Disposizioni prevenzionistiche per i prestatori di lavoro accessorio

25/10/2016

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa che regolamenta le prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento di tali prestazioni avviene attraverso 'buoni lavoro' (cosiddetti voucher).
Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha modificato l’art. 3 c. 8 del D.Lgs. 81/08 introducendo una importante distinzione nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, con conseguenti differenze circa le tutele da apprestare ai prestatori di tali tipologie di lavoro. Ne è derivato, in materia di salute e sicurezza, un trattamento normativo non omogeneo, ma differenziato in ragione del soggetto beneficiario dell’attività lavorativa.
Nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, il lavoratore è equiparato ad un lavoratore subordinato, pertanto nei suoi confronti il committente sarà tenuto ad applicare il D.Lgs. n.81/2008, nonché tutte le altre norme in materia di sicurezza sul lavoro:

Negli altri casi (esclusi comunque i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili) la persona destinataria del “buono lavoro o voucher” non viene equiparato al “lavoratore” bensì, ai fini delle tutele prevenzionistiche, al lavoratore autonomo. Si applicano così esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 che attribuisce in capo al lavoratore, tre tipologie di obblighi:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, sempre che effettui la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Resta facoltà dei medesimi soggetti il beneficio della sorveglianza sanitaria e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attenzione. In tutti i casi il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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