direttiva dispone l’aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere i prodotti conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771.

Incoraggiamento alla concorrenza: Le misure intendono promuovere la concorrenza conducendo a prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente. Previsto il riconoscimento di eccellenza delle prestazioni ambientali in conformità al regolamento (CE) 66/2010 e alla norma EN ISO 14024.
 
Entrata in vigore e applicazione: La direttiva è entrata in vigore il 26 marzo 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati dell’UE entro il 27 settembre 2026.
 
Area Legale

Dir UE 2024 825 del 28 feb 2024_Greenwashing
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