Disponibilità giuridica dei luoghi e obblighi di appaltatori e subappaltatori

19/05/2025

Commento a Sent Cass Pen 28 febbraio 2025 n 8297: Disponibilità giuridica dei luoghi e obblighi di appaltatori e subappaltatori

La decisione in esame è la Sentenza n. 8297, pronunciata dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 28 febbraio 2025.

In questa pronuncia la Corte chiarisce che la disponibilità giuridica dei luoghi è un requisito che riguarda il committente o l’appaltatore principale, ma ciò non esonera il subappaltatore dai doveri di coordinamento previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/08.
Il subappaltatore, anche se non ha il controllo esclusivo dell’area di lavoro, deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che i suoi lavoratori siano esposti a rischi derivanti dalla presenza di altre imprese.

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

La vicenda giudiziaria trae origine dall’infortunio mortale occorso a un lavoratore e dal grave ferimento di altri due dipendenti della società F.M. Verde, di cui A.A. era legale rappresentante. Il sinistro si è verificato durante le operazioni di scarico di blocchi di cemento (new jersey) da un autocarro mediante gru, all'interno di un cantiere in cui operavano sia la società appaltatrice (A.V.R. Spa) sia la subappaltatrice (F.M. Verde).

A.A. è stato ritenuto penalmente responsabile per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), con riferimento alla violazione degli obblighi di coordinamento e prevenzione dei rischi interferenziali previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

Esposizione dei fatti

L'infortunio si è verificato in un cantiere gestito dalla società Autostrade per l’Italia, committente dell’opera, la quale aveva affidato l’esecuzione dei lavori in appalto alla A.V.R. Spa, la quale, a sua volta, aveva subappaltato parte delle attività alla F.M. Verde. Durante lo scarico dei blocchi in cemento dall’autocarro, il mezzo si è ribaltato, causando il decesso di B.B. e il grave ferimento di C.C. e D.D..

Le indagini e gli accertamenti tecnici hanno evidenziato che le operazioni di scarico non erano state adeguatamente coordinate tra le due società coinvolte, determinando una situazione di rischio interferenziale non adeguatamente gestita.

Responsabilità contestate nel dettaglio

La Procura ha contestato ad A.A., in qualità di legale rappresentante della F.M. Verde, la mancata adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla:
 
  • mancata valutazione del rischio interferenziale, derivante dalla compresenza di due diverse organizzazioni aziendali sullo stesso luogo di lavoro;
  • omessa cooperazione e coordinamento con l’impresa appaltatrice, in violazione dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008;
  • assenza di misure di prevenzione e protezione adeguate per evitare la presenza dei lavoratori nella zona di movimentazione dei carichi sospesi.

Giudizio di primo grado e relative motivazioni (Tribunale di Civitavecchia)

Con sentenza del 20 gennaio 2021, il Tribunale di Civitavecchia ha condannato A.A. ritenendolo penalmente responsabile dei reati ascritti, evidenziando che la gestione della sicurezza nei cantieri non può prescindere dal coordinamento tra le imprese coinvolte, anche nel caso in cui il subappaltatore non abbia la disponibilità giuridica esclusiva dei luoghi di lavoro.

Al condannato è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Giudizio di secondo grado e relative motivazioni (Corte d’Appello di Roma)

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2024, ha parzialmente riformato la decisione del primo grado, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Nello specifico, la Corte ha modificato la qualificazione giuridica della pena, applicando l’istituto della continuazione tra i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Motivi del ricorso in Cassazione

Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione articolando tre motivi:
 
  1. Errata interpretazione dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008: secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente attribuito al subappaltatore la disponibilità giuridica dei luoghi, senza considerare che il contratto di subappalto con Autostrade per l’Italia subordinava ogni intervento all’autorizzazione dell’ente appaltante.
  2. Errata valutazione del rischio interferenziale: il ricorrente ha sostenuto che non vi fosse interferenza tra le attività delle due imprese, in quanto entrambe eseguivano la medesima operazione.
  3. Mancanza del nesso di causalità tra l’omissione contestata e l’evento: è stato contestato il ragionamento della Corte d’Appello, ritenendo non dimostrata la connessione tra la mancata cooperazione e l’incidente.

Giudizio di terzo grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna dell’imputato e ribadendo i seguenti principi:
 
  • La disponibilità giuridica dei luoghi è un requisito richiesto solo per il committente e non per il subappaltatore, il quale, tuttavia, è obbligato a coordinarsi con le altre imprese presenti nel cantiere ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.
  • Il rischio interferenziale sussiste anche quando le imprese coinvolte svolgono attività identiche, in quanto il pericolo nasce dalla compresenza di più organizzazioni sullo stesso luogo di lavoro.
  • Il nesso di causalità tra la mancata cooperazione e l’evento è stato accertato, poiché, se le norme di sicurezza fossero state rispettate, i lavoratori non si sarebbero trovati nella zona pericolosa.

Precedenti giurisprudenziali citati e massime richiamate

La sentenza richiama diversi precedenti della Cassazione:
 
  • Cass. Pen., Sez. 4, n. 18200/2016, Grosso e altro: il rischio interferenziale sussiste per il solo fatto della compresenza di diverse imprese.
  • Cass. Pen., Sez. 4, n. 30557/2016, P.C. e altri: l’obbligo di coordinamento è indipendente dalla disponibilità giuridica del luogo.
  • Cass. Pen., Sez. 4, n. 34869/2017, Leone: l’omissione delle misure di coordinamento configura un profilo di colpa grave.
  • Cass. Pen., Sez. 4, n. 9167/2018, Verity James e altro: il nesso causale tra mancato coordinamento e infortunio deve essere valutato secondo la prognosi postuma. Ciò significa che il giudice deve chiedersi se, ipoteticamente, l’adozione delle misure di coordinamento previste dalla normativa sulla sicurezza avrebbe potuto evitare l’infortunio. In sostanza, si deve verificare se un corretto adempimento degli obblighi di sicurezza avrebbe interrotto la catena causale che ha condotto all’evento lesivo.

Conclusioni

La Corte in questa pronuncia ha chiarito che:
 
  • La disponibilità giuridica dei luoghi è un requisito che riguarda il committente o l’appaltatore principale, ma ciò non esonera il subappaltatore dai doveri di coordinamento previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/08.
  • Il rischio interferenziale sussiste indipendentemente dal titolo di disponibilità del luogo: è sufficiente che più imprese operino nello stesso cantiere per far sorgere l’obbligo di cooperazione.
  • Il subappaltatore, anche se non ha il controllo esclusivo dell’area di lavoro, deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che i suoi lavoratori siano esposti a rischi derivanti dalla presenza di altre imprese.
  • Il coordinamento della sicurezza non si esaurisce in un atto formale (es. verbali di cooperazione), ma deve tradursi in azioni concrete ed efficaci per prevenire infortuni.
Area Legale
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