Disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e spettacolo (RTV spettacoli)

12/12/2022

Con DM 22 novembre 2022 (GU 2 dicembre 2022 n. 282) sono state approvate nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all’Allegato 1, svolte al chiuso o all’aperto, esistenti o di nuova realizzazione, anche di carattere temporaneo.
 
Tali norme possono essere applicate, quali nuova Regola Tecnica Verticale (RTV), in via alternativa a quelle richiamate dal DM 19 agosto 1996 in materia di progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e sono inserite al capitolo V.15 del DM 3 agosto 2015, cd “Codice di Prevenzione Incendi”, di cui diventano parte integrante.
 
Il Decreto produce i suoi effetti dal 1 gennaio 2023.

 
La nuova RTV si articola in:
 
  • Campo di applicazione
  • Definizioni
  • Classificazioni
  • Valutazione del rischio di incendio
  • Strategia antincendio 
In relazione a questa sezione vengono approfonditi i temi relativi a:
 
  • Reazione al fuoco
  • Resistenza al fuoco
  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Controllo dell’incendio
  • Rivelazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Sicurezza impianti tecnologici

Dal campo di applicazione del presente Decreto vengono esclusi luoghi non delimitati; esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o sistemi di diffusione, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori per assistere a rappresentazioni o per danzare; le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18 marzo 1968, n. 337, per cui si continua ad applicare la normativa vigente.

 

Area Legale


Decreto 22 novembre 2022_PI Attività intrattenimento e spettacolo
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