La struttura delle modifiche.
La direttiva opera attraverso tre articoli principali, ciascuno dedicato alla modifica di una delle tre direttive-base, cui si aggiungono otto allegati tecnici.
L'architettura complessiva può essere letta lungo quattro assi: ampliamento dell'elenco delle sostanze regolate, revisione delle procedure di valutazione dello stato dei corpi idrici, rafforzamento del sistema di monitoraggio e rendicontazione, e potenziamento della governance istituzionale.
PFAS: il nucleo tecnico del provvedimento.
La disciplina delle sostanze per- e polifluoroalchiliche costituisce il centro di gravità della direttiva.
Nelle acque sotterranee vengono introdotte due distinte norme di qualità: una per la «somma di 20 PFAS», corrispondente al parametro già stabilito dalla direttiva (UE) 2020/2184 per le acque potabili con rinvio dinamico, e una per la «somma di 4 PFAS» (PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA) con un valore di 0,0044 μg/L, allineato alla valutazione scientifica dell'EFSA.
Nelle acque superficiali, le 25 PFAS elencate nell'allegato VI vengono raggruppate sotto un unico Standard di Qualità Ambientale (SQA) espresso come «equivalenti PFOA» mediante fattori di potenza relativa (RPF), con SQA-AA di 0,0044 μg/L per le acque interne. L'acido trifluoroacetico (TFA), finora non regolato, viene incluso nel gruppo delle 25 PFAS e diventa oggetto di valutazione per le acque sotterranee nel prossimo riesame.
Farmaci e perturbatori endocrini.
Per la prima volta vengono introdotti standard di qualità per prodotti farmaceutici.
Nelle acque sotterranee compaiono carbamazepina (2,5 μg/L), sulfametossazolo (0,1 μg/L) e primidone (2,5 μg/L).
Nelle acque superficiali l'elenco si amplia con diclofenac, ibuprofene, azitromicina, claritromicina, eritromicina, carbamazepina e i tre ormoni estrogeni (EE2, E2, E1).
Il bisfenolo A, classificato come sostanza pericolosa prioritaria, entra nell'elenco con SQA-AA di 1,7 × 10⁻⁴ μg/L per le acque interne.
Un valore soglia armonizzato di 2,5 μg/L per le singole sostanze attive farmaceutiche nelle acque sotterranee è fissato nell'allegato II, parte D, della direttiva 2006/118/CE come modificata.
Pesticidi: nuovi SQA e sommatoria.
L'elenco delle sostanze prioritarie si espande con nuovi pesticidi: neonicotinoidi, piretroidi e glifosato, quest'ultimo con SQA differenziati in funzione dell'uso per la produzione di acqua potabile.
Di rilievo sistematico è l'introduzione di un SQA per la somma delle sostanze attive nei pesticidi pari a 0,2 μg/L per le acque interne, che anticipa l'approccio cumulativo al rischio da miscele.
Ridefinizione del buono stato chimico e del deterioramento.
L'articolo 1 della direttiva modifica la definizione di «buono stato chimico delle acque superficiali» nell'articolo 2, punto 24, della direttiva 2000/60/CE, includendovi esplicitamente gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e le future «soglie di allerta basate sugli effetti».
Viene altresì introdotta per la prima volta una definizione normativa di «deterioramento»: si verifica ogni qualvolta uno degli elementi di qualità abbassa di una classe la propria valutazione, anche senza che la classificazione complessiva del corpo idrico cambi.
Questa scelta recepisce l'orientamento consolidato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze C-461/13 e successive) e ne formalizza l'applicazione.
Deroghe per impatti temporanei e trasferimento di sedimenti.
Due nuovi paragrafi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE (7-bis e 7-ter) introducono clausole di salvaguardia per interventi infrastrutturali.
Il paragrafo 7-bis consente di non qualificare come violazione il deterioramento temporaneo causato da un progetto, purché l'impatto non sia più rilevabile entro un anno (tre anni per gli elementi biologici), non derivi da scarichi diretti di inquinanti, sia stato valutato ex ante e sia sottoposto a verifica ex post.
Il paragrafo 7-ter disciplina il trasferimento di acque o sedimenti inquinati tra corpi idrici senza aumento netto del carico inquinante, subordinandolo a condizioni precise: adozione di tutte le misure mitigative praticabili, composizione nota delle acque/sedimenti trasferiti, stato chimico del corpo ricevente già inferiore al buono, assenza di aumento del rischio per la salute umana, zona di protezione attorno ai punti di captazione per uso potabile.
Monitoraggio, rendicontazione e governance.
Gli Stati membri devono rendere disponibili all'AEA ogni tre anni i dati di monitoraggio biologico delle acque superficiali e ogni due anni i dati chimici, tramite meccanismi elettronici automatizzati (sistema Reportnet).
Vengono abilitati telerilevamento, servizi Copernicus, sensori in situ, campionamento passivo e metodi basati sugli effetti, purché accompagnati da riferimenti a norme CEN/ISO che ne garantiscano la comparabilità.
L'ECHA riceve un mandato strutturale permanente per elaborare le relazioni scientifiche a supporto della Commissione nei riesami degli allegati sostanziali.
Entro il maggio 2029, la Commissione valuterà un meccanismo di responsabilità estesa del produttore per le sostanze incluse negli elenchi normativi.