Con DM 22 novembre 2022 (GU 2 dicembre 2022 n. 282) sono state approvate nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all’Allegato 1, svolte al chiuso o all’aperto, esistenti o di nuova realizzazione, anche di carattere temporaneo.
Tali norme possono essere applicate, quali nuova Regola Tecnica Verticale (RTV), in via alternativa a quelle richiamate dal DM 19 agosto 1996 in materia di progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e sono inserite al capitolo V.15 del DM 3 agosto 2015, cd “Codice di Prevenzione Incendi”, di cui diventano parte integrante.
Il Decreto produce i suoi effetti dal 1 gennaio 2023.
La nuova RTV si articola in:
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
In relazione a questa sezione vengono approfonditi i temi relativi a:
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Sicurezza impianti tecnologici
Dal campo di applicazione del presente Decreto vengono esclusi luoghi non delimitati; esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o sistemi di diffusione, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori per assistere a rappresentazioni o per danzare; le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18 marzo 1968, n. 337, per cui si continua ad applicare la normativa vigente.
Area Legale
Decreto 22 novembre 2022_PI Attività intrattenimento e spettacolo