Disposizioni in materia ambientale
28/06/2021
Ambiente: Albo gestori ambientali, semplificazioni per rifiuti metallici - Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021
Con tale deliberazione sono definiti criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120 previsto ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero, sia in territorio nazionale che per i trasporti internazionali.
Il registro si articola in n. 6 classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati. L’iscrizione presuppone, oltre all’iscrizione al registro delle imprese, il possesso dei requisiti di legge come imprese di trasporto, la dotazione di veicoli e dotazioni minime in accordo con quanto indicato in Allegato A. L’art. 3 definisce i rifiuti che possono essere trasportati con i relativi codici CER.
La comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente dell’Albo dovrà essere effettuata utilizzando il modello in Allegato B per imprese italiane o di paese UE o il cui legale rappresentante è ivi residente mentre per imprese in paesi extra UE o il cui legale rappresentante è ivi residente con modulo C.
Ambiente: Emissione di sostanze pericolose in atmosfera e prossime scadenze
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 102/2020 al D.Lgs. 152/2006 in materia di riordino del quadro normativo per le emissioni nell'atmosfera, entro il 28 agosto 2021 i gestori degli stabilimenti o delle installazioni che generano emissioni, in cui è previsto l’utilizzo di sostanze classificate come cangerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento REACH, sono obbligati a inviare la prima relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica di sostituzione. A seguire la relazione dovrà essere presentata ogni 5 anni dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione.
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