Direttiva (UE) 2025/794: Scadenze aggiornate per rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza

16/06/2025

1. Finalità della direttiva

La Direttiva 2025/794 nasce nel contesto dell’agenda europea per la semplificazione normativa e mira a:
 
  • posticipare alcune scadenze relative agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD);
  • rinviare le decorrenze degli obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese Direttiva (UE) 2024/1760 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CS3D o CSDDD);
  • evitare costi inutili per le imprese e favorire una transizione sostenibile più graduale;
  • garantire coerenza con gli orientamenti ancora in fase di emanazione da parte della Commissione.

2. Modifiche alla Direttiva (UE) 2022/2464 – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Oggetto: Rinvio degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità

Modifica all'art. 5, par. 2:


Le imprese che non rientrano nel primo gruppo (cioè quelle diverse dagli enti di interesse pubblico con >500 dipendenti):
  • Devono rendicontare a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 (anziché 2025);
Le PMI (escluse le microimprese), enti piccoli/non complessi e imprese assicurative captive:
  • Devono rendicontare a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2028 (anziché 2026).
Effetto pratico: Resta fermo l’obbligo, già vigente dal 2024, per gli enti di interesse pubblico (EIP) con oltre 500 dipendenti, già soggetti alla Direttiva 2014/95/UE (NFRD), che continuano a rendicontare secondo i requisiti della CSRD. Questi soggetti non rientrano nel rinvio introdotto dalla Direttiva (UE) 2025/794.

3. Modifiche alla Direttiva (UE) 2024/1760 – Direttiva sul Dovere di Diligenza delle Imprese (CS3D o CSDDD)

Oggetto: Rinvio dell’entrata in vigore e delle scadenze applicative.

Modifica all'art. 37, par. 1:

Gli Stati membri:
Devono recepire la direttiva entro il 26 luglio 2027 (anziché 2026);
Devono applicare le norme:

Dal 26 luglio 2028 per le società UE e extra-UE con:
  • 3000 dipendenti e fatturato globale >900 milioni €;
Dal 26 luglio 2029 per tutte le altre società rientranti nel campo di applicazione.

Inoltre:
Gli obblighi di rendicontazione ex art. 16 sono posticipati:
 
  • Dal 1° gennaio 2029 (primo gruppo);
  • Dal 1° gennaio 2030 (altri gruppi). 
Effetto pratico: Introduzione scaglionata e differita, coerente con il calendario di adozione dei futuri orientamenti della Commissione.

4. Decorrenze e obblighi per gli Stati membri

Articolo

Contenuto Decorrenza/Termine
Art. 3 Recepimento della direttiva 2025/794 Entro il 31 dicembre 2025
Art. 4 Entrata in vigore della direttiva Il giorno successivo alla pubblicazione (ossia 17 aprile 2025)
Art. 5 Destinatari Tutti gli Stati membri
 

5. Implicazioni pratiche

Per le imprese:
 
  • Più tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi di reporting di sostenibilità;
  • Maggiore chiarezza normativa grazie al rinvio delle scadenze e alla possibile semplificazione dei contenuti richiesti.
Per gli Stati membri:
 
  • Maggior margine per recepire le nuove norme e armonizzare la disciplina nazionale;
  • Necessità di garantire coerenza tra le diverse direttive rinviate.

6. Conclusione

La Direttiva (UE) 2025/794 rappresenta una misura di semplificazione e razionalizzazione normativa, senza rinunciare agli obiettivi del Green Deal. Essa interviene in modo mirato e proporzionato per:
 
  • Evitare oneri prematuri o ridondanti per le imprese;
  • Consentire un’implementazione più fluida e coerente della disciplina europea in materia di sostenibilità e responsabilità d’impresa.

7. Allegato – Scadenze aggiornate per rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza

Normativa di riferimento

Categoria di soggetti obbligati Decorrenza aggiornata degli obblighi Obbligo Riferimento normativo
Direttiva (UE) 2022/2464 modificata dall’art. 1, lett. a) Direttiva (UE) 2025/794 Grandi imprese (non enti di interesse pubblico con >500 dipendenti) e altre imprese madri di grandi gruppi Esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027 Rendicontazione di sostenibilità ex direttiva 2013/34/UE Art. 1, lett. a), punto i) e lett. b), punto i)
Direttiva (UE) 2022/2464 modificata dall’art. 1, lett. a) Direttiva (UE) 2025/794 PMI (escluse microimprese), enti piccoli/non complessi, imprese di assicurazione captive e riassicurazione captive Esercizi con inizio dal 1° gennaio 2028 Rendicontazione di sostenibilità ex direttiva 2013/34/UE Art. 1, lett. a), punto ii) e lett. b), punto ii)
Direttiva (UE) 2024/1760 modificata dall’art. 2 Direttiva (UE) 2025/794 Società UE con >3000 dipendenti e fatturato globale >900 mln € 26 luglio 2028 Obblighi generali di dovere di diligenza Art. 2, comma 1, lett. a)
Direttiva (UE) 2024/1760 modificata dall’art. 2 Direttiva (UE) 2025/794 Società extra-UE con fatturato >900 mln € nell’Unione 26 luglio 2028 Obblighi generali di dovere di diligenza Art. 2, comma 1, lett. a)
Direttiva (UE) 2024/1760 modificata dall’art. 2 Direttiva (UE) 2025/794 Tutte le altre società rientranti nell’ambito della direttiva 26 luglio 2028 Obblighi generali di dovere di diligenza Art. 2, comma 1, lett. a)
Direttiva (UE) 2024/1760 modificata dall’art. 2 Direttiva (UE) 2025/794 Tutti i gruppi sopra menzionati Esercizi con inizio dal 1° gennaio 2029 (1° gruppo) / 1° gennaio 2030 (altri) Obblighi di rendicontazione ex art. 16 della direttiva 2024/1760 Art. 2, commi a), b), c) (parte finale)
Direttiva (UE) 2025/794 – Art. 3 Tutti gli Stati membri 31 dicembre 2025 Recepimento della Direttiva (UE) 2025/794 Art. 3, par. 1
Direttiva (UE) 2025/794 – Art. 4 Tutti gli Stati membri 17 aprile 2025 (giorno successivo alla pubblicazione) Entrata in vigore Art. 4
 
Nota:
 
  • Tutti i riferimenti agli articoli sono tratti direttamente dal testo della Direttiva (UE) 2025/794, come pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2025.
  • L’applicazione degli obblighi relativi all’articolo 16 della Direttiva 2024/1760 (rendicontazione specifica) è posticipata di un anno rispetto all’entrata in vigore degli obblighi generali.
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